Il Consiglio di Stato e la sentenza 5270/2023. La Amministrazione civica alessandrina ha eluso e continua ad eludere la pronuncia di una sentenza definitiva del giudice del lavoro della quale ho sempre interrotto la prescrizione.

Con sentenza del 22 maggio 2023 il Consiglio di Stato ha precisato la nozione di inottemperanza a sentenza definitivamente esecutiva della quale cito la massima conseguente:

“L’inottemperanza al giudicato sussiste non solo in caso di totale inerzia della p.a. ma anche quando quest’ultima tenga comportamenti parzialmente esecutivi del giudicato, ovvero solo formalmente tali, che ne costituiscono nella sostanza un’elusione, piuttosto che una violazione; pertanto, deve ritenersi inottemperante il comune che, dopo essere rimasto inerte per anni, riavvia da capo l’istruttoria di un procedimento, senza tenere conto né delle precedenti produzioni documentali, né delle risultanze”

Nella motivazione di fatto e di diritto viene precisato che:

L. 241/90 art. 21 novies – La violazione di legge di un atto rileva in termini di illegittimità dell’atto.

La Amministrazione civica alessandrina sostiene OGGI che la determina n. 772/2010 (e quelle “correttive” di periodi, di interessi e di importi) costituisce ottemperanza alla sentenza n. 1193/2008! Il dott. Tumminello ha steso le determinazioni COME ATTI  DI  INIZIO DELLA OTTEMPERANZA PER DIMOSTRARE,  NEL MAGGIO GIUGNO 2010,  ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA CHE STAVA OTTEMPERANDO . 

Quando ne ha deciso il completamento NEL LUGLIO 2012 la Sindaco pro tempore ROSSA Rita lo ha sostituito!

La determina 772/2010 VIOLA LA LEGGE ED IN PARTICOLARE VIOLA IL DISPOSTO DI CUI  AL D.P.R. 3/1957, ART. 92, COMMA 2,  PER CUI COME PUO’ LA AMMINISTRAZIONE IN CARICA CONSIDERARE DI AVER OTTEMPERATO ALLA SENTENZA N. 1193/2008 AVENDO LA AMMINISTRAZIONE ADOTTATO UNA DETERMINA DI OTTEMPERANZA LIMITATA, IN VIOLAZIONE DI LEGGE E PERTANTO ILLEGITTIMA?

Il CALCAGNI AFFERMA IL FALSO NELLE SUE LETTERE del 10.03.2023, del 04.05.2023 e del  06.05.2023  E LA BOCCHIO RESTA, NELLA SUA DOPPIA VESTE DI DIRIGENTE DEL PERSONALE E DI SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONE, ANCORA INERTE ANCHE DOPO LA MIA ISTANZA DEL 13 FEBBRAIO 2024!

HO FATTO RICORSO AMMINISTRATIVO IL 24.03.2024 ALLA ECCELLENTISSIMA SIG,RA PREFETTO!

DEPOSITERO’ DENUNCIA PENALE CONTRO  LA AMMINISTRAZIONE (E TUTTE QUELLE PRECEDENTI) PER OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO DOVUTI LA CUI OMISSIONE HA CAUSATO E CONTINUA A CAUSARE UN DANNO INGENTE ALLA COLLETTIVITA’ ED A ME.

Vin.  20240329

LETTERA APERTA AGLI ALESSANDRINI ED A TUTTI GLI UMANI.

Benvenuta o benvenuto,

sono, come tutti voi, la temporanea manifestazione materiale di una “impronta elettromagnetica” e sono conosciuto nella società umana come Vincenzo Pasino.

Oggi è il 10 marzo 2024 (Data di ultimo aggiornamento).

Il 14 giugno 2023 ho compiuto 81 anni.

Il 1 settembre 1994, a seguito di atto dell’allora sindaco di Alessandria adottato con il parerecontrario dell’allora Segretario generale dott. Piterà, sono stato trasferito dal CED agli “Studi programmazione e statistica”.

Avevo vinto, nel 1977, il concorso pubblico al posto di responsabile del CED del comune di Alessandria e per 16 anni ho ricoperto l’incarico di direttore della struttura, inizialmente asservita alla struttura finanze e poi resa autonoma con atto del Consiglio Comunale.

Anche se restano strascichi della mia seconda vita da qualche anno ho cominciato la mia terza vita.

Ma è della mia seconda vita che oggi voglio parlarvi.

Voglio parlarvi di qualche cosa che è successo a me ma che interessa voi, interessa noi tutti se vogliamo far diventare sempre di più la nostra comunità un esempio di etica, di libertà e di eccellenza nel mondo.

Sono nato in periodo di guerra, il mattino di mercoledì 14 giugno 1942 in una clinica di Cuorgnè sulle montagne in provincia di Torino.

Mio padre, ufficiale di artiglieria, era tornato con la malaria dopo mesi di osservatorio in un avamposto sperduto fra le montagne albanesi. Allora il puntamento dei pezzi di artiglieria veniva fatto ricorrendo ai calcoli trigonometrici di chi “vedeva” otticamente le linee nemiche da postazioni “oltre il fronte”.

Era partito da tenente e tornato capitano, aveva sposato mia madre prima di essere destinato a Cuorgnè (TO) alla scuola di artiglieria da montagna dove sono nato.

Avevo pochi mesi quando trasferirono mio padre alla scuola di artiglieria costiera di Terracina (NA). Avevo poco più di un anno quando, anticipando l’otto settembre del 1943, mio padre caricò me e mia madre su un carro merci con destinazione Solero, casa del nonno paterno.

Rividi mio padre dopo circa un mese. Aveva invitato i soldati della scuola della quale era comandante a darsi alla macchia ed a tornare a casa.

Lo aveva fatto anche lui ed era tornato a piedi o con mezzi di fortuna, cercando di evitare di venire catturato dai tedeschi e dai repubblichini.

Era tornato dimagrito e con la barba lunga ma lo riconobbi subito appena entrò nel cortile di casa. Gli corsi incontro e lui mi prese in braccio come faceva sempre a Terracina. (foto 1) Ero ancora figlio unico perché mio fratello doveva ancora venire concepito a quella data.

Foto 1- Terracina giugno 1943

Mio padre rimase poco a casa per timore di venire catturato.

Dopo aver parlato con il generale Gallia, che lo ha messo in contatto con l’on Livio Pivano responsabile alessandrino del CLN, si è dato alla macchia ed ha organizzato la Resistenza con le formazioni Giustizia e Libertà, nella bassa valle del Tanaro. (foto 2)

Foto 2 –  Brigata Giustizia e Libertà a  Solero 

Le vicende, gli eroismi, le paure, i rischi, le morti di quei mesi di fine 1943 e dell’anno 1944 sono storia per altri contesti.

A metà gennaio del 1945 mio padre ci aveva fatto una delle sue fulminee visite per vedere mio fratello Mario, nato il 3 settembre 1944. Uscendo di casa trovò le milizie repubblichine ad aspettarlo.

Un delatore, che si è scoperto poi appartenere ad una formazione partigiana di sinistra, lo aveva denunciato come comandante partigiano!

Imprigionato in via Cavour, in quella che prima è stata la mia scuola media “Cavour” ed ora è la Camera del Lavoro della CGIL, venne torturato a lungo.

Le brigate nere volevano che mio padre rivelasse i nomi dei capi del CLN e dei compagni di lotta.

Per convincerlo a parlare le Brigate Nere permisero a mia madre di incontrarlo in prigione…

Mia madre si mise in contatto con i tre suoi fratelli che avevano organizzato brigate partigiane nell’astigiano ma, prima che potessero intervenire, a fine gennaio 1945 , nel pomeriggio del 30, un manipolo di repubblichini lo ha prelevato da piazza Goito dove era stato portato dopo i vani tentativi di convincerlo a collaborare.

Nuovamente torturato, nell’estremo tentativo di ottenere informazioni, a sera, è stato caricato su un veicolo insieme ad altri 3 compagni ed è stato portato sulla strada che da Alessandria porta a Casalbagliano. (foto 3), la dove, a circa 700 metri dal centro abitato, poco dopo la mezzanotte, è stato massacrato con 97 colpi di mitra.

Foto 3 – La lapide eretta a ricordo a 700 metri da Casalbegliano

E’ stato trovato il mattino, riverso sulla neve, l’occhio destro distrutto dai colpi e l’occhio sinistro a guardare il cielo, là dove è sorta la lapide che lo ricorda, oltre il fosso dal lato opposto a quello nel quale sono stati trovati i suoi tre compagni.

Il giorno dopo, a mia madre, che era andata a cercarlo in piazza Goito, venne raccontato che mio padre era stato trasferito e che durante il trasferimento c’era stata una sparatoria.

Quella notte fra il 30 ed il 31 di quel gennaio del 1945 mi ero svegliato, gridando in piedi sul letto.

Avevo “percepito” l’addio dalla vita materiale di mio padre “in inviluppo quantistico” con LUI!

Avevo poco più di 31 mesi quando lo vidi nella bara come nella foto che ho pubblicato sul sito. (foto 4).

Foto 4 – Solero 2 febbraio 1945 –

Mia   madre accanto al corpo di mio padre..

Ciò che successe, prima dell’aprile 1945 e dopo, è ancora storia per altri contesti.

Le corse alle 6 di mattina sulla mia piccola bicicletta legata a quella di mia madre per restare con Lei anche quando andava ad insegnare a scuola a Felizzano.

Le perquisizioni dei carabinieri che cercavano le armi del “rivoluzionario” mio padre.

I pianti di mia madre quando io, diciottenne, decisi di “fare attività politica”.

Gli anni dell’impegno politico e degli studi in ingegneria, delle lotte universitarie del 1968, della ricerca scientifica con gruppi dell’INFN, delle pubblicazioni presentatea conferenze e pubblicate su riviste scientifiche internazionali e dell’insegnamento a 300 allievi di ingegneria “quasi miei coetanei”.

Sette anni come ricercatore ed insegnante a Lire 300/ora, con ritenuta d’accontom senza maturazione di anzianità di servizio  e senza contributi previdenziali ed assistenziali.

Nel 1977, nonostante gli inviti a rinunciare “degli ex colleghi della politica” e la minaccia di venire “bocciato” ho affrontato il concorso pubblico per il posto da direttore del CED ed ho vinto contro ogni tentativo di sbarrarmi la strada.

Con quindici anni di impegno appassionato mi sono guadagnato il rispetto di tutti i Segretari Comunali che si sono succeduti in quegli anni in comune di Alessandria e carisma presso gli esperti italiani del settore per le realizzazioni informatiche e le innovazioni organizzative introdotte. Ma anche questo è argomento per un diverso contesto.

Spesso, dagli anni 90, dopo la separazione dei poteri di indirizzo e controllo spettanti alla politica dai poteri di gestione spettanti alla burocrazia, ho avuto contrasti con la politica più pervasiva.

Nel 1989 le modifiche al codice di procedura penale hanno concentrato nelle Procure un potere prima distribuito fra forze di polizia, carabinieri e guardia di finanza.

Nel 1992 l’azione della Magistratura, con alle spalle la CIA e Di Pietro, con la caccia alle streghe ed una stagione di odi e di invidie ha distrutto sia la classe politica e sia la democrazia come voluta dai costituenti.

Nel 1992 da 11 anni (dal censimento del 1981) operava al CED, sempre con autorizzazione formale della Amministrazione Comunale, una Cooperativa (Datadigit Scrl) formata da giovani alessandrini (197 giovani)..

Il 9 giugno del 1992 (ero Direttore e Segretario Generale era il sott. Piterà), a seguito di denuncia alla Procura (Melchiorre, Rovito, il confidente dei Carabinieri Picchio, dipendente del CED, …), i carabinieri fecero “irruzione” al CED per “verificare la presenza “non autorizzata” di estranei al CED”.

