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La pagina è, al 1.03.2019, in ristrutturazione ed implementazione.

 

Evitare le controversie è un crimine per ogni cittadino!

                                                                                                                  (Solone)

 

Ecco perchè continuerò a lottare sino a quando avrò ottenuto quanto

mi spetta a seguito della sentenza definitiva di  un tribunale  dopo

oltre 18 anni di cause civili seguite a 6 anni di cause penali e contabili!

 

Continuerò a lottare per il futuro dei miei cari e per insegnare che, alla fine,

nonostante l'operato infame, conseguente al desiderio di POTERE,

di alcuni (burocrati e giudici), la GIUSTIZIA si può ottenere,

oggi o domani, qui, nel nostro Paese!

Ero erroneamente convinto che il giudizio in Corte di Cassazione, avviato a seguito del ricorso depositato a maggio del 2017, avrebbe posto fine alla vertenza di lavoro che dura dai primi mesi del 1994  (sono alla data di aggiornamento della pagina ben 25 anni della mia vita!).

La pubblicazione della sentenza stesa dal giudice BLASUTTO Daniela della Corte di cassazione, il 28.09.2018,  oltre a disattendere le aspettative  che si erano prodotte a seguito degli interventi nella udienza del 12 giugno, ha rimesso tutto in gioco.

Il numero eccessivo di cause assegnate ai giudici relatori impedisce agli stessi di esaminare con  attenzione i fatti e di farsene una raffigurazione mentale la più coerente possibile con le descrizioni  documentali e/o mediata  dalle descrizioni di parte.

I collegi giudicanti dovrebbero applicare norme e principi di diritto ai contesti descritti nei documenti  e non ai contesti descritti negli scritti di parte.

I collegi giudicanti sono costituiti da più giudici al fine di  garantire che l'accertamento sia il più possibile indipendente dalle emozioni,  dalla  influenzabilità e dalle esperienze personali di un singolo giudice. 

Ciascun componente del collegio giudicante dovrebbe farsi, in modo autonomo ed indipendente,  una mappa dei contesti di fatto ai quali applicare  le  norme.

Purtroppo nulla di tutto ciò succede. 

Il collegio accetta la descrizione dei fatti del giudice relatore e si allinea al "parere" che tale giudice esprime in corso di relazione.

La collegialità della decisione si riduce, nella maggioranza dei casi, ad una  acquiescenza al parere del relatore.

Nonostante il parere favorevole ad accogliere la richiesta della restitutio in integrum per il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Paola MASTROBERARDINO la Blasutto ha deciso il rigetto in toto ed il collegio si è allineato.

In 24 anni ne sono successe di tutti i colori.

Nella Russia Sovietica i "liberi" venivano mandati in Siberia o nei manicomi.

Nel Cile di Pinochet i "liberi" venivano raccolti negli stadi di calcio  e poi "fatti sparire portandoli in volo  su elicotteri che atterravano scarichi".

Nella Italia "libera e democratica" congreghe di vampiri  sottraggono risorse ai "liberi" per renderli incpaci di  nuocere al sistema dentro al quale le congreghe razzolano ed  ingrassano.

Purtroppo troppo pochi sono consapevoli di ciò che sta succedendo.

LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALESSANDRIA HA SEMPRE E PERVICACEMENTE OMESSO DI  OTTEMPERARE  SECONDO  LEGITTIMITA' AL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA della

CORTE DI APPELLO di TORINO

n. 1193/08 del 20/11/2008

DIVENUTA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVA

a seguito della SENTENZA

n. 16190 del 14/07/2011

pronunciata dalla 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

e pubblicata il 25/07/2011.

Eccovi la sentenza n. 1193/08

correlata alla immagine che segue

legge-martello-tribunale.jpg

La sentenza è divenuta definitivamente esecutiva per cui al 25/07/2011 si é definitivamente 

FORMATO  IL GIUDICATO SOSTANZIALE

come descritto qui:

La formazione del giudicato sostanziale ha dato origine ad una situazione giuridica soggettiva che la Amministrazione comunale ha IGNORATO ed ha sistematicamente DEFORMATO nei giudizi in nome del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.!

L'atto  di  recesso era stato adottato dal Sindaco pro tempore di Alessandria Francesca Calvo il 7 aprile 2001, dopo due sospensioni cautelari. Le sospensioni cautelari, una quinquennale DISCREZIONALE (NON OBBLIGATORIA come sostenuto continuamente e DOLOSAMENTE dagli avvocati della Amministrazione comunale) del 9.11.1994 sino al 9.11.1999 e l'altra facoltativa del 19.10.1999 a decorrere dal 10.11.1999 sino al termine del procedimento penale, adottate a seguito del rinvio a giudizio penale per le denunce presentate, nel 1994, dalla Amministrazione comunale alla Procura della Repubblica.

Le sospensioni cautelari, in quanto cautelari e provvisorie, mi avevano privato PROVVISORIAMENTE di 77 mesi di anzianità di servizio ai fini pensionistici e delle retribuzioni corrispondenti. La sanzione privativa del diritto alla "restitutio in in tegrum", provvisoriamente in capo agli atti di sospensione cautelare, al  momento della adozione dell'atto di recesso, era stata assorbita nella sanzione disciplinare del recesso.

