Cammina vicino a chi ti vuol bene, ma non stargli mai dietro …

Come vivere felici

Cammina vicino a chi ti vuol bene, ma non stargli mai dietro, perché nei momenti più felici non riusciresti a vedere la gioia sul suo volto e nei momenti più tristi non vedresti le sue lacrime.


Camminagli accanto ma in silenzio, in modo che la tua presenza non diventi un intralcio, ma ricordati che standogli accanto potrai vivere tutte le emozioni che vive e se si dovesse fermare potrai fermarti ad aiutarlo.


Non essere mai un peso per chi ti vuole bene, ma una felice compagnia nel cammino della sua vita.

UN GIORNO-Un Segretario generale ed un avvocato della Amministrazione comunale di Alessandria

Un giorno un Segretario Generale ebbe a dirmi: Lei lo ignora ma le cose sono molto cambiate da quando Lei è stato estromesso. Dopo il fallimento del suo tentativo di conformare la struttura e la organizzazione degli uffici comunali alla Legge, iniziato nel 1993 ai tempi del Commissario Straordinario dott. Macrì e separare i poteri di indirizzo e controllo dai poteri di gestione, un gruppo di dirigenti ha adottato la strategia del coinvolgimento “dei politici negli affari” e della apparente acquiescenza della burocrazia al potere politico.

Si è formato un gruppo (una loggia n.d.t.) di burocrati che ha il potere di soddisfare le richieste solo se queste hanno un ritorno “interessante”. In caso contrario tutto viene fermato o “demandato ad altra giurisdizione” in collusione con la politica e con la giustificazione del superiore interesse pubblico.

Ha poi aggiunto: Nel suo caso, nel 2010, ci è voluto un accesso della polizia giudiziaria per smuovere la cosa. Mi hanno però impedito di ottemperare secondo quanto previsto dalla giurisprudenza da lei citata al solo fine di costringerla ad adeguarsi alla consuetudine. Io ho fatto le determine di liquidazione secondo il parere espresso dalla Bocchio il 24.04.2010 e mi sono limitato a pagarle delle somme in attesa dell’esito del ricorso in Cassazione contro la sentenza voluto dalla Bocchio.

Concludendo ha aggiunto: “Quando la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune e la sentenza di annullamento del recesso è divenuta definitivamente esecutiva, non potevo decidere io di richiamarla in servizio ma nell’agosto del 2012, dopo l’avvicendamento Fabbio-Rossa, ho preparato il provvedimento per pagarle quanto ancora le spetta. Prima del deposito degli atti ne ho informato il nuovo Sindaco ed ha visto come è finita: mi hanno cacciato in poco meno di due mesi e la Bocchio ha assunto la carica di Segretario Generale facente funzione. Le lunghe mani della massoneria alessandrina e della politica arrivano dovunque. Io ho famiglia e …”

Nel parere espresso dai dirigenti Vella e Zaccone pubblicato sul sito e scaricabile dall’indirizzo

https://www.pasino.info/img/20170808-Atto-Avvocatura-con-Note.pdf

è dichiarato che nulla mi è più dovuto dopo il pagamento (a giugno 2010) della somma onnicomprensiva di € 458.493,01 Tale affermazione (ripresa dal parere della BOCCHIO), è, per giurisprudenza unanime e costante, falsa sui tre punti seguenti:

1 – il mio rapporto di lavoro è stato considerato risolto al 14.06.2007 per aver io raggiunto il 65-esimo anno di età ed aver cominciato a riscuotere la pensione IN CORSO DI GIUDIZIO per cui il pagamento è stato limitato alla data di raggiungimento del 65esimo anno di età e non sino alla data di effettivo pagamento delle somme dovute come dispone la giurisprudenza sul punto. La Giurisprudenza sul punto dichiara difforme dal diritto considerare risolto il rapporto giuridico di lavoro per il solo fatto di avere raggiunto la età ordinamentale per il pensionamento di vecchiaia;

2 – il ristoro economico e giuridico per il periodo di sospensione cautelare è stato omesso con la giustificazione che le sospensioni cautelari sono state dichiarate legittime nei procedimenti avviati per dichiararne la illegittimità. Anche tale posizione è contraria alla Giurisprudenza che stabilisce il diritto al ristoro nel caso di sospensioni cautelari “discrezionali” (quella quinquennale) e cautelari facoltative, motivate dal rinvio a giudizio per contestazione di presunti illeciti penali risalenti al 1993 e precedenti in assenza di arresto (il diritto sostanziale è un diritto eterodeterminato ma in sede civile la “finzione Bocchio” (citata in DCF15 e DCF30 alla pagina ) ha indotto a credere che fosse autodeterminato);

3 – il ripristino del rapporto di servizio (e non di lavoro come scrivono continuamente e strumentalmente gli avvocati del Comune) è stato omesso con la giustificazione che al 20.11.2008 (data di pronuncia della sentenza di annullamento dell’atto di recesso che ha ripristinato il rapporto giuridico di lavoro) la amministrazione aveva, ai sensi della L. 133/2008, il potere discrezionale di mantenere o meno in servizio il dipendente. Tale giustificazione è FALSA (semestre di prima applicazione della Legge).

