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 Vincenzo Pasino
 

 

 Nato in guerra
 

 

Commenti e riflessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Amministrazione Comunale contro Pasino!

 

 Il Sindaco di Alessandria Fabbio evidentemente ignora (volutamente?) la recente normativa che  invita le Amministrazioni Pubbliche a limitare la litigiosità.

 

Intanto ha, da un anno, il settore "strategico" della Avvocatura!

(Ne parleremo in altra parte)

 

L'Italia è un Paese che ha una storia millenaria ed un corpo di leggi immane

(oltre 150.000).

 Nel corpo di leggi brulicano, vivono e proliferano i legulei. Più soldi hai e più ne trovi pronti a darti una mano ad aggirare le disposizioni di legge con altre leggi.

Se poi puoi far conto su un intero corpo di legulei è il massimo!

Se poi l'intero corpo è pagato da altri è sublime!

Immaginatevi poi se chi lo paga è il vostro antagonista!

Roba da orgasmo!

La logica è:

"creo le premesse per il giudizio perchè........se va bene paga quel pezzo di m.... che osa opporsi al volere del SOVRANO e se va male paga comunque ancora lui con tutta la collettività!"

Il sito istituzionale del comune di Alessandria ha dedicato spazio, nella pagina principale, alla notizia della sentenza TAR Piemonte n. 3160 del 28 novembre 2009.  Lo ha fatto in modo parziale e tendenzioso nel tentativo maldestro di attribuire alla sentenza del TAR un significato che non ha.

 

Per fare chiarezza occorre riassumere come segue il quadro delle richieste che io ho fatto alla Amministrazione Comunale con le tre principali citazioni in giudizio

 

In considerazione dei provvedimenti illegittimi assunti dal 1994 al 2001 dal Sindaco di allora ho chiesto la reintegrazione in servizio ed il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici conseguenti alla ricostruzione dello stato di servizio ai fini pensionistici per i seguenti periodi:

 

    a) dal 9-11-1994 al 18-10-1999 (prima sospensione)

    b) dal 19-10-1999 al 07-04-2001 (seconda sospensione e terza sospensione disciplinare adottata ai sensi

        del CCNL inapplicabile al caso)

    c) dal 8-04-2001 al 20.11.2008 (recesso).

 

Il giudizio per il periodo di cui al punto a) è stato avviato nel 1995 di fronte al TAR Piemonte (allora competente per le cause di lavoro dei pubblici dipendenti) che ha emesso la sentenza n. 3160 solo il 28-11-2009 (dopo ben 15 anni!). Il sito del Comune richiama stralci della sentenza e sottolinea il ruolo "vincente" della Avvocatura Comunale. La Avvocatura Comunale ha chiesto la approvazione, da parte della Amministrazione, di un provvedimento che riconosce il pagamento ai componenti della Avvocatura delle spettanze che i tribunali liquidano all'ente in caso di vittoria in giudizio.

Degli aspetti etici legati a tale comportamento dirò in altre pagine.

 

La sentenza è riportata integralmente, con miei commenti a margine,  all'indirizzo seguente ==>

 

 ed è ripresa dal sito istituzionale del TAR all'indirizzo:

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%202/1995/199500276/Provvedimenti/200903160_01.XML

 

Contro tale sentenza è pendente ricorso al Consiglio di Stato anche se, il CCNL - Area Dirigenti ha risolto la questione del riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo di servizio ( poco meno di 7 anni!) trascorso in sospensione cautelare.

Per il periodo di cui al punto b) ho fatto, nei mesi scorsi, istanza di adozione di atto di autotutela finalizzata ad evitare alla collettività ulteriori costi nel caso di giudizio. La Amministrazione Comunale, nonostante la mia istanza in merito, ha omesso di adottare l'atto di autotutela ed io ho presentato, ad agosto, ricorso al giudice del lavoro di Alessandria chiedendo, oltre al riconoscimento del periodo, anche i danni alle persone. A settembre il Giudice ha fissato l'udienza al 12 febbraio 2010. Il Giudice ha emesso una sentenza di rigetto del mio ricorso nella quale sono contenute descrizioni di stati e fatti difformi dalla descrizione che emrge dai documenti ufficiali e della quale dirò in altre pagine.