L'annullamento dell'atto di recesso ha fatto sparire  dal  mondo  del diritto  l'atto  di recesso con  tutte  le  conseguenze giuridiche del caso e fatto RIEMERGERE il mio DIRITTO alla "restitutio in integrum" (ristoro economico e giuridico) per tutto il tempo trascorso in stato di sospensione cautelare, dedotti i soli 10 mesi di condanna penale per "falso ideologico", ancorché sospesi senza menzione.

La giurisprudenza che conferma il diritto è consultabile in GIURIS01

Nel giugno del 1993, avevo, come dirigente del CED, "certificato con la apposizione della firma su due fatture fornitore",  dopo le verifica da  parte  di un programmatore, la corretta esecuzione di un lavoro di registrazione dati. Ad una verifica successiva del marzo 1994,  preliminare alla "costruzione della banca dati" utile alla gestione on line dei dati degli intestatari di Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, il lavoro è risultato "incompleto".

Eccovi, nella pagina correlata alla immagine che segue,

alla posizione DCF10, i documenti che descrivono la vicenda

TOSAP

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La Amministrazione Comunale si è limitata, nelle more del giudizio di impugnazione in cassazione della sentenza n. 1193/08, nel maggio-giugno del 2010,  a liquidare  le  retribuzioni  e  gli  oneri  assistenziali,  previdenziali  e  fiscali  spettanti  dalla data  di adozione  dell'atto di  recesso  annullato, e non dalla data di decorrenza della prima sospensione cautelare come previsto dalla GIURISPRUDENZA, sino alla data di compimento del 65-esimo anno di età raggiunto in corso di giudizio ben 17 mesi prima della pronuncia della sentenza di annullamento dell'atto di recesso IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GIURISPRUDENZA sul punto.

Il pagamento effettuato in parziale ottemperanza è conseguenza di un parere richiesto dall'allora Segretario generale dott. Tumminello alla allora dirigente della soppressa avvocatura  comunale Orietta BOCCHIO.

Ecco, correlato alla immagine che segue, il parere espresso dalla BOCCHIO il 24.04.2010 e che mi è stato a lungo segretato.

                                                                                           ===>vai con un click sulla immagine

icona-doc-nero.png

La situazione giuridica che si è venuta a creare a seguito della formazione del giudicato sostanziale della sentenza n. 1193/08 è la seguente:

1 -  i provvedimenti di sospensione cautelare discezionale e facoltativa (1994-2001), dopo l'annullamento definitivo dell'atto di recesso ed in  assenza di altre sanzioni disciplinari, hanno terminato di esercitare la funzione cautelare. Al momento della irrogazione del provvedimento disciplinare di recesso la sanzione privativa del diritto alla restitutio in integrum per gli anni trascorsi in stato di sospensione cautelare è stata trasferita all'atto di recesso. Venuto meno l'atto di recesso, annullato, è emerso il diritto alla restitutio in integrum per tutto il periodo di sospensione (77 mesi) esclusi i 10 mesi di condanna penale;

Vedere in  GIURIS02

leggi-martello.jpg

2 - il rapporto giuridico di lavoro è stato definitivamente ripristinato dalla pronuncia della sentenza di annullamento dell'atto di recesso  (ex tunc) e cioè a decorrere dalla data di assunzione in ruolo a tempo indeterminato; a seguito del ripristino del rapporto di lavoro dirigenziale fondamentale, (massima 8 della pronuncia della Corte Costituzionale n. 351 del 24/10/2008) è emerso l'obbligo di ripristino del rapporto di servizio con attribuzione di un incarico di direzione corrispondente a quello prevalente rivestito prima  della prima  sospensione cautelare;

3 - Il rapporto giuridico fondamentale di lavoro quale diirgente pubblico assunto  a tempo indeterminato è stato ripristinato ex tunc  dalla pronuncia  della sentenza n. 1193/08. Successivamente alla data del ripristino NESSUN atto è intervenuto ad  interrompere il  rapporto giuridico di lavoro. La dirigente della avvocatura alla data ha espresso parere secondo il quale il rapporto di lavoro si è interrotto a seguito del compimento del 65esimo anno di età (14.06.2007) raggiunto in corso di giudizio di annullamento dell'atto di recesso

Secondo la Bocchio e poi secondo tutti i dirigenti e funzionari della avvocatura e del personale in collusione fra loro (BOCCHIO, ZACCONE, CALCAGNI), l'evento di raggiungimento del 65.esimo anno di età al 14.06.2007, ben 17 mesi prima della data di pronuncia della sentenza n. 1193/08  al 20.11.2008  di ripristino ex tunc del rapporto giuridico di lavoro HA INTERROTTO IL LAVORO RIPRISTINATO 17 mesi DOPO  la  data  del  14.06.2007! Tale posizione è CONTRARIA ALLA GIURISPRUDENZA SUL PUNTO.

In assenza di un accordo consensuale o di un atto unilaterale di recesso della Amministrazione per superamento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio con collocamento in quiescenza il rapporto di lavoro E' ANCORA GIURIDICAMENTE IN ESSERE!  

PERMANE, in capo  alla Amministrazione Comunale, in assenza di un accordo consensuale, l'obbligo di adottare un atto di interruzione del rapporto di lavoro secondo le modalità di legge e collocarmi formalmente e definitivamente in pensione.