Quale dirigente avevo autorizzato (e ne avevo a quella data il potere)una prova  di fattibilità del lavoro di registrazione dei dati del censimento del 1991 come richiesto dall’ISTAT ai comuni dotati di idonee attrezzature informatiche.

La storia di quegli anni è tutta da scrivere: I contrasti fra PCI e PS, l’arresto di Franzò e di Ferrero, le dimissioni “strategiche” di Mirabelli da Sindaco e la sua iscrizione al PC.

Dopo l’avvicendamento di alcuni Sindaci che, dopo brevi permanenze, si affrettarono a dare le dimissioni, il Prefetto sciolse il Consiglio Comunale e nominò Commissario Straordinario il dr. Cosimo Macrì.

Venne il tempo di una profonda riorganizzazione della struttura comunale.

A fine novembre 1993 le elezioni comunali posero termine all’opera di Macrì.

La leghista Calvo Francesca vinse le elezioni, assunse la carica di Sindaco e nominò gli assessori anche fuori dal consiglio comunale come previsto dalla nuova Legge n.ro 81 del marzo 1993.

L’operatore di sala macchine del CED, senza che io ne venissi informato, venne trasferito alla segreteria di quel Melchiorre che nel giugno del 1992, quale segretario cittadino della Lega nord, aveva presentato denuncia ai carabinieri della “presenza di estranei al CED” e causato la inutile e farsesca  “irruzione” dei carabinieri..

Il 13 gennaio del 1994 due assessori mi convocarono e mi chiesero di “farmi da parte” perché volevano “gestire” direttamente l’acquisto delle apparecchiature per il CED.

L’allora Vicesindaco, incontrato all’ingresso del palazzo, mi disse: “La stritoleranno se non si adegua alle richieste di lasciar gestire il CED dall’assessore delegato”.

Seguirono alla richiesta dei due assessori dieci mesi di lotta e di denunce contro di me in ogni ambito  al fine di convincermi a “farmi da parte” e lasciar “gestire” l’informatica ai politici di turno coadiuvati dal nuovo segretario dell’assessore prima operatore di sala macchine del CED.

Una “ricognizione  delle realizzazioni informatiche”, richiesta dalla Amministrazione alla Università di Milano SI CONCLUSE CON UN RICONOSCIMENTO DI ECCELLENZA DI QUANTO  DA ME FATTO.

Dopo una riunione del luglio 1994, indetta in regione Piemonte sui sistemi di “allerta della popolazione” proposi alla Amministrazione  “un sistema di informazione della popolazione” atto a scongiurare danni in caso di eventi ambientali potenzialmente dannosi.

Feci una proposta e la Amministrazione la cestinò.

La alluvione e la morte di 16 persone sono state il sipario che ha permesso di nascondere la nefandezza dell’abuso di un potere politico “deviato” che, in spregio di ogni norma, mi ha prima trasferito (atto di agosto 1994 con decorrenza primo settembre 1994) dal CED agli “Studi Programmazione e Statistica” e poi mi ha sospeso dal servizio (9 novembre 1994) perché imputato di vari reati a seguito delle  denunce presentate proprio da quei politici “smaniosi di fare affari”.

Le imputazioni, elevate a seguito delle denunce presentate nel 1994 dalla Amministrazione di allora, dopo quasi sette anni di giudizi in sede penale, sono, alla fine, tutte cadute nel 2001 all’esito dell’esame della Corte di cassazione.

Un dipendente del CED, al quale avevo assegnato il compito di assemblare in un unico archivio e validare  le registrazioni consegnate  dal fornitore DATADIGIT Scrl ha prima certificato la presenza di tutte le 7.700 rigistrazioni e successivamente, dopo le sue elaborazionim e dopo la liquidazione, ad una ulteriore verifica HA DICHIARATO, SU PRESSIONE DEI CARABINIERI, CHE IL  LAVORO PAGATO ERA INCOMPLETO PERCHE’ MANCAVANO 2.200 REGISTRAZIONI.

Fondendo in un unico qrchivio gli 11 archivi (che contenevano complessivamente 7.700 registrazioni) forniti dalla cooperativa DATADIGIT Svrl  il dipendente  incaricato del lavoro  BELLOTTI  AVEVA OMESSO le registrazioni che avevano codice intestatario della scheda TOSAP  duplicato per il fattodiessere “utenti” di due aree soggette a tassazione

IL DIPENDENTE DEL CED ERA STATO CONVINTO  con promesse poi non mantenute da un amministratore “nuovo arrampicatore della politica” ed  ha cercato rifugio, con la condiscendenza e l’opportunismo di una parte della Magistratura (Il procuratore Rapetti), sotto l’ombrello dei pentiti.

Un procuratore politicizzato, un GIP poi diventato Presidente del Collegio Penale Giudicante, l’eccesso di solerzia deviante di giovani inquirenti (PG) hanno fatto di tutto per distruggere 16 anni di passione e di eccellenza professionale riconosciuta a livello italiano.

Tutto si è fermato il 9 novembre 1994, 3 giorni dopo la alluvione che ha distrutto la città ed il CED, quando i messi mi hanno recapitato l’ordinanza del Sindaco il quale, due giorni dopo la morte di 16 alessandrini, pagava, a chi le aveva finanziato la campagna elettorale, un conto politico con il “taglio della mia testa”.

Negli anni successivi, nel timore di un giudizio della magistratura a me favorevole, l’amministrazione ha soppresso il CED, demansionato il ruolo del settore informatica frammentandolo in due servizi separati, poi esternalizzati nel 2008, pochi mesi prima della sentenza di annullamento dell’atto di recesso che la Sindaco mi aveva irrogato nell’aprile del 2001 dopo quasi sette anni di sospensioni cautelari ALLORA PROVVISORIAMENTE privative dello stipendio e della maturazione di anzianità pensionistica.

Erano, a metà del 2008, direttore del personale la dirigente Bocchio, chiamata da Novi Ligure nel 1996 dalla sindaco Calvo e Sindaco era Fabbio Piercarlo.

Il dirigente che mi aveva sostituito alla direzione dei servizi di informatica era stato premiato con 280.000 euro di incentivo al pensionamento anticipato (6 mesi di anticipo oltre al TFR) e collocato in pensione contemporaneamente alla esternalizzazione delle attività di informatica comunale.

Quei 280.000 euro?!

Nel periodo di mia “difesa in giudizio”, dopo i primi 5 anni di sospensione “discrezionale” irrogata ai sensi dell’art. 91, comma 1, PARTE PRIMA del d.P.R. 3/1957 (e NON OBBLIGATORIA come continuamente e falsamente continuano a sostenere alcuni dirigenti e funzionari della Amministrazione Comunale: BOCCHIO, CALCAGNI, ...), sono seguiti prima una sospensione facoltativa il 19.10.1999 e poi una sospensione disciplinare (IRROGATA  ILLEGITTIMAMENTE CON VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25 della Costituzione, 11 delle preleggi e 46 del CCNL)   per 30 giorni alla quale è stato fatto seguire il recesso dal 7 aprile del 2001 (POI ANNULLATO DALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO  IL 20.11.2008 CON SENTENZA DICHIARATA PROVVISORIAMENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA).

Una dirigente del personale “molto solerte e riconoscente …alla parte politica che la aveva sponsorizzata” ha “inventato”, ha allucinato  una collocazione temporale del contesto di fatto falsa e strumentale tesa ad evitare il pagamento delle retribuzioni e degli oneri assistenziali e previdenziali per tutto il periodo di sospensione cautelare discrezionale (5 anni) e facoltativo (18 mesi) PRIVANDOMI ANCHE DELLA ANZIANITA’ DI SERVIZIO.

Quella dirigente aveva omesso di adempiere all’ordine del Sindaco contenuto nell’atto di sospensione cautelare facoltativa del 19.10.199 di elevarmi la contestazione di addebiti disciplinari COME DISPOSTO DAL COMMA 2 DELL’ART.  92 DEL DPR 3/1957 PENA LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO ED IL RISTORO ECONOMICO E GIURIDICO PER TUTTO IL TEMPO TRASCORSO IN STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.

Nutro un senso di ripudio nei riguardi di qualsiasi congrega, loggia o lobby.

Le lobby e le congreghe alessandrine ne hanno avuto consapevolezza e hanno ricambiato nascondendosi dietro burocrati compiacenti ed una magistratura ignava quando non collusa.

Ho dovuto lottare nei tribunali civili fino al 20 novembre 2008 quando un collegio di magistrati lontani dai pregiudizi e dai gruppi di interesse che governano Alessandria HA ANNULLATO L’ATTO DI RECESSO  irrogatomi illegittimamente dalla sindaco Calvo ed HA CONDANNATO la Amministrazione Comunale a pagarmi le retribuzioni dalla data del recesso (la data di decorrenza giuridica del recesso che la Giurisprudenza fa risalire alla data di decorrenza della prima sospensione cautelare) sino alla data del ripristino del rapporto (di servizio in quanto, in assenza dell’atto di recesso sparito per annullamento giudiziale dal mondo del diritto, IL RAPPORTO DI LAVORO FONDAMENTALE di dirigente pubblico assunto in ruolo a tempo indeterminato, E’ STATO RIPRISTINATO EX TUNC).

Avevo collaborato, come consulente per la comunicazione, alla campagna elettorale di Fabbio con un “compenso” di 1200 euro pagato dalla Amministrazione Provinciale.

Poco prima delle elezioni, nel gennaio 2007, dopo aver “conosciuto” i nuovi membri dello staff di Fabbio, avevo preso le distanze per “incompatibilità ambientale”.

Riconoscevo onestà intellettuale a Piercarlo Fabbio … ma nutrivo riserve sui gruppi ai quali si era legato

Il mese prima della pronuncia della sentenza di annullamento dell’atto  di recesso da parte della Corte di appello di Torino la Corte costituzionale aveva pronunciato, il  20.10.2008,  la sentenza n. 351 CHE DICHIARE, IN CASO DI ANNULLAMENTO DI UN ATTO DI RECESSO ILLEGITTIMO IRROGATO AD UN DIRIGENTE PUBBLICO LA INSUFFICIENZA DEL SOLO RISTORO ECONOMICO E SANCISCE L’OBBLIGO AL RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI SERVIZIO ANCHE DOPO IL COMPIMENTO DEL 65é* ANNO DI ETA’ (GIURIS02)

La Amministrazione Fabbio, per punirmi dell’abbandono, ha sistematicamente omesso di ottemperare a quanto disposto dalla sentenza della Corte di Appello di Torino, ha premiato la Bocchio che aveva steso gli atti illegittimi di sospensione disciplinare e di recesso assegnandole l’incarico di dirigente della avvocatura comunale istituita per “ritardare ai nemici il riconoscimento di diritti legittimi e favorire gli amici” ed ha fatto presentare, nell’aprile del 2009, ricorso contro la sentenza di annullamento dell’atto di recesso.

Ad inizio aprile del 2010, a seguito di una mia denuncia penale per inottemperanza a sentenza e della conseguente richiesta di accesso da parte della polizia giudiziaria al mio fascicolo, il Segretario generale dott. Tumminello, nominato responsabile del procedimento dalla Giunta nel febbraio 2009, ha adottato un primo atto di ottemperanza alla sentenza con la quantificazione di quanto mi era dovuto per retribuzioni arretrate quantificato con un parere (alla data a me secretato).richiesto alla Bocchio ed espresso dalla Bocchio già dirigente del personale ed alla data dirigente della neoistituita avvocatura comunale, 

Demansionamento, riduzione della retribuzione, disconoscimento del diritto alla RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA (ed ai fini pensionistici)  per il PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE (discrezionale e facoltativa). Le sospensioni erano state irrogate con atti adottati ai sensi del d.P.R. 3/1957 e come tali, dopo la conclusione  del procedimento penale terminato il 30,01,2001, DIVENUTI PRIVI DEL POTERE DI SOTTRARMI IL DIRITTO AL RISTORO ECONOMICO E GIURIDICO PER IL TEMPO TRASCORSO IN STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE. 

