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GIURIS-Sos-Cau - Giurisprudenza in merito alle sospensioni cautelari. 

 

GIURISPRUDENZA

(GIURIS01)

sulle

SOSPENSIONI CAUTELARI

IRROGATE IL

9.11.1994 ed il 19.10.1999

DAL SINDACO DI ALESSANDRIA

AL DIRIGENTE PASINO VINCENZO

Nel decennio 1990-2000, con il passaggio dal d.P.R. 3/1957 al CCNL area 2 dirigenti 1994-1997 l'istituto della  sospensione  cautelare  ha  subito modifiche sia di denominazione e sia di trattamento sanzionatorio estremamente significative che impongono una definizione anche temporalmente precisa dei contesti di fatto ai quali applicare le norme.

La data ai lati della quale collocare i CONTESTI DI FATTO ai fini della corretta applicazione della NORMATIVA sulle sospensioni cautelari motivate dal rinvio a giudizio penale è quella della sottoscrizione del CCNL per ciascuna delle aree del pubblico impiego.

Nel caso della dirigenza degli enti locali la data di sottoscrizione del CCNL area 2 dirigenti 1994-1997 è il 10.04.1996. L'art. 46 del CCNL area 2 dirigenti 1994-1997 demanda alla normativa precontrattuale il completamento delle vertenze iniziate a seguito di ipotesi di illecito per fatti precedenti la data di sottoscrizione del CCNL.

L'art. 11 delle preleggi vieta poi la applicazione della normativa contrattuale, meno favorevole di quella precontrattuale, a vicende che hanno avuto inizio in data precedente la data di "promulgazione della legge"

MASSIME:

1.

"La norma contenuta nel CCNL che trasforma la sospensione cautelare della retribuzione in provvedimento definitivo ossia sostanzialmente in pena disciplinare non può applicarsi agli illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore”

Suprema Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro n. 4061 del 14 marzo 2012

2.

"La sospensione cautelare non può mai assumere carattere sanzionatorio e non può quindi incidere sulle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed è destinata a cadere con l'accertamento di merito, che solo può incidere sul rapporto di lavoro. In caso di esito positivo per il lavoratore, questi avrà diritto di essere sollevato da tutte le conseguenze dannose derivanti dalla sospensione, in quanto la misura cautelare non può incidere sul rapporto sostanziale ed il rapporto di lavoro riprende il suo corso, a tutti gli effetti, dal momento in cui fu sospeso. La misura cautelare della sospensione si pone come una vera e propria condizione sospensiva della risoluzione del rapporto e come tale opera retroattivamente, con l'ulteriore conseguenza che - in caso di avveramento della condizione - il recesso del datore di lavoro avrà effetto dalla data di applicazione della misura cautelare. In caso di annullamento del recesso il rapporto di lavoro dovrà proseguire regolarmente fin dall'inizio della sospensione e la maturazione delle retribuzioni dovrà intendersi, con una "fictio iuris", avvenuta di mese in mese, con le normali scadenze contrattuali. Da questi principi generali si ricava anche il diritto del lavoratore sospeso a percepire, oltre alla retribuzione arretrata, la rivalutazione e gli interessi dalle singole scadenze al saldo, applicandosi alla fattispecie la regola di cui all'art. 429 codice di procedura civile"

Suprema Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro n. 17763 del 2 settembre 2004, Pres. Senese, Rel. Filadoro

3.

"... è all’esame della Corte esclusivamente la sospensione cautelare subita dal dipendente al quale sia stata inflitta, dopo la condanna penale, una sanzione disciplinare espulsiva risultata illegittima all’esito dell’accertamento giudiziale. Le disposizioni legislative e pattizie, applicabili ratione temporis, non regolano la condizione del dipendente condannato in sede penale e allontanato, cautelarmente, dal servizio, e il vuoto normativo va colmato con il generale divieto di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e, in continuità con il precedente di questa Corte n. 5147 del 2013, con la regola implicita nella natura cautelare e interinale della sospensione cautelare, destinata a durare fin quando durino il procedimento penale ed il procedimento disciplinare in funzione dei quali è prevista.

14. Tale regola si esprime nella provvisorietà e rivedibilità della misura cautelare, in quanto “solo a termine e secondo l’esito dei detti procedimenti, si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti” (Corte Cost., sent. n. 168 del 1973).

15. Informando la vicenda in esame a tali principi, la regola iuris rinvenibile nell’Ordinamento per la disciplina dei casi considerati è quella per cui l’irripetibilità della retribuzione perduta durante la sospensione cautelare si giustifica unicamente nell’ipotesi in cui il procedimento

disciplinare si concluda con la destituzione, ora licenziamento, del lavoratore, giacché con la decisione definitiva cessa la ragion d’essere della misura cautelare.

16. Negli altri casi in cui l’Amministrazione non abbia coltivato il procedimento disciplinare, conformando l’esercizio del potere disciplinare alle regole prescritte per il valido esercizio della potestà sanzionatoria, la trasformazione degli effetti della sospensione cautelare in una definitiva perdita della retribuzione dovuta non trova alcuna giustificazione nelle regole indicate, finendo essa per gravare il lavoratore di una sanzione disciplinare aggiuntiva, non tipizzata.