Alla data (25.07.2011) della pronuncia, da parte della Suprema Corte di Cassazione, della sentenza n. 16190/11 che ha sancito la esecutività definitiva della sentenza  n.  1193/08  del 20.11.2008  pronunciata  dalla Corte di Appello di Torino erano inesistenti giudizi fra le parti.

I due giudizi avviati nel 2009-2012 per il pagamento di somme ed il riconoscimento di istituti specifici si erano conclusi in primo grado con la pronuncia delle due sentenze di rigetto n. 130/11 e n. 131/11.  Il  giudice LIPPI Francesca, ha pubblicato il 27 giugno 2011, un mese prima della pubblicazione della entenza di cassazione n. 16190/11 le due sentenze SENZA SOSPENDERE IL GIUDIZIO IN CORSO PER ATTENDERE L'ESITO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' SULLA SENTENZA N. 1193/08. IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' SI E' CONCLUSO IL MESE DOPO LA PRONUNCIA DELLE SENTENZE N. 130/11 e N. 131/11 che pronunciano IN CONTRASTO con la sentenza n. 1193/08.

Il giudice Francesca LIPPI aveva l'obbligo di rilevare d'ufficio che quanto richiesto con il decreto ingiuntivo e con il ricorso dell'avv.to LESSIO Manuela per conto di Pasino, faceva parte del GIUDICATO IMPLICITO della sentenza n. 1193/2008 appellata in Cassazione dalla Amministrazione Comunale ed, alla data, in attesa di conferma o meno della esecutività definitiva.

Il Giudice Lippi ha omesso la lettura dei  documenti prodotti, ha  fatto sua la ricostruzione del contesto  di fatto ARTATAMENTE FALSO descritto  dagli avvocati  della avvocatura comunale (BOCCHIO-CALCAGNI-ROSSI),  ha ignorato i principi di legittimità richiamati, ha strumentalmente interpretato la  sentenza n. 1193/2008 ed HA EMESSO ad aprile 2011 e pubblicato il 27.06.2011, pochi giorni prima del giudizio di Cassazione, sentenze, nel merito, di rigetto di due richieste che avevano una risposta nel GIUDICATO sostanziale della sentenza 1193/08.

Dopo la pronuncia della sentenza di Cassazione n. 16190/11 che ha confermato la sentenza  di annullamento dell'atto  di recesso  n. 1193/08  i dirigenti del Comune di Alessandria, via via incaricati della direzione del personale e della avvocatura, hanno abusato del loro ufficio  (art.  323  c.p.) mettendo in atto comportamenti in violazione del dovere di imparzialità loro imposto dall'art. 97 della Costituzione. Tutti i dirigenti hanno omesso gli adempimenti di ottemperanza, secondo legittimità, sia al comando  esplicito e sia a quello implicito contenuto nel dispositivo ella sentenza n. 1193/08, FALSANDO SISTEMATICAMENTE IN GIUDIZIO IL CONTESTO DI FATTO come precisato nella pagina correlata alla immagine sottostante.

I dirigenti responsabili degli adempimenti di ottemperanza:

1 - hanno violato l'art. 97 della Costituzione quando hanno eluso il dispositivo della sentenza n. 1193/08 divenuta definitivamente esecutiva a seguito della pronuncia della sentenza 16190/2011 da parte della Suprema Corte di Cassazione il 25.07.2011;

2 - hanno arrecato allo scrivente un danno ingiusto che si manifesta ogni mese.

Tutti SONO personalmente responsabili, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, dei danni ingenti provocati allo scrivente per perdita di anzianità di servizio (BOCCHIO Orietta, TUMMINELLO Antonio,  ZACCONE Antonello) e mancato collocamento in pensione secondo legittimità.  Tutti SONO personalmente responsabili,  sempre ai  sensi  dell'art. 28 della Costituzione, anche dei danni ingenti provocati alla collettività dal comportamento omissivo e dilatorio tenuto dal 25.11.2011 ad oggi per inottemperanza al comando (sia esplicito e sia implicito) contenuto nel dispositivo della sentenza.  Il comportamento consistito nella parziale ottemperanza alla sentenza  è stato messo in atto in collusione con la politica al fine di trarne un vantaggio personale  con danno ingiusto allo scrivente ed alla collettività in violazione dell'art. 97 Cost..

La cosa paradossale è che,  nel procedimento  in corso avviato  per la pervicacia  della Amministrazione  comunale nell'insistere  nella  inottemperanza,  proprio gli avvocati della Amministrazione Comunale (e per essi la professionista incaricata) hanno avuto l'ardire di richiedere la immissibilità del ricorso in Cassazione di parte scrivente sulla ipotesi che si sarebbe già formato il giudicato sulle domande formulate nel procedimento in  corso.

Nel giudizio in corso ho inteso chiedere, alla Suprema Corte,  di confermare quei diritti  legittimi, fino ad ora calpestati dalle Amministrazioni che si sono succedute in collusione con alcuni giudici compiacenti, conseguenti  alla  sopravvenuta definitività  dell'annullamento dell'atto di recesso al 25.07.2011.