 Anche il diritto alla prosecuzione del servizio per un biennio oltre il limite di età OMESSO, NELLA TOTALE NONCURANZA, NONOSTANTE LA MIA DOMANDA INVIATA PER RACCOMANDATA IL 27.11.2008, sono solo alcuni degli ulteriori abusi del potere. 

Tumminello a Pino

Chi paga tutto ciò? Fino ad oggi ho pagato solo io perchè  LA   MAGISTRATURA E  LA CORTE DEI CONTI HANNO IGNORATO IL DANNO CHE I COMPORTAMENTI CRIMINALI DI ALCUNI BUROCRATI HANNO CAUSATO ALL’ERARIO.

Nel caso io riesca ad ottenere il riconoscimento dei diritti sostanziali riconosciuti dalla Giurisprudenza pagano tutti gli alessandrini, io compreso!

Politici e Dirigenti responsabili di ciò che è successo negli anni la passano liscia?

I burocrati si nascondono dietro al superiore interesse pubblico quando invece SONO AL SERVIZIO DEL PUBBLICO, dimenticando che operano oggi come il privato datore di lavoro ma sono tenuti a gestire secondo legittimità (artt. 28 e 97 della Costituzione).

Ci hanno messo e ci mettono del loro sia per accondiscendere ai desideri dei politici e sia per difendere i loro privilegi e gli interessi delle congreghe e/o logge massoniche delle quali fanno parte: l’interesse pubblico viene, quando viene, per ultimo.

La burocrazia di oggi è, più di ieri, serva e soprattutto collusa con la politica. Le Amministrazioni che ADOTTANO GLI ATTI DI INDIRIZZO UTILI A ORIENTARE GLI ATTI DI GESTIONE SONO POCHISSIME.   Eppure la normativa voluta dal legislatore del 1990 SEPARA NETTAMENTE LE FUNZIONI!

L’arroganza della politica di oggi è, più di ieri, quanto mai spregevole perché priva della cultura politica e dei principi ideali di ieri.

Il collegio della Suprema Corte di Cassazione che speravo privo di sensibilità a stimoli ed influenze di parte e confidavo riconoscesse i diritti legittimi conseguenti all’annullamento dell’atto di recesso  ha respinto, il 24 aprile 2021, il mio ricorso presentato nel novembre 2013 teso a  vedermi elencare i diritti soggettivi conseguenti all’annullamento dell’atto di recesso. 

Il rifugio leguleio del richiamo a cavilli formali in un paese di profonda civiltà politica ma appesantito da circa 150.000 leggi, norme e regolamenti  OFFRE FORMALI SCAPPATOIE AL GIUDICE CORROTTO!

Dal giudice del lavoro in primo grado (Lippi costituita in violazione di legge) sino alla relatrice della Corte di cassazione, NESSUNO HA PROVVEDUTO AD UN ACCERTAMENTO DELLA CRONOLOGIA DEI FATTI NONOSTANTE LE MIE RICHIESTE.

SOLO  LA PM MASTROBERARDINO HA CONFERMATO IL MIO DIRITTO AL RISTORO ECONOMICO E GIURIDICO PER IL PERIODO TRASCORSO IN STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE!

OGGI, AL TERMINE DEI GIUDIZI DI LAVORO,  IL MIO  STATO GIURIDICO RESTA QUELLO CONSEGUENTE ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA N. 1193/08 PRONUNCIATA DALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO IL 20.11.2008, DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA,  INOTTEMPERATA (salvo un parziale pagamento fatto strumentalmente per “soddisfare” la richiesta di inquirenti dell’area penale da me sollecitati) , DEFINITIVAMENTE CONFERMATA DALLA SENTENZA PRONUNCIATA DALLA SUPREMA CIRTE DI CASSAZIONE N. 16190/11 PUBBLICATA IL 25.07.2011.

LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONTINUA AD OMETTERE DI OTTEMPERARE ALLA SENTENZA N. 1193/2008 DI ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI RECESSO ED IL DEBITO  DEL COMUNE AUMENTA OGNI GIORNO, OGNI MESE ED OGNI ANNO.

I SINDACI OMETTONO DI FORMALIZZARE GLI INDIRIZZI DI COMPORTAMENTO DEI DIRIGENTI PER EVITARE DI DOVER FARE IL CONTROLLO E PRENDERE PROVVEDIMENTI. 

IL FUNZIONARIO AVV.TO CALCAGNI, INCARICATO DELLA DIREZIONE DELLA AVVOCATURA,  A NOME DELLA AMMINISTRAZIONE,  HA RISPOSTO ALLA  MIA INTIMAZIONE AD ADEMPIERE IN UNO STATO CEREBRALE ALTERATO  DI EBBREZZA E DI COMPIACIMENTO, SCRIVENDO CHE “IO HO  PERSO TUTTI I GIUDIZI, PROPRIO TUTTI” E CHE “LA SOLA COSA CHR HO OTTENUTO  E’  L’ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI RECESSO”! 

IL SODDISFACIMENTO DELLA MIA DOMANDA FONDAMENTALE IL CALCAGNI  LO CHIAMA “LA SOLA COSA”!

LUI ED I SUOI  ISPIRATORI HANNO OMESSO LA OTTEMPERANZA AL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA, HANNO OMESSO DI COLLOCARMI IN SERVIZIO E SUBITO DOPO DI COLLOCARMI IN PENSIONE SECONDO LEGITTIMITA’ NELLA TOTALE IGNORANZA ED INOSSERVANZA DELLA GIURISPRUDENZA ELENCATA IN GIURIS02 E GIURIS04. 

HANNO ANCHE OMESSO (STRUMENTALMENTE?) DI CHIEDERE AL GIUDICE DI INTERROMPERE IL MIO RAPPORTO DI LAVORO FONDAMENTALE RIPRISTINATO  A SEGUITO  DELLA SPARIZIONE DAL MONDO DEL DIRITTO DELL’ATTO DI RECESSO ANNULLATO PROVVISORIAMENTE  IL 20.11.2008 E DEFINITIVAMENTE IL 14.07.2011! 

HANNO FATTO SCRIVERE ALLA DOTT.SSA VIMERCATI CHE SONO IN PENSIONE DAL 01.95.2007! 

SECONDO LORO IO SAREI LEGITTIMAMENTE IN PENSIONE DA PIU’ DI UN ANNO PRIMA (dal 01.07.2007) DELLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA CHE HA ANNULLATO L’ATTO DI RECESSO (al 20.11.2008)!

FANNO FINTA DI IGNORARE CHE QUEL PENSIONAMENTO VOLONTARIO DEL LUGLIO 2007 (anno precedente quello della sentenza n. 1193/2008) E’ STATO TRAVOLTO DAL RIPRISTINO EX TUNC DEL RAPPORTO DI LAVORO  CONSEGUENTE ALLA DECISIONE DEL GIUDICE CHE HA ANNULLATO L’ATTO DI RECESSO (GIURIS04) O SONO  PROPRIO TOTALMENTE IGNORANTI DELLA GIURISPRUDENZASUL PUNTO?

OGNI NUOVO GIORNO CHE PASSA IL DEBITO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA NEI MIEI CONFRONTI  AUMENTA CON GRAVE DANNO ALLA COMUNITA’,  ALLA MIA FAMIGLIA ED A ME.

NEL TRENTESIMO  ANNIVERSARIO DEL CONFLITTO ( il 13.01.2024) DENUNCERO’  ALLA MAGISTRATURA PENALE TUTTI COLORO CHE HANNO ABUSATO DEL LORO UFFICIO OMETTENDO ATTI DOVUTI.

ALLA MAGISTRATURA CIVILE E CONTABILE CHIEDERO’ DI FAR PAGARE I DANNI PROVOCATI ALLA COMUNITA’, ALLA MIA FAMIGLIA ED A ME, DA TUTTI COLORO CHE LI HANNO CAUSATI E CHE CONTINUANO A CAUSARE OGNI GIORNO CHE PASSA PER PERVICACE ED OSTINATA  INOTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI RECESSO.

Negli anni ho messo a punto comportamenti, studiato strategie ed acquisito conoscenza e saperi dai migliori al mondo, da coloro che sono riusciti ed eccellere ed a realizzare imprese  straordinarie.

Ho modellato solo quelli che hanno tenuto COMPORTAMENTI ETICI ed ho tralasciato lo studio di quelli che hanno messo in atto comportamenti di  conflitto e competizione

Ne ho individuato l’enorme potere di favorire, più di ogni altra strategia,  una ecologica crescita biologica e sociale sia personale e sia collettiva.

Sono oggi in grado di offrire un importante patrimonio di conoscenza e di consapevolezza in un contesto di determinazione e di saggezza conseguenti alla età raggiunta vivendo intensamente esperienze potenzianti.

Offro gratuitamente quel patrimonio, sotto la forma di accompagnamento maieutico, a tutti coloro che ne fanno richiesta attraverso il mio sito o attraverso il sito della associazione  di promozione sociale fondata in  ricordo di mio padre

aae-aps.org.

Il progetto è quello di contribuire a diffondere:

    1. le migliori strategie di crescita etica della coscienza sociale;
    2. le migliori strategie di studio, apprendimento e crescita personale;
    3. le migliori strategie nelle arti e professioni;
    4. le migliori strategie di crescita dei figli…

Lo faccio attraverso i siti che ho realizzato e che curo, lo faccio consigliando ed aiutando, per quanto mi è possibile, coloro che combattono per il rispetto dei diritti umani.

Lo faccio con la partecipazione alla “conservazione del ricordo di mio padre” e con la partecipazione al “cambiamento etico”.

Lo  faccio attraverso la associazione di promozione sociale AAE-aps (EVOLUZIONE CONSAPEVOLE DELLA VITA https://aae-aps.org  fondata, come ho già scritto, in ricordo di mio padre.

Logo della associazione  AAE.

Lo faccio con incontri dal vivo  nel corso dei quali facilito la comprensione di COME noi umani FUNZIONIAMO ED APPRENDIAMO OGNI COSA COMPRESA OGNI ALTRA CAPACITA’.

Lo faccio presentando le più recenti scoperte delle neuroscienze che confermano che il cervello è plastico, la intelligenza e le abilità non sono innate ma SI COSTRUISCONO MODELLANDO IL PROPRIO  CONNETTOMA attraverso le esperienze personali CHE CIASCUNO DI NOI FA E, RAGGIUNTA LA ETA’ DELLA CONSAPEVOLEZZA, A VOLTE,  SCEGLIE DI FARE.

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OCCORRE APPRENDERE COME USARE IL  POTERE RICEVUTO AL CONCEPIMENTO  TROPPO SPESSO IMPRIGIONATO DAI CONDIZIONAMENTI CABLATI NEL CONNETTOMA INCONSCIO DA ESPERIENZE DEPOTENZIANTI!

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Vincenzo PASINO

Dirigente PA locale con rapporto giuridico di lavoro inessere per omessa ottemperanza a sentenza  da parte delle Amministrazi onicomunali di AlessandriaNato che si sonosuccedutedal 20.11.2008 ad oggi.