 

Per il periodo di cui al punto c) c'è la sentenza della Corte di Appello di Torino - Sezione Lavoro n. 1193 del 20-11-2008. Le due richieste di sospensione della sentenza presentate alla Corte di Appello di Torino ed il ricorso alla suprema Corte di Cassazione contro la sentenza 1193/2008 della Corte di Appello sono stati RESPINTI.

La sentenza della Corte di Appello di Torino era stata munita di formula esecutiva e qualsiasi datore di lavoro privato, ancorchè assistito da torme di legulei e pur a fronte di ricorso in Cassazione per motivi di legittimità,  avrebbe dovuto ottemperare.

Le sentenze di lavoro sono esecutive. Il Comune ha sistematicamente mancato di ottemperare.

Per gli Enti pubblici è prevista la salvaguardia dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il lavoratore che deve essere ricollocato in servizio a seguito di recesso annullato non può procedere al pignoramento delle somme spettantegli. La Corte dei Conti ha deliberato (citazioni presenti nel sito) la responsabilità contabile degli amministratori e dei dirigenti degli Enti che non ottemperano sollecitamente a quanto disposto con la sentenza e ritardano i pagamenti causando danno erariale.

I 120 giorni dalla notifica sono passati e l'Amministrazione Comunale ha omesso di ottemperare. Ha addirittura omesso di inserire, nell'assestamento di bilancio approvato il 30-11-2009 un qualsiasi importo del debito risultante dalla sentenza della Corte di Appello di Torino - Sezione Lavoro n. 1193 del 20-11-2008.

Eppure l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 impone di inserire in assestamento di bilancio i debiti conseguenti alle sentenze esecutive (senza distinzione fra provvisoriamente o definitivamente esecutive).

Sembra che la Amministrazione Fabbio cerchi di creare continuamente occasioni di conflitto!

Pensa.o lettore, anche solo agli interessi  per ogni mese di ritardo!

L'importo stimato di quanto dovuto per ciascun periodo in contenzioso è il seguente:

 

a) circa 100.000 euro

b) circa 200.000 euro senza i danni richiesti con la causa iniziata ad agosto perdurando l'inerzia della Amministrazione Comunale

c) circa 1.200.000 (unmilioneduecentomila) euro senza le spese delle prossime azioni esecutive e senza i danni alle persone che potrei richiedere dopo la sentenza 11160.11 della Suprema Corte di Cassazione.

 

Il 25 luglio 2011 la Suprema Corte di Cassazione ha pubblicato la sentenza che trovi QUI

La vicenda del recesso è CONCLUSA! Nel frattempo è stato firmato il CCNL - Area Dirigenti che regola sia il trattamento ai fini pensionistici dei periodi di sospensione cautelare e sia il ripristino del rapporto dopo l'annullamento di un licenziamento illegittimo. Ora il Comune deve subire le conseguenze della pervicacia persecutoria, della parzialità e della arroganza dimostrata da chi ha gestito la vicenda fin qui.

 

 Il 2 dicembre la notizia risulta rimossa  dal sito istituzionale del Comune!

 

Il 3 dicembre Matteo Serra, Vicedirettore del quotidiano di informazione e cultura Agenfax di Alessandria, come commento in calce ed a seguito di mia richiesta, scrive che il comunicato è stato inviato alla redazione dall'ufficio stampa del Comune di Alessandria. Il comunicato è "costruito" in modo da creare nel lettore convinzioni a me dannose. Ringrazio il Vicedirettore di Agenfax e mi riservo di procedere giudizialmente contro i responsabili della Amministrazione Comunale che hanno indirizzato e gestito in modo artato la costruzione della notizia.

 

( http://www.agenfax.it/content/view/27168/203/ )

 

Aggiornamento gennaio 2019        

 

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