Già nei due procedimenti  avviati nel 2009, giunti a sentenza di primo grado nell'aprile del 2011 (Giudice Lippi Francesca) ed a sentenza di Corte di Appello il 4.12.2012 (Relatrice la giudice Sanlorenzo Rita) IL BENE DELLA VITA RICHIESTO era parte del GIUDICATO IMPLICITO della sentenza n. 1193/2008 del 20.11.2008 (in attesa di definitività conseguita il 25.07.2011 con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16190/11)!

La Suprema Corte di Cassazione, nel giudizio in corso, HA RIGETTATO la domanda  di inammissibilità  del mio  ricorso  avanzata dalla Amministrazione, ha AMMESSO il ricorso e fissato  la  discussione per il 12 giugno alle ore 10.

12 GIUGNO 2018 ore 10 aula 8

Il collegio della Suprema Corte di Cassazione

formata dai Giudici:

Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente

Dott.ssa TORRICE Amelia - Consigliere

Dott.ssa BLASUTTO Daniela - Consigliere relatore

Dott.ssa DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere

Dott.ssa TRICOMI Irene - Consigliere

Dott.ssa DE FELICE Alfonsina - Consigliere

alle 10.30 inizia la trattazione della Causa

Pasino contro Comune di Alessandria

Sinteticamente:

Il Giudice relatore dott.ssa BLASUTTO  Daniela premette che la vicenda dell'ingegner Pasino è molto complessa.

Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa  MASTROBERARDINO Paola  ha concluso per l'accoglimento della censura concernente il trattamento retributivo nella fase di sospensione,

L'avv. Cristiano FUDULI al quale l'avv. Costantino SQUEO, difensore di Pasino, ha affidato l'arringa finale ricostruisce la vicenda ed elenca tutte le mancanze del Comune di Alessandria; tratta approfonditamente le questioni giuridiche quali la  portata del giudicato esterno, il  diritto alla retribuzione e la questione della cessazione del rapporto di lavoro concludendo  il  suo  ottimo  intervento  con  la  richiesta  di  accogliere  in  toto  il ricorso.

Il Comune si riporta e la causa va in decisione.

Al termine della discussione il Collegio della Suprema Corte si è riservato la decisione che verrà assunta in Camera di Consiglio.

LA DECISIONE!

LA BLASUTTO!

ORA CHI PAGA I DANNI delle continue inottemperanze ed omissioni? 

Perchè una Amministrazione, nonostante la soccombenza in giudizio, mette in atto ogni impossibile  leguleio strattagemma per tardare la conclusione delle vicende ed evitare di ottemperare secondo legittimità ai giudicati?

Perchè, nonostante la mia disponibilità ad attendere, dilazionando nel tempo gli incassi e/o donando una parte del netto spettante, dedotte le spese, la Amministrazione ha sistematicamente rifiutato di ottemperare al giudicato secondo legittimità?

La strategia consistente nel concedere una parte (con le determine del maggio-giugno 2010) e poi attendere suggerisce ipotesi FOSCHE.

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Ecco la strategia.

Se TUTTI vengono pienamente soddisfatti dalla prima concessione (HO OMESSO DI DIVIDERE LA PRIMA TORTA CONCESSA CON LA DETERMINA DI TUMMINELLO N: 772/2010!) allora viene completata la ottemperanza (il pagamento del giugno 2010 doveva CONVINCERMI  a soddisfare "IL GRUPPO, come lo ha chiamato il dott. TUMMINELLO",  DIVIDENDO la prima  torta "concessa") altrimenti si adotta la strategia di scrivere come è scritto nella lettera inviatami dalla dirigente, alla data, incaricata della Direzione della Avvocatura dopo la definitiva esecutività della sentenza che ha annullato l'atto di recesso e che potete leggere con un click sulla icona che segue.

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MAGGIO 2018

La Suprema  Corte di Cassazione

ha respinto la richiesta

della Amministrazione Comunale di Alessandria

di dichiarare inammissibile il ricorso che ho notificato il 3 maggio 2017.

La

Suprema  Corte di Cassazione

ha ammesso il ricorso

ed

ha fissato 

la discussione della causa 

nella udienza pubblica del 12 giugno 2018 ore 10.

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MAGGIO 2017

L'elettorato alessandrino era da tempo stanco dei comportamenti di

Rita Rossa.

Per vincere le elezioni la Sindaco "licenziata" ha messo in campo tutte le forze delle quali disponeva.

La popolazione alessandrina ha una apparente ripulsa per tutto quanto è "pubblico"

ed aborre venire rappresentata da chi "crede" di poterla gestire a suo comodo e piacimento.

Rita ROSSA era convinta di essere la più FORTE ed ha usato la FORZA.

Ha usato la FORZA nella campagna elettorale dopo aver usato la forza contro i cittadini di Alessandria e contro di me. Lo ha fatto con la omertà di quella parte dell'apparato burocratico privo di etica e di capacità professionali che la attorniava.

Con enormi sacrifici personali e familiari e con l'aiuto di molte persone che mi stimano ho presentato ricorso contro le ​sentenze pronunciate dalla giudice monocratica di primo grado e dal collegio di secondo grado indotto alla decisione dalla relatrice della causa Rita Sanlorenzo. Presidente del collegio LO STESSO GIUDICE che aveva partecipato, quale relatore, al collegio che aveva annullato l'atto di recesso con la sentenza n. 1193/08. Delle due giudici e delle sentenze tratto nella apposita sezione collegata alla icona che segue:

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3 MAGGIO  2017

Grazie

all'avv.to SQUEO Costantino ed all'avv.to  FUDULI Cristiano

ho notificato il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione

che il lettore può scaricare con un click sulla icona che segue:

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La Amministrazione Rossa ha modificato la struttura della pianta organica fatta approvare dalla Amministrazione Fabbio che aveva istituito la Avvocatura Comunale.