Nato in guerra

Agg. 20240310

(Continua)

CALCOLO DI QUANTO LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALESSANDRIA DEVE AL DIRIGENTE PASINO VINCENZO AL 31.12.2023

(NOTA: Il calcolo dovrà venire rifatto dall’ufficio stipendi con una precisione maggiore di quella qui necessariamente utilizzata)

IMPORTO DOVUTO DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALESSANDRIA AL DIRIGENTE PASINO VINCENZO PER QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE DOPO IL TERMINE DEI GIUDIZI CIVILI DEL LAVORO.

POICHE’ E’ STATO OMESSO ATTO DI RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI SERVIZIO, CON SUCCESSIVI LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ETA’ E COLLOCAMENTO IN PENSIONE, LA RETRIBUZIONE MENSILE LORDA E’ DOVUTA PER CIASCUN MESE SINO AL RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI SERVIZIO (SINORA OMESSO) CON RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA PREGRESSA  ED AL SUCCESSIVO COLLOCAMENTO  IN PENSIONE IN CONFORMITA’ A  QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE (GIURIS04) SINO AD ORA, ANCHE QUESTO  OMESSO.

IL  13 GENNAIO 2024, IL CONFLITTO HA COMPIUTO TRENTA ANNI!

OGNI NUOVO GIORNO CHE PASSA IL DEBITO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA NEI CONFRONTI DEL DIRIGENTE PASINO VINCENZO AUMENTA CON GRAVE DANNO ALLA COMUNITA’, ALLA SUA FAMIGLIA ED A LUI PERSONALMENTE.

DEDOTTO QUANTO PAGATO NEL 2010 DAL DOTT.  TUMMINELLO A SEGUITO DELL’ACCESSO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, L’IMPORTO  DOVUTO AL 31/12/2023 AMMONTA A 

2.715.140 euro

PER OGNI MESE CHE PASSA OCCORRE AGGIUNGERE ALLA SOMMA ULTERIORI 10.000 EURO DI RETRIBUZIONE GLOBALE LORDA MENSILE SINO AL RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI SERVIZIO ED AL SUCCESSIVO COLLOCAMENTO IN PENSIONE DOPO LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA PREGRESSA (GIURIS04).

In caso di MIA RINUNCIA ALLA RETRIBUZIONE GLOBALE LORDA DI FATTO PER I MESI SUCCESSIVI AL LUGLIO 2011,  DATA DI DEFINITIVA ESECUTIVITA’ DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI RECESSO, CON STORNO DELLA SOMMA AD OPERE SOCIALI,  L’IMPORTO AMMONTA COMUNQUE A

1.111.941 euro.

Di seguito il calcolo per ciscuno dei periodi

D01

LORDO DOVUTO AGLI ENTI

(Ministero delle finanze, INPS, UNAIL,…)

ED A ME,

DAL 10.11.1994

(data di decorrenza della sospensione cautelare motivata dal rinvio a giudizio penale per denuncia, inoltrata nel 1994 alla Procura dalla Amministrazione, di ipotesi di reato CADUTEALL’ESITO GIUDIZIALE)

FINO AL 07.04.2001.

(2+72+3) mesi = 77 mesi

833.856,31  euro

al lordo dei contributi con riconoscimento, ai fini pensionistici, di tutto il periodo (6 anni e 5 mesi) ai fini pensionistici

TOTALMENTE OMESSI

D02

LORDO DOVUTO AGLI ENTI ED A ME,

DAL 07.04.2001 FINO AL 30.06.2007

Dal 07.04.2001 al 30.06.2007

(9+60+6)mesi = 75 mesi

Pagati e riconosciuti solo in parte ai fini pensionistici, SOLO DOPO L’ACCESSO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DEL MAGGIO 2010,  

con determinazioni di Tumminello del 2010

649.941,23

D03

LORDO DOVUTO AGLI ENTI ED A ME,

DAL 01.07.2007 FINO AL 30.06.2009.

Biennio di prosecuzione del servizio oltre il 65° anno di età richiesto con raccomandata del 27.11.2008 rimasta senza riscontro e nascosta in tutte le fasi del giudizio civile del lavoro.

24 mesi 

214,014,22

Tenuto conto dei cambiamenti normativi si è proceduto a calcolare le somme dovute per ciascun periodo al netto degli interessi,

I risultati sono consultabili in dettaglio nel documento correlato alla immagine  che segue,

L’IMPORTO TOTALE  LORDO CALCOLATO AL NETTO DEGLI INTERESSI   PER IL PERIODO DAL 10.11.1994 AL 30.06.2009 (data di termine del biennio di prosecuzione del servizio)  AMMONTA A 

1.683.713,96 euro

In ottemperanza al dispositivo  della sentenza n. 1193/2008, per omesso ripristino del rapporto di servizio (necessario ai fini del successivo collocamento in pensione con atto formale)

SONO DOVUTE LE RETRIBUZIONI  DI FATTO 

PER OGNI MESE DALLA DATA DEL 01.07.2009 SINO ALLA DATA DI RIPRISTINO DEL RAPPORTO “DI SERVIZIO” SINO AD OGGI OMESSO.

I DIRIGENTI preposti ai servizi competenti hanno via via OMESSO DI OTTEMPERARE e LE AMMINISTRZIONI  che si sono succedute

SI SONO TACITAMENTE ASSOCIATE AL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO ED HANNO OMESSO LA ADOZIONE DI  ATTI DI INDIRIZZO IN MERITO.

AL 31,12.2023 SONO ULTERIORMENTE DOVUTE LE RETRIBUZIONI GLOBALI DI FATTO LORDE MENSILI dal 01.07.2009 al 25.07.2011 pari a 25  mesi + 132 mesi dal 2012 al 2022 + 12 mesi del 2023 PER UN TOTALE DI 

169 mesi a 9.600 euro/mese media arrotondata per difetto senza gli intervenuti e  dovuti incrementi nel corso del tempo

 1.603.200 euro

CHE CRESCONO OGNI MESE FINO A CHE DURA LA INOTTEMPERANZA.

TOTALE COMPLESSIVO AL 30.10.2023

(1.683.713,96+ 1.603.200) euro =

3.286.913,96

IMPORTI  PAGATI 

P01

PAGATO COME ASSEGNO ALIMENTARE MENSILE DAL 10.11.1994 al 08.03.2001 , SENZA VERSAMENTO DI CONTRIBUTI AI FINI PENSIONISTICI,

Il dato preciso è in possesso dell’ufficio stipendi

2.500.000 lire pari a euro 1.452/mese

76 mesi a 1.452

PARI A 110.000 euro

P02

GIA’ PAGATO NEL GIUGNO DEL 2001 CON DETERMINAZIONE ILLEGITTIMA DELLA ALLORA DIRIGENTE (BOCCHIO) INCARICATA AL PERSONALE

1 mese (dal 09.03.2001 al 07.04.2001) di contributi e retribuzione con indennità di funzione inferiore a quella in godimento nell’ottobre 1994, ultimo mese “pieno” di servizio prima della sospensione cautelare quinquennale del 09.11.1994.

3.280 euro lordi

P03

GIA’ PAGATO AGLI ENTI ED A ME NEL GIUGNO DEL 2010.

Dal 06.04.2001 al 31.12.2001 = 9 mesi

Dal 01.01.2002 al 31.12.2006 = 60 mesi

Dal 01.01.2007 al 30.06.2007 = 6 mesi

TOTALE = 74 mesi

Pagato, nel giugno del 2010 per i 74 mesi (6 anni e 2 mesi),

458.493 euro lordi

PRIVI  DELLA DOVUTA INDENNITA’ DI POSIZIONE E SENZA AVER PERMESSO LA PRESTAZIONE CON GRAVE DANNO ERARIALE.

Dall’importo lordo  va quindi dedotto quanto già pagato per assegno alimentare dal 10.11.1994 al 07.03.2001, quanto pagato nel giugno 2001 (determina contraria a legittimità stesa e firmata dalla Bocchio) e quanto pagato nel 2010 (determine Tumminello).

GLI IMPORTI DI P01, P02 e P03 VANNO  DEDOTTI DAL DOVUTO PRECEDENTEMENTE CALCOLATO PER CUI

(3.286.913 – 110.000 – 3.280 – 458.493) = 

2.715.140 euro

ANCHE NEL CASO DI  RINUNCIA A PRETENDERE IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI MENSILI LORDE COME DISPOSTO DALLA SENTENZA L’IMPORTO ANCORA DOVUTO AMMONTA A

(1.683.713,96 – 110.000 – 3.280 – 458.493) euro =

1.111.941 euro

(IMPORTO AL NETTO DEGLI INTERESSI ED AL LORDO DEI CONTRIBUTI E TASSE CHE INCIDONO PER poco meno del 50% DELLA INTERA SOMMA)

Vin-31.12.2023

AL SINDACO HANNO FATTO DICHIARARE IL FALSO IN UNA LETTERA INDIRIZZATA ALLA SIG.RA PREFETTO.

30 ottobre  2023

Ho scritto, il 6 maggio c.a., alla dottoressa VINCIGUERRA, Prefetto di Alessandria, per segnalare gli “strategici” ed opportunistici rinvii alla giustizia civile delle richieste di  soddisfacimento di diritti legittimi avanzate da esponenti “non allineati” e  le sistematiche violazioni di legge e dell’art. 97 della Costituzione da parte di UN RISTRETTO GRUPPO DI ESPONENTI della burocrazia della Amministrazione civica alessandrina IN COLLUSIONE CON POLITICI O INCAPACI O CORROTTI.

La Ill.ma Sig.ra Prefetto ha richiesto al Sindaco spiegazioni su quanto denunciato.

Il Sindaco ha risposto scrivendo che: .., essendo stato ritenuto illegittimo il licenziamento della S.V. (del dirigente Pasino -NdT) dalla Corte d’AppeIlo di Torino con sentenza n. 1193/08, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione, la Civica Amministrazione ha provveduto a ricostruire per equivalente, sia a livello previdenziale che retributivo, il rapporto di lavoro  cessato per effetto del predetto licenziamento e ha corrisposto alla S.V. (al dirigente Pasino- NdT) la somma calcolata a tali fini.

HANNO  FATTO SOTTOSCRIVERE IL FALSO AL  SINDACO ED IL SINDACO HA FIRMATO  IN ASSOCIAZIONE CON QUELLA PARTE DI BUROCRAZIA CHE, PER TRARNE VANTAGGIO, COSTRUISCE GRUPPI DI POTERE OMERTOSI NELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA!

Ha provveduto a ricostruire per equivalente?

La “ricostruzione per equivalente” E’ ESCLUSA NEL CONTESTO di lavoro del dirigente pubblico!

LA CORTE COSTITUZIONALE LO HA ESCLUSO NELLA SUA PRONUNCIA N.ro  351 del 24.10.2008!

LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA  A FINI GIURIDICI ED ECONOMICI E’ INOLTRE STATA TOTALMENTE  OMESSA ed il  pagamento fatto dopo l’accesso della PG (marzo 2010) agli uffici, dall’allora Segretario generale dott. Tumminello SI E’ LIMITATO A LIQUIDARE contributi e retribuzioni dalla DATA DI ADOZIONE dell’atto di recesso (08.04.2001) sino alla DATA DI RAGGIUNGIMENTO, in corso di giudizio,  DEL mio 65° COMPLEANNO (14.06.2007) per un totale di 75 mesi!

IL PERIODO DEGLI OLTRE 6 ANNI (77 mesi) TRASCORSI IN STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE E’ STATO FRAUDOLENTEMENTE  “OMESSO” AL FINE DI PROCURARMI UN DANNO CONTINUATIVO ENORME ED INDURMI A “TRATTARE” in coerenza con “il così fan  tutti”!