...

22. Concludendo, va affermato il seguente principio di diritto: “la sorte definitiva della sospensione cautelare del dipendente dell’ente locale condannato in sede penale dipende dal procedimento disciplinare attivato o riattivato dopo la pronuncia penale per i fatti oggetto di accertamento in sede penale a carico del dipendente medesimo, con la conseguenza che l’esercizio della potestà disciplinare dell’Amministrazione non conformatasi ai requisiti di legittimità che rendono valida la sanzione disciplinare intimata, rende priva di causa la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposta in via cautelare e comporta il diritto del dipendente alla restitutio in integrum, detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare”.

Suprema Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro n. 26287 del 25 settembre – 25 novembre 2013, Pres. Roselli, Rel. Mancino

4.

" nell'ipotesi di conclusione del procedimento disciplinare in senso sfavorevole al dipendente, con adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio si tramuta ad ogni effetto in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente alla data di sospensione cautelare del dipendente"

Suprema Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro n. 3319 del 19 maggio 1986

Suprema Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro n. 7350 del 10 dicembre 1986

Suprema Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro n. 624 del 23 gennaio 1998.

Suprema Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro n. 11361 del 8 maggio 2008 <==consultabile con un click sulla scritta

(Recesso-effetti-su-sosp-cau-retroattività)

In modo conforme:

1 - CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE L CIVILE SENTENZA 22 MAGGIO 2014, N. 11391

2- Suprema Corte di Cassazione civile-Sezione Lavoro - del 25.06.2013, n. 15941;

3- Consiglio di Stato n. 5593 del 5 novembre 2012;

4- Suprema Corte di Cassazione-Sezione Lavoro - del 14.03.2012, n. 4061 - Presidente Rosselli - Relatore Mancino;

5- Consiglio di Stato n. 6815 del 15 novembre 2011;

6- Suprema Corte di Cassazione 19169/2006 riferita ad un c.c.n.l. del 1996 ma per una sospensione disposta nel 1994;

7- Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 4 del 2 maggio 2002

8 - Parere della Commissione Speciale per il Pubblico Impiego richiesto dal Presidente della Avvocatura Generale dello Stato il 05.12.2000;

9 - Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria del 16.06.1999 n. 15;

10 - Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria del 06.03.1997 n. 8.

Applicazione della norma al contesto di fatto.

 Il CCNL area 2 dirigenti 1994-1997 è stato sottoscritto il 10.04.1996,  per cui ai fatti supposti illeciti contestati a Pasino Vincenzo, risalenti al 1993 e precedenti, cioè a data antecedente a quella di sottoscrizione, al 10.04.1996, del CCNL area 2 dirigenti 1994-1997 VA APPLICATA  LA  NORMATIVA  DI CUI AL D.P.R. 3/1957.

Il recesso, irrogato con atto del Sindaco di Alessandria il 7.04.2001, motivato da comportamenti rialenti al 1993 e precedenti, aveva comportato l'assorbimento, nella sanzione espulsiva, della sanzione consistente nella perdita del diritto al riconoscimento, ai fini pensionistici del periodo trascorso in stato di allontanamento cautelare.

La sanzione  privativa  del diritto  alla  "restitutio in integrum"  prima provvisoriamente in capo alle sospensioni cautelari irrogate ai sensi del d.P.R. 3/1957, doveva venire,  secondo la giurisprudenza citata, assorbita nella sanzione disciplinare del recesso.

Per giurisprudenza costante l'atto di recesso doveva, quindi, decorrere giuridicamente dalla data di decorrenza della prima sospensione cautelare e cioè dal 9.11.1994.

L'annullamento definitivo dell'atto di recesso ad opera della sentenza n.16190 della Suprema Corte di cassazione pubblicata in data 25.07.2011 ha reso sostanziale il giudicato formale della sentenza n. 1193/08 ed ha ripristinato, de jure, sia la continuità del rapporto di lavoro fondamentale dirigenziale e sia il diritto al riconoscimento del periodo trascorso in stato di sospensione cautelare prima quinquennale (di natura “discrezionale” in quanto adottato ai sensi della PARTE PRIMA del comma 1° dell'art. 91 del d.P.R. 3/1957 con esercizio di un “potere” diversamente dalla PARTE SECONDA dove si dispone  un “dovere” in caso di custodia cautelare) e poi facoltativa (ai sensi dell'art. 92, comma 1° del d.P.R. 3/1957).

Anche la sospensione cautelare di cui alle norme del CCNL prevede una duplice ipotesi: una sospensione in caso di fermo o arresto considerata OBBLIGATORIA ed una sospensione rimessa alla discrezionalità della Amministrazione di tipo facoltativo.

Ecco i CCNL

19960410-CCNLEELLDir1994-1997(1994-1995)

e

20100222-CCNLEELL-Dir2006-2009(2006-2007)

Vin-agg. 20190301         

 

 

 

 

 

 

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