La direzione della nuova struttura della Avvocatura è stata assegnata all'avv. Vella dirigente della Provincia di Alessandria. Tale avvocato, mi è stato detto, sarebbe abilitato a discutere le cause in Suprema Corte di Cassazione.

Contrariamente agli orientamenti della Corte dei Conti che sanziona quelle amministrazioni che, pur dotate delle risorse interne, affidano le cause a professionisti esterni, la Amministrazione Comunale capeggiata dalla Rossa ha affidato incarico di scrivere e presentare controricorso ad una avvocato di Roma.

Ecco, correlato alla immagine che segue, il testo del controricorso

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La ex sindaco Rita ROSSA, che ha fatto approvare il dissesto, 

E' STATA MANDATA A CASA DAGLI ELETTORI!

Gianfranco CUTTICA,

nuovo Sindaco degli Alessandrini ha usato

IL POTERE delle RETI PICCOLO MONDO ed ha prevalso sulla FORZA.

La evoluzione dei sistemi complessi viventi ha dimostrato che nella

struttura dei sistemi denominati "piccolo mondo" c'è un POTERE

molto più grande della somma delle FORZE delle sue componenti.

Ma, anche di questo, ne tratto in altro contesto.

 

Ora narro il seguito di quelle vicende della mia vita che riguardano il lavoro

che mi è stato tolto illegittimamente a decorrere dal 9.11.1994 e che mi

hanno costretto, nel tentativo di ottenere giustizia, a 24 anni di conflitti nei tribunali,

alla "conoscenza" di due categorie di componenti della società nella quale viviamo

ed abbiamo vissuto negli ultimi 70 anni: avvocati e magistrati.

Consultabile con un click sulla icona che segue c'è una breve narrazione

della mia posizione di dirigente del comune di Alessandria con rapporto di

lavoro in essere per omessa adozione:di un atto interruttivo del rapporto

di lavoro ripristinato dalla sentenza che ha annullato l'atto di recesso

adottato illegittimamente nei miei confronti.​

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I tempi bui di Rita Rossa sono finiti.

CUTTICA Gianfranco

ha assunto la carica di SINDACO,

ha nominato i suoi collaboratori di Giunta

ed ha scelto, fra 31 candidati,

il nuovo SEGRETARIO GENERALE

del Comune di Alessandria

l'avv. Francesca GANCI.

Il dott. LOCCI Emanuele

è stato eletto

Presidente del Consiglio Comunale.

Per Alessandria

è iniziata una nuova stagione.

La Comunità alessandrina riprenderà ad evolvere

o continuerà ad involvere?

Al momento dell'insediamento della Amministrazione Rossa avevo,

nelle more degli innumerevoli giudizi civili ai quali sono stato costretto

ad adire, presentato istanza per ottenere il riconoscimento dei diritti

conseguenti alla definitiva esecutività della sentenza di annullamento

dell'atto di recesso che mi era stato comminato nell'aprile del 2001

dopo sette anni di sospensione cautelare motivata dal rinvio a

giudizio penale per presunti illeciti risalenti al 1993 e precedenti.

Contrariamente a quanto sostengono gli avvocati della Avvocatura Unica,

nessuna norma vieta ad una amministrazione di riesaminare sue decisioni

amministrative e decidere autonomamente secondo legittimità ed in

autotutela MODIFICANDO comportamenti, decisioni ed atti.

La storia della istanza alla Rossa è nella sezione dedicata

a quel sindaco ed indirizzata nel seguito.

Il 21 luglio 2017 ho inviato, via PEC,

al SINDACO  Gianfranco CUTTICA di Revigliasco,

la istanza consultabile  con un click sulla icona che segue

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A seguito della istanza il Sindaco mi ha trasmesso, sempre via PEC,

il 10 agosto 2017, il parere tecnico prolegomeno alla decisione amministrativa

che la Amministrazione deve assumere a seguito della mia istanza.

PER LA PRIMA VOLTA DOPO 24 ANNI LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

SI COMPORTA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLA L. 241/90!

La lettera del Sindaco

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ed

....

il parere tecnico firmato dai Dirigenti

avv. Vella e dott. Zaccone

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Nel "parere tecnico" ho, con brevi note, fatto rilevare il comportamento "di parte",

contrario ai doveri di imparzialità imposti al dipendente pubblico dall'art. 97 della Costituzione.

Ecco, di seguito, per il lettore interessato, la posizione

della Suprema Corte di Cassazione Penale sui comportamenti 

"parziali" degli impiegati della PA

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Le mie considerazioni tecniche sul parere, da allegarsi all'atto finale,

sono state trasmesse al Sindaco con il documento che segue:

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Ora la Amministrazione Comunale deve decidere se "conformarsi" al parere tecnico,

che viola i principi di buon andamento e di imparzialità denunciati, rinviando  

all'esito del giudizio della Corte di Cassazione questioni di diritto  

DECIDIBILI in via amministrativa e provocando un danno

ulteriore a me ed alla collettività oppure se

dare mandato ai gestori di applicare

i principi di diritto citati nella istanza

di parte sui quali la

GIURISPRUDENZA

è unanime.