Il Segretario generale dr. Tumminellom nel 2010,  ha chiesto parere sulle  modalità di calcolo alla Bocchio, alla data dirigente della avvocatura, e la Bocchio ha scritto una lettera a lungo a me secretata (per impedirmi di produrla in giudizio), a seguito della quale il Segretario generale HA CHIESTO ALL’UFFICIO PERSONALE DI FARE I CALCOLI con le “indicazioni BOCCHIO” che potete leggere con un clic sulla immagine che segue:

INDICAZIONI TUMMINELLO-BOCCHIO  PER IL CALCOLO

E’ sufficiente leggere la lettera del Segretario generale per CONTATARE CHE DAL CALCOLO E’ STATO ESCLUSO IL PERIODO DAL 10.11.1994 al 07.04.2001 TRASCORSO IN STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE IRROGATA AI SENSI DEL DPR n. 3/1957.

LA NORMATIVA ESCLUDE LA DEFINITIVITA’ DELLE SANZIONI PRIVATIVE DELLE RETRIBUZIONI E DELLA ANZIANITA’ DI SERVIZIO AI FINI PENSIONISTICI.

DEI 16 ANNI E 8 MESI (200 MESI)

TRASCORSI DALLA DATA DI PRIMA SOSPENSIONE CAUTELARE, MOTIVATA DAL RINVIO A  GIUDIZIO PENALE CONCLUSO IL 30.01.2001, SINO ALLA DATA DI PRONUNCIA, AL 20.11.2008, DELLA SENTENZA N. 1193/2008 DI ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI RECESSO MUNITA DI FORMULA DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ E POI ANCORA SINO AL 25/07/2011, DATA DI RIGETTO DEL RICORSO DELLA AMMINISTRAZIONE PRESENTATO IN CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA N. 1193/2008,

HANNO PAGATO RETRIBUZIONI IN PAGA BASE ED ONERI PER SOLO 75 MESI OMETTENDO TOTALMENTE IL

RISTORO  DOVUTO PER LEGGE*,

DEL PERIODO TRASCORSO IN STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER OLTRE 6 ANNI (77 mesi) IRROGATA AI SENSI DEL d.P.R. 3/1957* !

*Le sospensioni cautelari irrogate ai sensi del d.P.R. n. 3/1957, PUR SE DICHIARATE LEGITTIME IN GIUDIZIO,  SONO SEMPRE STATE, al venir meno della causa giustificativa della sospensione cautelare (rinvio a giudizio penale),  PRIVE DEL POTERE DI IMPEDIRE IL RISTORO ECONOMICO E GIURIDICO PER TUTTO  IL TEMPO TRASCORSO IN STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE (GIURIS00 e GIURIS01).

INOLTRE LO STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE ERA STATO REVOCATO EX LEGE DAL 31.11.1999, AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 92 DEL d.P.R. 3/1957, PER OMESSA CONTESTAZIONE DI SPECIFICI ADDEBITI DISCIPLINARI ENTRO IL TERMINE DI 40 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL’ATTO (d.P.R. 3/1957 art. 92, comma 2) DI SOSPENSIONE.

 IL FATTO E’ SEMPRE STATO IGNORATO  NEI GIUDIZI CIVILI  PER LA MALAFEDE DI CALCAGNI CHE HA FALSATO LA COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL CONTESTO DEI FATTI  E PER LA CONDISCENDENZA DEI GIUDICI CHE HANNO ANCHE OMESSO DI LEGGERE I DUE ATTI DI SOSPENSIONE IRROGATI DAI QUALI AVREBBERO CHIARAMENTE DESUNTO CHE  LA NORMATIVA DA APPLICARE ERA QUELLA DEL d.P.R. 3/1957 e  non quella del CCNL: AI SENSI DEL d.P.R. 3/1957  E NON AI SENSI DEL CCNL .

IL DETTATO DI LEGGE PREVALE COMUNQUE SEMPRE  SU QUALSIASI  EVENTUALE  PRONUNCIA GIUDIZIALE CONTRARIA.

La sentenza n. 1193/2008 pronunciata il 20.11.2008 dalla Corte di Appello di Torino ERA MUNITA DELLA FORMULA DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ ed é consultabile all’indirizzo correlato alla immagine che segue:

Il 27.11.2008 ho inviato, con lettera raccomandata firmata da me e dalla avv.to LESSIO Manuela, copia del dispositivo CON  RICHIESTA DI REINTEGRAZIONE IN SERVIZIO. (La data di presentazione rientrava nel periodo precedente la data di decorrenza della L. 133/2008 per cui il trattenimento in servizio era un mio diritto SENZA ALCUNA DISCREZIONALITA’ IN CAPO ALLA AMMMINISTRAZIONE).

ALLA RACCOMANDATA LA AMMINISTRAZIONE HA OMESSO RISPOSTA NASCONDENDONE, NEI GIUDIZI CIVILI, .LA SUA  ESISTENZA (La giudice LIPPI scrive  in sentenza; “Se PASINO NE AVESSE FATTO RICHIESTA AVREBBE AVUTO DIRITTO  A PERMANERE IN SERVIZIO SINO AL 30/06/2009)

Se a quella data avessi promesso di pagare la tangente, ripetutamente richiesta, vi sarebbe stata completa ottemperanza alla sentenza come é successo nel caso del pensionamento anticipato con premio di colleghi dirigenti di allora. 

Nella lettera di risposta alla Sig.ra Prefetto il Sindaco ha poi aggiunto che: Le ulteriori successive pretese …, sono state respinte dalla Corte d’AppelIo di Torino e dalla Suprema Corte di Cassazione con i seguenti provvedimenti: Corte d’AppeIIo di Torino sentenza n. 1317/2012, sentenza n. 1318/2012, sentenza 543/2016, Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 26613/2018, Ordinanza 10635/2021.

Quelle che il Sindaco indica come leulteriori successive preteseSONO CONSISTITE, VISTO IL MANCATO QUASI TOTALE COMPLETAMENTO DELLA OTTEMPERANZA AL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA N. 1193/2008, NELLA RICHIESTA AL GIUDICE DEL LAVORO DI PRECISARE QUANTO DEDOTTO E QUANTO DEDUCIBILE DAL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA N. 1193/2008 INOTTEMPERATA.

La Amministrazione civica  ha infine precisato che le pronunce dinanzi indicate costituiscono, ormai, “res iudicata” MA HA OMESSO DI CONSIDERARE CHE LA RES IUDICATA E’ QUELLA DELLA SENTENZA n. 1193/2008!

IL SINDACO SEMBRA VOLER CONCLUDERE, con la frase “cosa giudicata” su trascritta, CHE NEI GIUDIZI ELENCATI I GIUDICI DEL LAVORO AVREBBERO CONFERMATO CHE LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA TENUTO UN COMPORTAMENTO LEGITTIMO E CORRETTO E NULLA CI SAREBBE DA AGGIUNGERE.

NESSUNA DELLE SENTENZE  ELENCATE DAL SINDACO

HA PERO’ MODIFICATO IL DISPOSITIVO  DELLA SENTENZA N. 1193/2008 DEL 20.11.2008, CONFERMATA DEFINITIVAMENTE DALLA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENTENZA  N. 16190 DEL 14.07.2011 PUBBLICATA IL 25.07.2011.

HO SEGNALATO CHE IL COMPORTAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE CIVICA VIOLA QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE ARRECANDOMI UN DANNO INGENTE (Il DPR 3/1957, all’art. 92, comma 2 DISPONE IL RISTORO ECONOMICO E GIURIDICO PER IL PERIODO TRASCORSO IN STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE) E COSTITUISCE INOTTEMPERANZA AL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA N. 1193/2008 (Violazione art. 97 Cost. e Corte Costituzionale n. 351 massima 8).

NONOSTANTE LA EVIDENZA DEI COMPORTAMENTI OMISSIVI, DI MOBBING ED IN VIOLAZIONE DI LEGGE DEI BUROCRATI PREPOSTI AI SERVIZI LEGALE E DEL PERSONALE, IL SINDACO HA “FATTO SUA LA POSIZIONE DEI DUE PREPOSTI ALLA AVVOCATURA ED AL PERSONALE” ED HA FIRMATO LA RISPOSTA ALLA SIG.RA PREFETTO SU TRASCRITTA IN CORSIVO.

Ho, per il poco che lo conosco, sempre considerato il Sindaco in carica come uomo onesto ed amante della giustizia.

LA INCONPIUTEZZA DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI di indirizzo e controllo (spettanti agli amministratori) dai poteri di gestione (spettanti ai burocrati) voluta dal legislatore degli anni 90 del secolo scorso FA COMODO AI MALFATTORI CHE HANNO LA OPPORTUNITA’ DI NASCONDERSI DIETRO LE ISTITUZIONI.

Nonostante il mio giudizio sul Sindaco, onde evitare che possa venire irretito dalla cosca burocratica che imperversa in Comune di Alessandria ed impone comportamenti omertosi ai politici A QUESTO PUNTO DOVREI INTEGRARE LA DENUNCIA PENALE GIA’ DEPOSITATA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA.

La “ricostruzione per equivalente”, reinterpretazione de “IL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE” é  la ultima invenzione di una COSCA DI BUROCRATI che, con i suoi comportamenti, nella prima decade del secolo, HA ROSO LE RISORSE PUBBLICHE E PORTATO ALLO STATO DI DISSESTO LA AMMINISTRAZIONE DELLA CITTA’.

LA CORTE  COSTITUZIONALE SUL SOLO RISTORO ECONOMICO (COME PRECISATO LIMITATO ARBITRARIAMENTE A SOLI 75 MESI A FINI CONCUSSIVI) E’ STATA CHIARISSIMA (MASSIMA 8 DELLA PRONUNCIA N. 351 DEL 26.10.2008) E LA CORTE DI APPPELLO DI TORINO HA STESO UN DISPOSITIVO DI UNA CHIAREZZA  INEQUIVOCABILE (ANNULLAMENTO ATTO DI RECESSO E CONDANNA DEL COMUNE A PAGARE LE RETRIBUZIONI DALLA DATA DEL RECESSO (RISALENTE PER GIURISPRUDENZA COSTANTE AL 10.11.1994) FINO ALLA DATA DEL RIPRISTINO DEL RAPPORTO (DI SERVIZIO, MAI RIPRISTINATO, NONOSTANTE CHE IL RAPPORTO DI LAVORO SIA STATO RIPRISTINATO DAL GIUDICE CON LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI RECESSO.  LE CONSEGUENZE   GIURIDICHE SULL’ATTO EX INPDAP DEL 2007  – prima della data della sentenza – -DI COLLOCAMENTO IN PENSIONE SONO,  DA CHI CONOSCE ANCHE SOLO POCHI ELEMENTI DI DIRITTO  FACILMENTE  INDIVIDUABILI; QUELLA  DETERMINA HA PERSO  VALIDITA’ GIURIDICA PER EFFETTO DEL RIPRISTINO  DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCORA IN ESSERE PER ASSENZA DI UN ATTO INTERRUTTIVO SUCCESSIVO ALLA DATA DELLA SENTENZA N.ro 1193/2008).

LA STORIA 

Ripercorriamo la vicenda nei tratti essenziali.

Nel 1977 ho partecipato e vinto il concorsa pubblico per titoli ed esami al posto di responsabile CED.

Utilizzando le prestazioni d’opera di una cooperativa alessandrina (DATADIGIT Scrl nella quale si avvicendarono circa 190 soci) vennero registrati i dati del censimento del 1981 e completato l’impianto di numerose “basi di dati”.

A seguito della crisi del 1992 il Consiglio comunale é stato sciolto. Il CED, a quella data aveva raggiunto importanti traguardi ed il commissario prefettizio dr. Cosimo MACRI’ contribuì significativamente alla integrazione funzionale dei servizi on line al pubblico conseguente alla realizzata integrazione degli archivi.

