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GIURIS-Sos-Cau - Giurisprudenza in merito alle sospensioni cautelari. 

 

GIURISPRUDENZA

(GIURIS04)

sulla

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

DEL DIRIGENTE PUBBLICO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO.

   

L'art. 12 della Legge 20 marzo 1975 n. 70 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente” , nel testo in vigore alla data di pronuncia della sentenza n. 1193/08 (20.11.2008) recita: “Art. 12. (Cessazione del rapporto) La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nel precedente articolo 11, può avvenire: a) per dimissioni volontarie accettate; b) per decadenza dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli; c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli; d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di eta'".

La Legge elenca dunque i casi in cui la cessazione del rapporto di impiego PUO' avvenire. Affinchè la cessazione avvenga occorre la adozione di un atto e, per la ipotesi d) dell'art 12, di un atto di recesso ​unilaterale, motivato dal superamento della età ordinamentale per la permanenza in servizio, che rappresenta la causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato.

L'atto di recesso unilaterale, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, è in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Da ciò si desume la normale recedibilità dai contratti collettivi di diritto comune stipulati senza l'indicazione del termine finale salvi, tuttavia, i diritti che siano entrati nel patrimonio dei lavoratori per avere questi posto in essere le condizioni che vi danno titolo.

 

Le norme contenute nell’art. 19, comma 1, D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 obbligano l’Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Tali norme obbligano la P.A. all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. La amministrazione pubblica opera, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, per atti pubblici.

Infatti il licenziamento del datore di lavoro è legittimo solo quando ricorra la giusta causa ex art 2119 cc , ovvero il giustificato motivo oggettivo (ragioni attinenti alla produzione) o soggettivo (inadempimento del lavoratore) ex art 3 legge n 604 del 1966 , o comunque i casi previsti dalla legge .

L’onere di provare l’esistenza della giusta causa o giustificato motivo è accollato dalla legge al datore di lavoro (art 5 legge n 604 del 1966). 


L’indisponbilità anche all’autonomia collettiva delle cause di risoluzione del rapporto è stata affermata dalla Corte di Cassazione La Corte di Cassazione con la pronunzia n. 1758 del 2.3.99, che ha esaminato il disposto degli artt. 79, 81 ed 86 del CCNL e del Contratto Integrativo delle Poste It. stipulato in pari data, rilevando che

“....l'ente Poste Italiane sostiene essere intervenuta per i controricorrenti risoluzione automatica del rapporto, si pone la questione della validita' della norma pattizia istitutiva di una causa di risoluzione del rapporto di lavoro non prevista dalla legge, ma soltanto da una pattuizione negoziale collettiva: in altri termini, il problema e' se vi sia spazio per l'autonomia privata nella individuazione di cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato quando l'ordinamento (assolutamente ed inequivocabilmente favorevole, in generale, alla protrazione del rapporto lavorativo nel tempo: v. in particolare legge 15 aprile 1962, n.230 sul contratto di lavoro a terminine; art.3, comma nono del d.l. 30 ottobre 1984, n.726, convertito in legge 18 dicembre 1984, n.863; l. 15 luglio 1966, n.604 e la limitatezza delle ipotesi ammesse di licenziamento ad nutum) gia' ha individuato le ipotesi nelle quali lo stesso viene a cessare.

Ad avviso del Collegio il quesito deve avere risposta negativa. Esattamente il Tribunale ha affermato che ad un rapporto di lavoro di natura privatistica quale quello intercorrente con l'ente Poste Italiane devono applicarsi il codice civile e la legge n.604 del 1966 (oltreche' la legge n.300 del 1970), onde il contratto di lavoro puo' risolversi solo per licenziamento, per dimissioni, per mutuo consenso (o dissenso), per lo spirare dei termini per la ripresa del servizio previsti dall'art. 18, comma quinto, legge 20 maggio 1970, n.300.

La giurisprudenza di questa Corte suprema, sulla questione (in parte analoga a quella ora in esame) della configurabilita' di cessazione automatica del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di eta' anagrafica, ha piu' volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privatistica (e quindi anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di ente pubblico economico), non puo' operare l'automaticita' del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di eta',

 

Questa Corte, infine (cfr. S.U., sent. 7 agosto 1998, n.7755 in motivazione), richiamandosi all'opinione della dottrina, ha anche affermato che ammettere fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro non sottoposte ai limiti generali del sistema dei licenziamenti (fuori dei casi del venir meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso) significherebbe ridurre arbitrariamente i limiti di operativita' del sistema.

Deve, pertanto, ritenersi la nullità, ai sensi dell'art.1418 c.civ., della clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro per raggiungimento della massima anzianita' contributiva contenuta nell'accordo integrativo del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'ente Poste Italiane.....”

Agg- Vin - 20190311  

 

 

 

 

 

 

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