NOTA AGGIUNTA IL 28 giugno 2018.

Ad oggi la Amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Cuttica ha omesso di completare l'iter del procedimento avviato con l'invio della mia istanza del 21 luglio 2017 (poco meno di un anno fa). Alle mie considerazioni tecniche (in fatto ed in diritto) è stata omessa risposta nella convinzione che tale risposta tocchi alla giustizia civile.

E' una strategia dilatoria adottata tutte le volte che la controparte evita di essere "NOSTRA AMICA". La Giustizia Civile ha oggi DIMEZZATO i tempi, già ristretti, del 2009-2011 ed entro i prossimi due mesi la Suprema Corte di Cassazione emetterà la sua sentenza. Chi mi ripaga delle sofferenze e degli stenti che sono stato costretto a far provare ai miei cari? Vella e Zaccone?

FINE della NOTA del 28 giugno 2018

Un giorno un Segretario Generale ebbe a dirmi: Lei lo ignora ma le cose sono molto cambiate da quando Lei è stato estromesso. Dopo il fallimento del suo tentativo di conformare la struttura alla Legge, iniziato nel 1993 ai tempi del Commissario Straordinario, e separare i poteri di indirizzo e controllo dai poteri di gestione, un gruppo di dirigenti ha adottato la strategia del coinvolgimento e dell'apparente acquiescenza al potere politico. Si è formato un gruppo di burocrati che si arroga il diritto di soddisfare le richieste solo se queste hanno un ritorno “interessante”. In caso contrario fermano e segretano tutto in collusione con la politica giustificandolo con il superiore interesse pubblico.


Ha poi aggiunto: Nel suo caso, nel 2010, ci è voluto l'accesso della polizia giudiziaria per smuovere la cosa. Mi hanno però impedito di ottemperare secondo quanto previsto dalla giurisprudenza al solo fine di costringerla ad adeguarsi alla consuetudine. Io ho fatto le determine di liquidazione secondo il parere espresso dalla Bocchio e mi sono limitato a pagarle delle somme in attesa dell'esito del ricorso in Cassazione contro la sentenza.


Ha infine concluso: Quando la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune e la sentenza di annullamento del recesso è divenuta definitivamente esecutiva, nell'agosto del 2012, ho preparato il provvedimento per pagarle quanto ancora le spetta. Prima della firma ne ho informato il Sindaco ed ha visto come è andata: mi hanno cacciato in poco meno di due mesi e la Bocchio ha assunto la carica di Segretario Generale ff. Le lunghe mani della massoneria e della politica arrivano dovunque.


Nel parere espresso dai dirigenti Vella e Zaccone è dichiarato che nulla mi è più dovuto dopo il pagamento (a giugno 2010) della somma onnicomprensiva di € 458.493,01.  Tale affermazione (ripresa dal parere formulato dalla BOCCHIO nel maggio 2010 e confermato da una sua lettera del settembre 2011), è, per giurisprudenza unanime e costante, falsa sui tre punti seguenti:


1 - il mio rapporto giuridico di lavoro è stato considerato risolto per aver io raggiunto il 65-esimo anno di età ed aver cominciato a riscuotere la pensione IN CORSO DI GIUDIZIO. Su parere della Bocchio il pagamento delle retribuzioni è stato limitato alla data di raggiungimento del 65esimo anno di età e non sino alla data di ripristino del rapporto come stabilisce la sentenza o fino all'effettivo pagamento come dispone la giurisprudenza sul punto. Tutta la Giurisprudenza sul punto dichiara difforme dal diritto considerare risolto il rapporto giuridico di lavoro per il solo fatto di avere raggiunto la età per il pensionamento e dichiara ILLEGITTIMO limitare il pagamento al raggiungimento, in corso di giudizio, del 65-esimo anno di età;

Il lettore può consultare la

GIURISPRUDENZA

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2 – il ristoro economico e giuridico per il periodo di sospensione cautelare è stato omesso con la giustificazione che le sospensioni cautelari sono state dichiarate legittime nei procedimenti avviati per dichiararne la illegittimità ma tale posizione è contraria alla giurisprudenza che stabilisce il diritto al ristoro nel caso di sospensioni cautelari motivate dal rinvio a giudizio per contestazione di presunti illeciti penali risalenti al 1993 e precedenti in assenza di arresto;

La

GIURISPRUDENZA

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3 – il ripristino del rapporto di servizio (e non di lavoro come scrivono erroneamente, continuamente e strumentalmente gli avvocati del Comune via via incaricati di seguire la vicenda) è stato omesso con la giustificazione che al 20.11.2008 (data di pronuncia della sentenza di annullamento dell'atto di recesso che ha ripristinato il rapporto giuridico di lavoro) la amministrazione aveva, ai sensi della L. 133/2008, il potere discrezionale di mantenere o meno in servizio il dipendente. Il  potere discrezionale di mantenere in servizio i dipendenti è stato attribuito dalla L. 133/2008 SOLO A FAR DATA DAL 27 dicembre 2008!.