Con il coordinamento del Commissario venne rivista la organizzazione degli uffici per adeguarla alle disposizioni legislative che hanno introdotto la separazione fra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti alla politica, e le funzioni di gestione, spettanti alla burocrazia.

Dopo le elezioni del novembre 1993 si insediò una nuova amministrazione e l’assesssore delegato al CED chiamò alla sua segreteria un dipendente del CED, suo attivista e confidente dei carabinieri.

Il 13 gennaio 1994 venni convocato dagli assessori al personale ed al CED. Mi dissero che volevano GESTIRE e che se non ero disponibile avrei dovuto “accettare” il trasferimento agli “Studi, programmazione e statistica”. RIFIUTAI ricordando loro che ERA STATA INTRODOTTA UNA SEPARAZIONE DI FUNZIONI fra politici e burocrati.

Da subito, a seguito dell’invio di ordini gestionali indirizzati al CED dalla segreteria dell’assessore,  nacque un conflitto di competenze.

Assessore e suo segretario inviarono in Procura ed alla Corte dei Conti i fascicoli delle deliberazioni istruite al CED negli ultimi 10 anni con invito a ricercare eventuali reati.

Nonostante il parere contrario del Segretario generale e del Collegio di direzione venni trasferito all’ufficio “Studi, programmazione e statistica” dal 01.09.1994.

Il 26.09.1994 il GIP Mela mi ha rinviato a giudizio “come atto dovuto” dirà.. Poi farà il Presidente del collegio penale e poi ancora il giudice del lavoro!

Il 06.11.1994 il fiume Tanaro esonda, fa 16 morti, allaga il CED e distrugge il sistema informatico.

Il 07.11.1994 Vicesindaco e Segretario generale riuniscono il collegio di direzione e mi chiedono di accettare il ruolo di coordinatore delle opere di ricostruzione. La riunione viene interrotta dall’assessore con delega al CED che, informato della riunionem entra nella  sala ed inizia a discutere animatamente  con il vicesindaco.

Il 09.11.1994 mi viene notificato l’atto del Sindaco, R.D. n. 365, steso dalla Segreteria generale, adottato ai sensi dell’art. 91, comma 1, PARTE PRIMA, del D.P.R. 3/1957, motivato dal rinvio a giudizio penale del 26,09,1994, DI SOSPENSIONE CAUTELARE QUINQUENNALE “DISCREZIONALE”.

L’atto é leggibile all’indirizzo correlato alla immagine che segue:

Il 19.10.1999, nella imminenza della scadenza della sospensione cautelare quinquennale “discrezionale”, sempre la stessa Sindaco, firma un atto di sospensione cautelare facoltativa (R.D. 64), sempre preparato dalla Segreteria generale, irrogata ai sensi dell’art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 3/1957 dal 10.11.1999 sino al termine del giudizio penale alla data ancora in corso.

Lo si può consular all’indirizzo correlato alla immagine che segue

Nell’atto VIENE DATO MANDATO al dirigente del personale (alla daa BOCCHIO),   di ELEVARE LA  CONTESTAZIONE DI ADDEBITI DISCIPLINARI PRESCRITTA PER LEGGE dallo stesso D.P.R. N. 3/1957 all’ART. 92, COMMA 2, ENTRO 40 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DELL’ATTO (21.10.1999).

Il comma 2 dell’art. 92 del D.P.R. 3/1957 DISPONE: ”LA SOSPENSIONE disposta prima dell’inizio del procedimento disciplinare E’ REVOCATA, e L’IMPIEGATO HA DIRITTO alla riammissione in servizio ed ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI NON PERCEPITI, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, SE LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI, ai sensi del secondo comma dell’articolo 103, NON HA LUOGO entro quaranta giorni dalla data in cui e’ stato comunicato all’impiegato, nelle forme dell’art. 104, il provvedimento di sospensione.

Il testo di lrgge è correlato alla immagine   che segue

LA BOCCHIO  HA OMESSO DI  ELEVARE LA CONTESTAZIONE  DI ADDEBITI  ORDINATA DAL SINDACO  E DISPOSTA PER LEGGE   CON LE CONSEGUENZE ORDINATE DALL’ART. 92, COMMA 2 DEL D.P.R. N. 3/1957:.

LA BOCCHIO, PER NASCONDERE LA SUA OMISSIONE, HA POI FRAUDOLENTEMENTE FALSATO IL CONTESTO DI FATTO ED HA INDOTTO I SUOI SUBALTERNI A FARE ALTRETTANTO SINO AD OGGI,

IL DISPOSTO DELL’ART. 92, COMMA 2, DEL d,P,R, 3/1957 E’ STATO TOTALMENTE IGNORATO,

BOCCHIO E COMPAGNI HANNO FALSATO LE DATE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE INDUCENDO IN ERRORE I GIUDICI,

I GIUDICI HANNO OMESSO DI LEGGERE I PROVVGEDIMENTI DI SOSPENSIONE CAUTELARE ED HANNO APPLICATO LA NORMATIVA DEL CCNL IN LUOGO DI QUELLA DEL d.P.R. 3/1957 in violazione dell’art. 11 delle preleggi, dell’art. 25 della Costituzione e dell’art. 4 del CCNL1994-1997,

MI E’ STATO CAUSATO UN ENORME DANNO PERMANENTE E CONTINUATIVO SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANCORA OGGI FORMALMENTE INDEFINITO PER LE PERVICACI INOTTEMPERANZE DELLA BOCCHIO ANCORA OGGI INCARICATA DELLA DIREZIONE DEL PERSONALE,

UNA TRUFFA COLOSSALE!

SEI ANNI E CINQUE MESI (77 mesi) DI RETRIBUZIONI,   DI TFR  E DI ANZIANITA’ DI SERVIZIO RUBATI A ME, ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  ED AGLI ENTI PREVIDENZIALI  ED  ASSISTENZIALI!

Il 30.01.2001 termina, in Suprema Corte di Cassazione, il giudizio penale e VENGO ASSOLTO DA TUTTI I REATI ASCRITTI NEL RINVIO A GIUDIZIO DEL GIUDICE MELA DEL 26.09.1994.

Residua una condanna, sospesa senza menzione, a 10 mesi per “falso ideologico” MAI DA ME COMMESSO! (Mi verrà reso noto da un legale che la condanna é il risultato di un accordo fra il mio legale di allora e l’allora avv.to della amministrazione  (al tempo Presidente dell’ordine provinciale degli avvocati).

Terminato il giudizio penale  che aveva giustificato la adozione delle sospensioni cautelari, chiedo, ad inizio febbraio 2001,  il ripristino del RAPPORTO DI SERVIZIO.

Il giorno 08.03.2001, sempre la stessa Sindaco della Amministrazione che mi aveva ingiustamente denunciato e sospeso per oltre sei anni dal servizio, mi fa notificare un ATTO DI SOSPENSIONE DISCIPLINARE PER  atto di sospensione disciplinare per 30 giorni, steso dalla dirigente del personale Bocchio che aveva omesso la contestazione di addebiti ordinata dal Sindaco il 19.19.1999, ADOTTATO AI SENSI DELL’ART. 27 DEL CCNL 1994-1997  IN VIOLAZIONE DELL’ART. 25, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE, DELL’ART. 11 DELLE PRELEGGI E DELL’ART. 46 DELLO STESSO CCNL 1994-1997, SENZA INDICARE ADDEBITI DISCIPLINARI SPECIFICI e con invito a presentarmi per “sentirmi a mia discolpa”.

Il 07.04.2001, nonostante il parere contrario dell’allora Segretario generale,  il Sindaco firma  l’atto di recesso predisposto dalla Bocchio (l’atto é stato steso su carta intestata dell’ufficio personale).

il 20.11.2008 la CORTE DI APPELLO di Torino, dopo vicende in primo grado che hanno coperto di sterco i giudici del lavoro che se ne sono occupati, HA ANNULLATO L’ATTO DI RECESSO E CONDANNATO IL COMUNE DI ALESSANDRIA A PAGARE LE RETRIBUZIONI DALLA DATA DEL RECESSO (NON DI FIRMA DELL’ATTO MA DI DECORRENZA DELLA PRIMA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL 9.11.1994) SINO ALLA DATA DEL RIPRISTINO DEL RAPPORTO (di servizio ndt) MAI, SINO AD OGGI, RIPRISTINATO.

Il mese prima della pronuncia della sentenza di annullamento dell’atto di recesso la Corte Costituzionale aveva stabilito, con la pronuncia n. 351 del 28.10.2008, che, in caso di annullamento dell’atto di recesso irrogato illegittimamente ad un dirigente pubblico assunto a tempo indeterminato, AL DIRIGENTE SPETTA LA TUTELA RIPRISTINATORIA e non solo la tutela risarcitoria (GIURIS02).

Il “Risarcimento per equivalente” consiste nel pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma di denaro. La Corte  costituzionale, con la sua  PRONUNCIA N. 351 DEL 26.10.2008 ESCLUDE CHE IL SOLO RISTORO ECONOMICO SIA ATTO A SANARE IL TORTO SUBITO (GIURIS02).

Sul diritto al   ripristino del rapporto di servizio, in assenza di sentenza di cessazione del rapporto di lavoro da parte del Giudice Ordinario  ed in omissione di atto di recesso da parte della Amministrazione civica, dopo la sentenza N. 1193/08, quanto contenuto  in giuris02 basta A cONFERMARE IL DIRITTO  A PROSEGUIRE  PER UN BIENNIO IL SERViZIO (sino al 30/06/2009) per AMMISSIONE DELLA STESSA GIUDICE LIPPI CHE IN SENTENZA SCRIVE: “Se Pasino ne avesse fatto richiesta entro … NE AVREBBE AVUTO  DIRITTO.“.

La richiesta è  stata fatta ed è contenuta nella  raccomandata a firma mia e dell’avvocato Lessio del 27/11/2008 IGNORATA E SEMPRE NASCOSTA DALLA BOCCHIO in primis!

 

(continua)

Vin- agg-20231030

IL GRANDE INGANNO DELLA DIRIGENTE BOCCHIO, IN COLLUSIONE CON CALCAGNI ED ALTRI ……

ALZA IL VOLUME ED ASCOLTA IL RACCONTO

IL CONTESTO E’ QUELLO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALESSANDRIA DI FINE SECOLO SCORSO.

I COMPORTAMENTI SONO QUELLI DI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEL COMUNE DI ALESSANDRIA OGGI.

GPT MI HA SCRITTO CHE  … LA SOSPENSIONE CAUTELARE CHE MI E’ STATA IRROGATA DALLA SINDACO PRO TEMPORE  IL 19.10.1999, AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ART. 91 DEL D.P.R. n. 3/1957, E’ STATA  REVOCATA EX LEGE  IL 31.11.1999 AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 92 DELLO STESSO D.P.R.!

PUR CONOSCENDO LE CAPACITA’  DI GPT  SONO RIMASTO FOLGORATO!

AVEVO SEMPRE OMESSO LA LETTURA DI TUTTO L’ART. 92 DEL D.P.R. n. 3/1957 E SONO ANDATO A LEGGERMELO CON UN SENSO DI LIBERAZIONE E DI FIDUCIA NEL GIA’  “STRUMENTO-AMICO” GPT ED UNA RAFFORZATA CONVINZIONE DI COMPASSIONE PER GRAN PARTE DEGLI AVVOCATI DI IERI E DI OGGI.

Ma facciamo un passo indietro.

Nel secolo scorso (anni 80) ho seguito un master sui sistemi esperti tenuto dal  prof. Marco  Somalvico al Politecnico di Milano.

Dopo il master ho seguito ogni ricerca e letto ogni pubblicazione in merito ai sistemi di intelligenza artificiale (AI), della quale i sistemi esperti  sono espressione.