Anche nella ipotesi di considerare risolta la vertenza con il solo ristoro economico (dichiarato, dalla Corte Costituzionale, insufficiente a sanare il torto subito con l’illegittimo licenziamento) il pagamento, dichiarato unilateralmente ed erroneamente “onnicomprensivo” dai due dirigenti, di € 458.493,01 OMETTE il ristoro economico del periodo che va dalla data del raggiungimento del 65esimo anno (01.07.2007) conseguito in corso di giudizio, sino alla data di effettivo pagamento (30.06.2010) ed OMETTE il ristoro economico e giuridico per il periodo trascorso in allontanamento cautelare discrezionale e facoltativo che va dal 10.11.1994 al 7.04.2001 per complessivi 77 mesi con grave danno sulla pensione MAI LEGITTIMAMENTE LIQUIDATA dalla Amministrazione dopo l’annullamento dell’atto di recesso.

LA DICHIARAZIONE dei dirigenti della avvocatura e del personale, ai sensi delle risultanze di fatto e di diritto (a loro note) e nuovamente illustrate nel documento inviato ai fini del procedimento amministrativo avviato a seguito della mia istanza del 21.07.2017, E’ FALSA, E’ TESA a far si che venga adottata una decisione in sede amministrativa di procrastinare ogni comportamento all’esito delle decisioni in sede civile nella speranza che il contendente “che ha rifiutato di adeguarsi “al metodo della dazione” ci ripensi, rinunci o meglio ancora deceda.

Un avvocato della Amministrazione, un giorno, davanti al Tribunale di Alessandria, ebbe a dirmi che gli amministratori gli chiedono, ogni volta che vogliono negare a qualcuno qualche cosa, “come si fa a rispondere negativamente ad una richiesta legittima senza doverne subire le conseguenze? Io rispondo che per rimandare nel tempo il soddisfacimento di un diritto legittimo richiesto da un cittadino basta sostenere che la legittimità o meno di un diritto la decidono solo i tribunali civili per cui basta rinviare a quella giurisdizione, notoriamente lenta, la decisione finale e far trascorrere così anni.

Quell’avvocato ha poi fatto rilevare che, in Tribunale civile di Alessandria, mediamente, per esaurire il primo grado di giudizio, occorrono anche più di 4 anni (nel mio caso quasi 7).

Dopo il rilievo se ne è andato soddisfatto concludendo : “…poi deciderà qualcun altro…”.

Ho scoperto solo recentemente che gli avvocati dipendenti della avvocatura del Comune riscuotono l’importo che i tribunali liquidano all’Ente nelle cause civili vittoriose.

Gli avvocati hanno consapevolezza del fatto che, in Italia, NON LA LEGGE, NON LA GIURISPRUDENZA bensì LE PRONUNCE IN GIUDIZIO stabiliscono la legittimità o meno di un diritto sostanziale! Gli artt. 97 e 28 della Costituzione finalizzati ad assicurare imparzialità di comportamenti del dipendente pubblico vengono utilizzati come giustificazione del suggerimento di rinviare alla giustizia civile ogni causa “priva di ritorni sattisfattivi”; La legittimità o meno di un diritto soggettivo sostanziale rivendicato da un cittadino la decidano i giudici civili! Se ci va bene ci prendiamo comunque le spese di giudizio. Se ci va male abbiamo comunque causato un danno al “riottoso”.

Infatti, proprio gli avvocati, continuano pervicacemente a sollecitarmi il pagamento delle spese di soccombenza nei tribunali; considerano le somme liquidate alla amministrazione in giudizi viziati come loro dovute a seguito della “vittoria, ancorché non definitiva, in giudizio”.

Intascano subito… e, se l’Ente soccombe nei gradi successivi, credete restituiscano le somme?

Sulle sentenze viziate si veda la pagina all’indirizzo

https://www.pasino.info/Le-sentenze.htm

Alessandria, 2 aprile 2019.

Vincenzo Pasino