Al 20.11.2008 il mio rapporto giuridico fondamentale dirigenziale di lavoro è stato ripristinato dalla sentenza che ha annullato il recesso. Il Giudice Ordinario ha potere istitutivo ed estinativo dei rapporti di lavoro ma manca del potere di ordinare "un facere" alla Amministrazione, manca del potere di ordinare di adottare un atto di ricollocamento in servizio.

La Amministrazione Comunale aveva però il dovere di operare in modo imparziale e secondo legittimità. Il 24.10.2008, un mese prima della sentenza n. 1193/08, la Corte Costituzionale aveva pronunciato la sentenza n. 351 la cui massima n.ro 8 dichiara la insufficienza del solo ristoro economico nei riguardi del dirigente illegittimamente licenziato.

.A quella data la Amministrazione Comunale,  essendo stato ripristinato  dal giudice  ordinario, che ha annullato l'atto di recesso,  il rapporto  fondamentale  dirigenziale di lavoro ex tunc, aveva il dovere costituzionale di rimettermi in servizio. E ciò  NONOSTANTE la approvazione, nell'agosto 2008, della L. 133/2008  che nel semestre di prima  applicazione riconosceva ai dipendenti in servizio il diritto di restarci sino al compimento del biennio.


Anche nella ipotesi, che io ho sempre rifiutato di accogliere, di considerare risolta la vertenza con il solo ristoro economico (dichiarato, dalla Corte Costituzionale, insufficiente a sanare il torto subito a seguito  dell'illegittimo licenziamento) il pagamento (“onnicomprensivo” come lo classifica strumentalmente oggi la Amministrazione) di € 458.493,01 omette il ristoro economico e giuridico del periodo che va dalla data del raggiungimento del 65esimo anno (01.07.2007) conseguito in corso di giudizio, sino alla data di effettivo pagamento (30.06.2010) ed omette il ristoro economico e giuridico per il periodo trascorso in allontanamento cautelare discrezionale che va dal 10.11.1994 al 7.04.2001. Tale comportamento viziato di illegittimità mi HA PRIVATO, oltre che delle retribuzioni, della ANZIANITA' di servizio per complessivi 94 mesi. La omissione causa un danno sistematico e ricorrente sulla pensione di vecchiaia..

La dichiarazione dei dirigenti della avvocatura e del personale,

ai sensi delle risultanze di fatto e di diritto già a loro note

e nuovamente illustrate nel documento inviato ai fini del procedimento amministrativo

avviato a seguito della mia istanza del 21.07.2017,

è falsa,

mi arreca danno e

costituisce un abuso di ufficio per

violazione dell'art. 97 della Costituzione, con responsabilità personali ai sensi 

dell'art. 28 della Costituzione ed

è tesa a far si che venga adottata la decisione amministrativa di

procrastinare

ogni comportamento all'esito del processo civile ora in Cassazione

ed è

causa di ulteriori gravi danni sia in capo allo scrivente

e sia in capo  alla Comunità.


Un avvocato della Amministrazione, un giorno, ebbe a dirmi che gli amministratori gli chiedono, ogni volta che vogliono negare a qualcuno qualche cosa, “come si fa a rispondere negativamente ad una richiesta legittima senza doverne subire le conseguenze? Io rispondo che per rimandare nel tempo il soddisfacimento di un diritto legittimo richiesto da un cittadino basta sostenere che la legittimità o meno di un diritto la decidono i tribunali civili per cui basta rinviare a quella giurisdizione, notoriamente lenta, la decisione finale e far trascorrere anni.

Quando poi scopre che, in Alessandria, mediamente, per il primo grado occorrono anche più di 4 anni allora se ne va soddisfatto dicendo che poi deciderà qualcun altro.


Io ho scoperto solo recentemente che gli avvocati dipendenti del Comune riscuotono l'importo che i tribunali liquidano all'Ente nelle cause civili.


Ecco perché, proprio gli avvocati, continuano pervicacemente a sollecitarmi il pagamento delle spese di soccombenza nei due gradi dei tribunali di merito! 

Considerano le somme come loro dovute a seguito della “vittoria, ancorché non definitiva, in giudizio”; di quella vittoria strappata con comportamenti contrari al dettato costituzionale dell'art. 97 e con responsabilità di cui all'art. 28 della Costituzione..


Intascano subito così se l'Ente soccombe in Cassazione … restituiscono le somme?

 

Luglio 2011

La pronuncia in Camera di Consiglio del 14.07.2011 e la pubblicazione il 25.07.2011 

della sentenza n. 16190.11 della Suprema Corte di Cassazione

aveva messo la parola FINE alla Causa del recesso.

 

La sentenza 16190.11 del 25.07.2011 ha respinto il ricorso che 

la Amministrazione Comunale di Alessandria

ha presentato contro la sentenza n.1193 del 20.11.2008 pronunciata

dalla  Corte di Appello di Torino - Sezione lavoro 

che è divenuta quindi 

DEFINITIVAMENTE ESECUTIVA!

Sono divenuti definitivamete esecutivi sia

il GIUDICATO ESPLICITO

(vedilo con un click sulla icona che segue)

fiore-vita.jpg

e sia

il GIUDICATO IMPLICITO

(vedilo con un click sulla icona che segue)

frutta-e-verdura.jpg

della sentenza n. 1193/2008

pronunciata il 20.11.2008 dalla

Corte di Appello - Sezione Lavoro del Tribunale di Torino.