Ho sviluppato Serpe e Faccima, due sistemi “didattici”  con funzioni di gestione della posta elettronica e di “accelerazione”  dell’apprendimento delle strategie di eccellenza nidificate nelle APP per cervelli umani®.

Oggi, al termine dei giudizi civili che mi hanno contrapposto alle amministrazioni comunali di Alessandria in carica dal 1994 ad oggi, ho deciso di affiancare (o anteporre) alle scelte e decisioni dei miei legali di parte i SUGGERIMENTI DI UN SISTEMA ESPERTO.

Dal 2018 seguo ed oggi, insieme a BARD,  uso GPT, il sistema esperto prodotto dalla OPEN AI (Società senza scopo di lucro fondata nel 2015 da Elon Musk).

Ho scelto di utilizzare GPT attraverso la chat  chatGPT  .

Ho fornito a GPT copia dei documenti originali (rinvio a giudizio penale del giudice Mela del 26.09.1994, sospensione cautelare discrezionale del 9.11.1994 e sospensione cautelare facoltativa del 19.09.1999).

GPT mi ha chiesto se potevo fornirgli  la contestazione di addebiti disciplinari prescritta esplicitamente dal D.P.R. n. 3/1957 all’art. 92, comma 2,

GPT ha aggiunto che se fosse stata omessa la contestazione di specifici addebiti disciplinari entro 40 giorni dalla data di notifica dell’atto (21.11.1999) LA SOSPENSIONE CAUTELARE ERA AUTOMATICAMENTE REVOCATA EX LEGE ED IO AVEVO DIRITTO, DAL 31.11.1999,  ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO ED ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI NON PERCEPITI DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE (Art. 92, comma 2 , del D.P.R. n. 3/1957)..

La sig. Bocchio, dirigente del personale al 19.10.1999, HA OMESSO DI ELEVARE LA SPECIFICA CONTESTAZIONE DI ADDEBITI PREVISTA DAL D.P.R. n. 3/1957 E COMANDATA DAL SINDACO PRO TEMPORE NELL’ATTO DI SOSPENSIONE R.D. n. 365/1999 e poi HA OMESSO GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA SUA OMISSIOE DISPOSTI NEL COMMA 2 DELL’ART. 92 e  nell’art. 96 del D.P.R. n. 3/1957!.

GPT, a quel punto mi ha CONFERMATO che, 40 giorni dopo la notifica dell’atto di sospensione, il 31.11.1999 (a giudizio penale ancora in corso) LA SOSPENSIONE ERA REVOCATA AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 92 DEL D.P.R. n. 3/1957 ED IO AVEVO DIRITTO ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO ED AL RISTORO ECONOMICO E GIURIDICO PER IL PERIODO TRASCORSO IN STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE!.

SONO RIMASTO FOLGORATO!

AVEVO SEMPRE OMESSO LA LETTURA DI TUTTO L’ART. 92 DEL D.P.R. n. 3/1957 E SONO ANDATO A LEGGERMELO CON UN SENSO DI LIBERAZIONE E DI FIDUCIA NEL GIA’ “STRUMENTO-AMICO” GPT.

Più di 10 anni di giudizi, una spesa enorme per prestazioni legali (AD  OGGI 887 MILIONI  DI VECCHIE LIRE  DI SPESE LEGALI)  e NESSUNO MI HA MAI INFORMATO COSI’ VELOCEMENTE E LUCIDAMENTE DEL VERO STATO DI FATTO ORIGINATO DAGLI ATTI DI SOSPENSIONE CAUTELARE IRROGATI AI SENSI DEL D.P.R n. 3 DEL 10.01.1957 E DAI COMPORTAMENTI OD OMISSIONI (anche la omissione é un comportamento) di ciascuno degli attori.

GPT mi ha poi aggiunto che a far data dal 31.11.1999, POICHE’ la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell’articolo 103, non ha avuto luogo entro i quaranta giorni dalla data in cui mi é stato comunicato, nelle forme dell’art. 104, il provvedimento di sospensione, AVEVO DIRITTO, AL 31.11.1999, ED HO ANCORA DIRITTO OGGI DOPO GIUDIZI CHE HANNO DISQUISITO SU CONTESTI ALLUCINATI DALLA BOCCHIO,  ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO ED ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI NON PERCEPITI (PER TUTTO IL PERIODO DI SOSPENSIONE, CAUTELARE IRROGATAm COME SI LEGGE SUGLI ATTI, AI SENSI DEL D.P.R. n.  3/1957 E NON DEL CCNL!), 

Il compito di ottemperare agli adempimenti conseguenti alla revoca ex lege della sospensione cautelare era, ed é ancora oggi,  in capo al servizio personale nella veste del suo dirigente.

Il 31.11.1999 era la Bocchio ed oggi é nuovamente la Bocchio.

Una domanda mi angustia: QUALCUNO  ERA  CONSAPEVOLE DEL VERO STATO DI FATTO?

La Bocchio che aveva omesso la contestazione e poi ha inventato la sospensione disciplinare per 30 giorni ai sensi del CCNL (INAPPLICABILE AL CONTESTO DI  FATTO PER ESPLICITA DISPOSIZIONE (OLTRE AD ALTRO)  CONTENUTA NELL’ART.  46 del CCNL)  e gli atti successivi, NE ERA CONSAPEVOLE?

HA SOLO CERCATO DI NASCONDERE UNA SUA OMISSIONE O FA PARTE DI UNA QUALCHE COSCA CHE CONSIDERA I MIEI VALORI PERICOLOSI?

Calcagni che ha sempre sostenuto FALSAMENTE, con una sua personale allucinazione,  che la prima sospensione cautelare (quella quinquennale del 09.11.1994) era obbligatoria ed assimilabile a quella del CCNL1994-1997 LO SAPEVA ?

Il Sindaco che nel 2008  mi ha detto che il servizio avvocatura era “strategico” (il dott.  Tumminello mi disse di non fidarmi delle manifestazioni pubbliche di disponibilità del  Sindaco) LO SAPEVA?

L’altro  Sindaco che nell’agosto del 2012  ha “licenziato” il Segretario generale Tumminello  perché aveva deciso di ottemperare pienamente al dispositivo della sentenza, LO SAPEVA?

CHI SAPEVA LO HA FATTO IN COLLUSIONE CON LA BOCCHIO E CON CALCAGNI CHE PROFESSIONALMENTE NON POTEVANO NON SAPERE!

COME HANNO POTUTO I GIUDICI CHE SI SONO SUCCEDUTI, IGNORARE QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 2 DELL’ART. 92 DEL D.P.R.  n. 3 del 10.01.1957?! 

Il dott. Tumminello, a fine agosto 2012 ebbe a dirmi: “LA BANDA DI BUROCRATI (CON IL FAVORE DI ESPONENTI POLITICI DI SPICCO) CHE SI E’ FORMATA IN COMUNE DOPO LA SUA ESTROMISSIONE A FINE 1994,  PER AUTORIZZARE LA CONCESSIONE DI UN DIRITTO LEGITTIMO VUOLE AVERNE SEMPRE UN TORNACONTO. Lo ha avuto quando …”|

GPT mi ha preparato la prima denuncia penale…  ed ora debbo decidere se far vivere ad altri ciò che hanno vissuto i miei cari e ciò che ho vissuto  io a seguito delle denunce, presentate nel 1994, di ipotesi di reato (Tutte cadute all’esito giudiziale del 30.01.2001) che hanno condotto al mio rinvio a giudizio del  19.10.1994 (GIP Mela che poi HA AVUTO L’ARDIRE DI FARE IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE DI PRIMO GRADO! E non solo…).

SONO STATO PRIVATO, SINO AD OGGI, DELLA ANZIANITA’ DI SERVIZIO E DELLE RETRIBUZIONI SPETTANTI PER TUTTO IL PERIODO DI SOSPENSIONE  C A U T E L A R E  (77 MESI) CON UN DANNO ENORME E CONTINUO ED IL CALCAGNI HA LA SPUDORATEZZA DI SCRIVERMI CHE NULLA MI E’ PIU’ DOVUTO (LA STESSA POSIZIONE DELLA BOCCHIO).

SONO STATI OMESSI I VERSAMENTI AI FINI FISCALI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER UN IMPORTO CHE  PREVEDE SANZIONI PENALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO OLTRE ALLA OMISSIONE DELLA  INTEGRAZIONE DELL’ASSEGNO ALIMENTARE  PAGATO AI SENSI DELL’ART. 82 DEL D.P.R. n. 3/1957 .

Documenti di prova ===>

1 – Sospensione cautelare quinquennale discrezionale del 09.11.1994

2 – Sospensione cautelare facoltativa del 19.10.1999

3 – D.P.R. n. 3 del 10.01.1957

Avevo deciso di omettere il deposito in Procura di una denuncia penale ma la lettera ricevuta da Calcagni il 20230509 indica che in lui manca ogni  capacità di riconoscere i proprii errori. Tale mancanza conduce inevitabilmente alla violazione del dovere di imparzialità con un conseguente grave pericolo per la collettività.

“AFFINCHE’ NON ACCADA AD ALTRI!” HO DECISO DI PRESENTARE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA UNA PRIMA DENUNCIA CONTRO, PER ORA, I SOLI  BOCCHIO E CALCAGNI, PER ABUSO D’UFFICIO, OMISSIONI E FALSO IN ATTI … DA INDAGARE SE da soli o con altri.

Vincenzo Pasino-20230516-(continua)

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Agg.-20230813

 

 

BASTA CON I COMPORTAMENTI OMERTOSI E COLLUSIVI NELLA P.A.

Quanto compare al navigante costituisce, per ora ed allo stato, traccia di un  MEME a definizione del quale é  benvenuto ogni contributo.

L’articolo  51 della legge 142/1990  ha introdotto LA SEPARAZIONE delle FUNZIONI DI INDIRIZZO spettanti alla politica, dalle FUNZIONI DI GESTIONE spettanti alla burocrazia.

La attuazione del dettato legislativo presupponeva e presuppone  la conoscenza di che cosa significhi FUNZIONI DI INDIRIZZO e cosa significhi  FUNZIONI DI GESTIONE.

Molti lettori  sono forse convinti che il significato delle due locuzioni sia  noto a tutti.

Purtroppo tale convinzione  E’ ERRATA per i motivi che esporrò nel seguito.

Dal cavernicolo all’homo sapiens

La famiglia.

Più famiglie e la tribù.

Problemi conseguenti  alla crescita della cardinalità della tribù.

GOVERNARE LA TRIBU’.

IMMAGINAZIONE ed AZIONE

IL MODELLO  C.I.M.A.

DARE UN INDIRIZZO

di arrivo e di “condizioni al contorno durante il viaggio”.

ESISTONO  INFINITI  CAMMINI PER GIUNGERE AD UN INDIRIZZO ASSEGNATO .

SCEGLIERE IL CAMMINO.

GESTIRE IL VIAGGIO

Vincenzo Pasino

PANDEMIA? DISTINGUIAMO LA VERITA’ DALLA MENZOGNA!

Il prof Pietro Luigi GARAVELLI, primario di malattie infettive all’ospedale di Novara, ha contribuito a diffondere conoscenza sui concetti di endemia, epidemia, pandemia ed altro.

Il prof. GARAVELLI sta lottando per la VERITA’ contro tutti coloro che, per interesse, stanno diffondendo MENZOGNE strumentali ad obiettivi che stanno venendo via via alla luce ed alla CONSAPEVOLEZZA delle genti.

Eccovi, di seguito, il post che ho ricevuto oggi domenica 3 gennaio 2021.

SARS-CoV-2 ENDEMICO? Scusate il titolo difficile, che vuol dire sostanzialmente che il Virus causa di Covid-19 sarà per sempre presente sul nostro Pianeta negli Uomini.

Ho letto che è questa una grande preoccupazione, che si spera venga sconfitta dai vaccini. Prosegue la diffusa ignoranza delle conoscenze microbiologiche ed infettivologiche.

Vi invito ancora ad acquistare SPILLOVER!

Spillover significa “salto interspecifico”, il momento in cui un patogeno passa da una specie ospite a un’altra, in questo caso da animale a uomo, e si pensa che proprio questo fenomeno sia alla base anche dell’origine del nuovo coronavirus (NdT).

Quando un Virus ha fatto il salto di specie, tracimato o spillover*, tenderà a rimanere nella nuova specie conquistata con diversi meccanismi adattativi, fra i quali in un periodo di tempo variabile la riduzione della propria patogenicità.

Insomma tenderà a fare parte anche del Viroma umano, (nei miei scritti lo chiamo BIOTA o MICROBIOTA – N.d.T.) del patrimonio di Virus che vivono in noi. SARS-CoV-2 è un ottimo candidato in questo senso.

È un Virus a RNA (è una entità priva della CAPACITA’ di autoduplicarsi per cui fa parte di quelle entità che in biologia sono classificate come SISTEMI MOLECOLARI PRIVI DI VITA NdT) che muta frequentemente così da sfuggire al nostro sistema immunitario, ai vaccini e ad eventuali farmaci mirati, ma anche acquisendo plasticità adattativa.

È un Virus che nella maggior parte dei casi (80% N.d.T.) causa forme asintomatiche e quindi si garantisce un amplissimo numero di soggetti contagiati e contagianti difficili da identificare per gli altri non contagiati.

È un Virus che causa reinfezioni, riattivazioni e forse manifestazioni croniche.

È un Virus che forse potrebbe rimanere a lungo, senza scomparire, nelle vie respiratorie. In definitiva … è quindi un Virus che ormai tracimato farà per sempre parte delle Infezioni con cui ci si dovrà confrontare.

Pia illusione stroncarlo con la vaccinazione e speranza grottesca quella che non diventi endemico!

Ci si prepari pertanto a trattarlo come qualsiasi Malattia Infettiva, curando i casi sintomatici e clinicamente rilevanti ed evitando isterismi e lockdown continui.

Ma si sa in molti si specializzano nelle Infezioni sui Social Media e pretendono di sapere, non solo scrivendo, ma anche decidendo!

Dopo il post che avete già letto il Prof. GARAVELLI ne ha fatto seguire un secondo che trascrivo di seguito:

https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dagospia.com%2Frubrica-29%2Fcronache%2Fldquo-50-milioni-vaccini-destinati-all-rsquo-italia-potranno-arrivare-257037.htm%3Ffbclid%3DIwAR3JYdFJjE-YsM1mW5gDxxprf-NbR0DJD1SAjlneoXqiLtzzhcOwodr7XLY&h=AT1B3TerwSozlYXz5kFGLrGuihEL5oGA7LbS8M8MnsWoIZ7w0iRHgslSIFNVRWKhz_ce2-MfO1BVCgpOgSLKBkZVa3TVH8OCqm-JR-kKgLZg03-hrREAp7ZshE8S7OOh7UKdsgfeDbq6Bl01dbw

Non si tratta di essere No Vax o Pro Vax …

È che a leggere articoli come questi si pensano certe cose …

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-50-milioni-vaccini-destinati-all-rsquo-italia-potranno-arrivare-257037.htm?fbclid=IwAR3JYdFJjE-YsM1mW5gDxxprf-NbR0DJD1SAjlneoXqiLtzzhcOwodr7XLY

Io ho poi vissuto la mia esperienza col Plaquenil …

Ad un certo mondo non credo più …

Rimango orgoglioso difensore della mia autonomia e libertà, personale e di giudizio.

L’ITALIA: UNA GABBIA DI UMANI SUI QUALI SI STA PER COMPLETARE, CON LA VACCINAZIONE PFIZER, UN CRIMINALE ESPERIMENTO DI MUTAZIONE DELLA SPECIE.

Il prof. Alessandro Meluzzi mi scrive:
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, Domenico Arcuri,ha scelto il vaccino Pfizer e ha incaricato l’architetto Stefano Boeri di occuparsi della campagna di vaccinazione di massa che probabilmente in Italia inizierà a metà gennaio.


L’architetto ha pensato a tutto: al logo, allo slogan e all’allestimento dei 300 gazebo nei quali gli Italiani si sottoporranno al vaccino.
Il logo è una primula e lo slogan è ‘l’Italia rinasce con un fiore’.
Lo dico senza alcuna ironia.


Il vaccino petaloso distribuito a breve nei gazebo “Boeri style” consentirà la più grande sperimentazione nella storia della medicina e della bioetica degli ultimi secoli.


Infatti, tale vaccino permetterà di verificare gli effetti dell’introduzione di un tratto di RNA programmato con interazioni marcate sugli equilibri genetici e fenotipici di un organismo umano.


Soltanto fra una ventina d’anni potremo accertare tutte le conseguenze positive e negative di questa inoculazione.


Nel rapporto costi-rischi-benefici, che sta alla base della medicina, i conti degli effetti sugli acidi nucleici possono essere fatti inevitabilmente in un tempo molto lungo.

Non saranno certamente i primi mesi con le reazioni avverse acute a determinare gli effetti di questa immensa sperimentazione.


Quali effetti produrrà nella storia della scienza (e dell’Umanità n.d.t.) è difficile dirlo.


Potrebbero essere straordinari, potrebbero aprire la strada a nuove tecnologie per la modificazione del genoma, magari per la cura del cancro o di malattie congenite.


Gli esiti potrebbero anche essere imprevedibili e negativi.


Ad ogni modo, il vaccino è stato scelto ed è stato selezionato in un modo che non lascia possibilità vere alle persone, alle quali non verrà garantita costituzionalmente la libertà di scelta.


Qualora non si raggiunga quel fatidico 70% di vaccinati, si annunciano sfaceli di ogni natura.

Addirittura l’igienista Fabrizio Ernesto Pregliasco minaccia che la mascherina non si potrà togliere finché il 70 per cento della popolazione non sarà vaccinata.


Ma quella stessa percentuale del 70% continua ad apparire sugli schermi illuminata dei nostri dispositivi elettronici.


Infatti, anche l’efficacia dei vari vaccini si situa intorno a quella percentuale.
Il ché non rassicura per niente.


Sarà interessante anche valutare gli aspetti giuridici, oltre che quelli bioetici, di questa grande operazione di massa.


Un’operazione che appare molto sproporzionata rispetto alla malattia che l’ha prodotta.


Si ha quasi la sensazione che qualcosa di più profondo sia stato programmato a livello planetario.


Come ho detto anche nei miei interventi precedenti, sembra che una regia mondiale abbia in progetto la realizzazione di una nuova umanità.


Ovviamente anche in questo caso dobbiamo aspettare di vedere ciò che accadrà, ammesso che noi si sia ancora vivi per raccontarlo.


Non voglio insinuare che il vaccino uccida.


Ma certamente c’è qualcosa di sospetto per la celerità della campagna vaccinale.

La DITTATURA DELLA MAGGIORANZA

C’è un breve video di Massimo BOLLA che in pochi minuti vi stimola a PENSARE su ciò che sta succedendo in Italia e nel mondo oggi. Vedetelo, ascoltate e pensateci su perché ci tornerò. Ci tornerò con una mappa dei numerosi concetti espressi e con un programma di approfondimento su ciascuno dei punti.

OCLOCRAZIA è il termine che Polibio, 2300 anni fa, per indicare una forma degenerata di democrazia. Eccovi il video. Chi è più giovane di noi ne acquisisca CONOSCENZA CONSAPEVOLE!

Video di Massimo BOLLA

Vincenzo Pasino

DODICI SPORCHI VACCINI. La cosa più sana? INFORMARSI! Parte 1 di 8.

Il formaggio è gratis nella gabbia del topo. Acquisite conoscenza consapevole del ruolo di topi che una dannata schiera di governanti ignoranti, corrotti e traditori intende far assumere al popolo italiano! Vedete il video, rivedetelo, poi ancora rivedetelo e PENSATE! PER SALVARE IL FUTURO DEI NOSTRI FIGLI OCCORRE DISUBBIDIRE!

Conoscere i vaccini consapevolmente

I prossimi video saranno pubblicati con cadenza bisettimanale.

PERCHE’ IL SINDACO E’ RESPONSABILE DEI COMPORTAMENTI CONTRARI A LEGITTIMITA’ DEI DIRIGENTI?


DOVERE DI ADOZIONE DI ATTI DI INDIRIZZO (ART. 50 TUEL) E POTERE DI SURROGA (ART. 108 TUEL) DEL SINDACO

L’art. 50 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), D.Lgs. n. 267/2000)  prevede che il Sindaco ADOTTI  ATTI DI INDIRIZZO nei confronti dei dirigenti incaricati della gestione dei servizi. comunali E SOVRAINTENDA ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI D’UFFICIO.

Art. 50

Competenze del sindaco e del presidente della provincia
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
::: omissis …
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali  e  quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagii articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

Il Sindaco ha il potere di surroga dei Dirigenti  in caso di omissione di atti d’ufficio.

L’articolo 50 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), D.Lgs. n. 267/2000, conferisce al Sindaco la potestà di sostituirsi ai dirigenti in caso di inerzia.

In particolare, il comma 4 dell’articolo 50 implica  che:

“In caso di inerzia del dirigente, il Sindaco diffida lo stesso a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina un sostituto per il compimento dell’atto.”

Quindi, il Sindaco può attivare il potere di surroga in presenza di:

  • Inerzia: Mancanza di qualsiasi atto da parte del Dirigente.
  • Rifiuto: Rifiuto esplicito del Dirigente a compiere l’atto.
  • Ritardo ingiustificato: Ritardo eccessivo e non giustificato nel compimento dell’atto.

Prima di attivare la surroga, il Sindaco deve:

  • Diffidare il Dirigente a provvedere: Inviare una comunicazione formale al Dirigente, invitandolo a compiere l’atto entro un termine specifico.
  • Attendere il termine per l’adempimento: Concedere al Dirigente il tempo necessario per adempiere alle sue funzioni.

Se il Dirigente non provvede neanche entro il termine assegnato, il Sindaco può:

  • Nominare un sostituto: Incaricare un altro soggetto, interno o esterno all’ente, di compiere l’atto omesso.
  • Provvedere direttamente: Assumere in prima persona la responsabilità di compiere l’atto.

L’esercizio del potere di surroga da parte del Sindaco è un atto amministrativo.

Pertanto, è soggetto a controllo di legittimità da parte degli organi competenti.

Inoltre, il Dirigente può impugnare il provvedimento di surroga dinanzi al giudice amministrativo.

In sintesi, il potere di surroga rappresenta uno strumento importante a disposizione del Sindaco per garantire l’efficienza dell’amministrazione comunale e il rispetto delle leggi.

L’art. 2 comma 9-bis della legge 241/1990 (introdotto dall’art. 1 comma 1 legge n. 35 del 2012, modificato dall’art. 13 comma 1 legge n. 134 del 2012 e più recentemente dal D.L. 77 del 31.05.2021) stabilisce che L’organo di governo individua un soggetto nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria”.

Il successivo comma 9-ter stabilisce che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Pertanto, in caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento, il privato può attivare il potere sostitutivo, richiedendo l’intervento del soggetto a cui è stato attribuito.

L’esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, mediante richiesta indirizzata al titolare del potere e inviata con le seguenti modalità:

Art. 147

(Tipologia dei controlli interni).
1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato

((nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni))

, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente; (83)

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente.
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
4. Nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

 

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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha disposto (con l’art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, “ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi”.