 

Le due Amministrazioni Comunali capeggiate da Fabbio prima e dalla Rossa poi

hanno messo in atto ogni ignobile e leguleio strattagemma per evitare di ottemperare

secondo legittimità al dispositivo della sentenza.

La sentenza ha valore di giudicato esplicito indicato nella pronuncia ed ha un giudicato implicito che discende dalle norme di legittimità applicabili al caso a seguito della pronuncia. Gli Amministratori Comunali hanno finto di ignorare le implicazioni giuridiche della sentenza n. 1193/2008.

Lo hanno fatto con il supporto di una parte della dirigenza

priva di etica ed avezza a violare sistematicamente sia i principi di diritto sia il codice deontologico del

dirigente pubblico.

Eppure la separazione fra poteri è stata voluta dal legislatore

proprio nel tentativo di introdurre una maggiore imparzialità nei riguardi dei cittadini.

 

 

Ora chi paga la pervicacia nell'insistere nella inottemperanza ad una sentenza esecutiva?

 

I politici che le hanno suggerite, i dirigenti che le hanno sostenute ...o la COLLETTIVITA'?

 

Per evitare che sia ancora e sempre la Collettività a pagare

 

HO PRESENTATO DIVERSE  DENUNCE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PER ABUSO ED OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO CONTRO I DIRIGENTI

COMUNALI CHE HANNO OMESSO L'ADEMPIMENTO DI 

PRECISI DOVERI IMPOSTI LORO

DALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE e la ottemperanza al giudicato implicito ed esplicito della sentenza n. 1193/2008 divenuta definitivamente esecutiva il 25.07.2011 a seguito della pronuncia della sentenza n. 16190/11 da parte della Corte Suprema di Cassazione..

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

del Tribunale di Alessandria

E' RIMASTA, 

sino ad oggi,

INERTE!

 

Ad una mia richiesta verbale ad una Sostituto Procuratore, del maggio 2017,

di sapere a che punto sono le denunce da me presentate ed a lei assegnate,

la Sostituto Procuratore, mi ha risposto in modo stizzito:

"debbo dare priorità a casi più urgenti del suo!"

come se 24 anni di attesa non legittimassero l'urgenza!

REITERO QUI,

fuori da ogni schema,

la denuncia penale di omissione atti ed abuso di ufficio

ora nei confronti dei dirigenti Vella e Zaccone per violazione del dovere di 

imparzialità di cui all'art 97 della Costituzione in danno dello scrivente..

I dirigenti hanno indotto

la amministrazione ad assumere una decisione di attesa

in violazione delle chiare risultanze di diritto.

Lo hanno fatto scrivendo un parere nel quale i dirigenti ricordano la somma rilevante pagata dal Comune come se tale somma fosse stata devoluta totalmente a me; contributi arretrati omessi dalla Amministrazione, imposte, tasse, parcelle e debiti accesi per sostenere la lotta hanno ridotto a 80.000 euro il netto erogatomi e tale somma è ancora ben lontana dalla somma da me sostenuta nel corso dei 24 anni di conflitto.

Negli anni ho speso 887 milioni di vecchie lire in parcelle di avvocati e spese di tribunale che grazie a MONTI Presidente del Consiglio sono diventate insostenibili per un qualsiasi lavoratore licenziato.

Senza tener conto del danno alla vita nel conto mancano oltre 450.000 euro al netto di spese varie, contributi, imposte e tasse.

Vella e Zaccone fanno una asserzione di adempiuta ottemperanza ben sapendo che tale parziale ottemperanza viola i principi di diritto che la Suprema Corte ha, negli anni, fissato con le sue massime,

VIOLA IL GIUDICATO IMPLICITO della sentenza.

Tali massime sono elencate e richiamate nella istanza presentata a Sindaco e nella lettera di osservazioni inviata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale dopo il mio ricorso concluso in Cassazione il 12 giugno 2018..

La dichiarazione dei due dirigenti è quindi consapevolmente falsa, viola  ogni dovere di imparzialità (artt. 97 e 28 Cost.) in quanto contraria ai principi di diritto unanimi  richiamati sia nel ricorso e sia nella istanza provocandomi un danno ingente.

Le Amministrazioni Pubbliche Locali sono tenute a mettere in atto comportamenti LEGITTIMI e la presenza negli organici della figura dell'avvocato dovrebbe essere proprio quella di GARANTIRE il cittadino da comportamenti contrari alle leggi (ed ai principi di legittimità).

L'invio al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale della mia lettera del 15 agosto 2017

(correlata alla icona che segue)

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AVEVA LO SCOPO DI RIDEFINIRE IL RUOLO DELL'AVVOCATO

DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

SINO AD ORA (28.06.2018) NULLA E' STATO FATTO.

SINDACO e

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

HANNO IGNORATO LA MIA RICHIESTA DI

O SOPPRIMERE O RIDEFINIRE

IL RUOLO DELLA AVVOCATURA "PUBBLICA".

Per una cognizione degli eventi che riguardano il rapporto di lavoro

dal 1992 ad oggi  fare click sulla icona che segue

 

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Vin-Agg.agg 20180709        

 

 

 

 

 

 

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