AL SINDACO HANNO FATTO DICHIARARE IL FALSO IN UNA LETTERA INDIRIZZATA ALLA SIG.RA PREFETTO.

30 ottobre  2023

Ho scritto, il 6 maggio c.a., alla dottoressa VINCIGUERRA, Prefetto di Alessandria, per segnalare gli “strategici” ed opportunistici rinvii alla giustizia civile delle richieste di  soddisfacimento di diritti legittimi avanzate da esponenti “non allineati” e  le sistematiche violazioni di legge e dell’art. 97 della Costituzione da parte di UN RISTRETTO GRUPPO DI ESPONENTI della burocrazia della Amministrazione civica alessandrina IN COLLUSIONE CON POLITICI O INCAPACI O CORROTTI.

La Ill.ma Sig.ra Prefetto ha richiesto al Sindaco spiegazioni su quanto denunciato.

Il Sindaco ha risposto scrivendo che: .., essendo stato ritenuto illegittimo il licenziamento della S.V. (del dirigente Pasino -NdT) dalla Corte d’AppeIlo di Torino con sentenza n. 1193/08, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione, la Civica Amministrazione ha provveduto a ricostruire per equivalente, sia a livello previdenziale che retributivo, il rapporto di lavoro  cessato per effetto del predetto licenziamento e ha corrisposto alla S.V. (al dirigente Pasino- NdT) la somma calcolata a tali fini.

HANNO  FATTO SOTTOSCRIVERE IL FALSO AL  SINDACO ED IL SINDACO HA FIRMATO  IN ASSOCIAZIONE CON QUELLA PARTE DI BUROCRAZIA CHE, PER TRARNE VANTAGGIO, COSTRUISCE GRUPPI DI POTERE OMERTOSI NELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA!

Ha provveduto a ricostruire per equivalente?

La “ricostruzione per equivalente” E’ ESCLUSA NEL CONTESTO di lavoro del dirigente pubblico!

LA CORTE COSTITUZIONALE LO HA ESCLUSO NELLA SUA PRONUNCIA N.ro  351 del 24.10.2008!

LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA  A FINI GIURIDICI ED ECONOMICI E’ INOLTRE STATA TOTALMENTE  OMESSA ed il  pagamento fatto dopo l’accesso della PG (marzo 2010) agli uffici, dall’allora Segretario generale dott. Tumminello SI E’ LIMITATO A LIQUIDARE contributi e retribuzioni dalla DATA DI ADOZIONE dell’atto di recesso (08.04.2001) sino alla DATA DI RAGGIUNGIMENTO, in corso di giudizio,  DEL mio 65° COMPLEANNO (14.06.2007) per un totale di 75 mesi!

IL PERIODO DEGLI OLTRE 6 ANNI (77 mesi) TRASCORSI IN STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE E’ STATO FRAUDOLENTEMENTE  “OMESSO” AL FINE DI PROCURARMI UN DANNO CONTINUATIVO ENORME ED INDURMI A “TRATTARE” in coerenza con “il così fan  tutti”!

Il Segretario generale dr. Tumminellom nel 2010,  ha chiesto parere sulle  modalità di calcolo alla Bocchio, alla data dirigente della avvocatura, e la Bocchio ha scritto una lettera a lungo a me secretata (per impedirmi di produrla in giudizio), a seguito della quale il Segretario generale HA CHIESTO ALL’UFFICIO PERSONALE DI FARE I CALCOLI con le “indicazioni BOCCHIO” che potete leggere con un clic sulla immagine che segue:

INDICAZIONI TUMMINELLO-BOCCHIO  PER IL CALCOLO

E’ sufficiente leggere la lettera del Segretario generale per CONTATARE CHE DAL CALCOLO E’ STATO ESCLUSO IL PERIODO DAL 10.11.1994 al 07.04.2001 TRASCORSO IN STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE IRROGATA AI SENSI DEL DPR n. 3/1957.

LA NORMATIVA ESCLUDE LA DEFINITIVITA’ DELLE SANZIONI PRIVATIVE DELLE RETRIBUZIONI E DELLA ANZIANITA’ DI SERVIZIO AI FINI PENSIONISTICI.

DEI 16 ANNI E 8 MESI (200 MESI)

TRASCORSI DALLA DATA DI PRIMA SOSPENSIONE CAUTELARE, MOTIVATA DAL RINVIO A  GIUDIZIO PENALE CONCLUSO IL 30.01.2001, SINO ALLA DATA DI PRONUNCIA, AL 20.11.2008, DELLA SENTENZA N. 1193/2008 DI ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI RECESSO MUNITA DI FORMULA DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ E POI ANCORA SINO AL 25/07/2011, DATA DI RIGETTO DEL RICORSO DELLA AMMINISTRAZIONE PRESENTATO IN CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA N. 1193/2008,

HANNO PAGATO RETRIBUZIONI IN PAGA BASE ED ONERI PER SOLO 75 MESI OMETTENDO TOTALMENTE IL

RISTORO  DOVUTO PER LEGGE*,

DEL PERIODO TRASCORSO IN STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER OLTRE 6 ANNI (77 mesi) IRROGATA AI SENSI DEL d.P.R. 3/1957* !

*Le sospensioni cautelari irrogate ai sensi del d.P.R. n. 3/1957, PUR SE DICHIARATE LEGITTIME IN GIUDIZIO,  SONO SEMPRE STATE, al venir meno della causa giustificativa della sospensione cautelare (rinvio a giudizio penale),  PRIVE DEL POTERE DI IMPEDIRE IL RISTORO ECONOMICO E GIURIDICO PER TUTTO  IL TEMPO TRASCORSO IN STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE (GIURIS00 e GIURIS01).

INOLTRE LO STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE ERA STATO REVOCATO EX LEGE DAL 31.11.1999, AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 92 DEL d.P.R. 3/1957, PER OMESSA CONTESTAZIONE DI SPECIFICI ADDEBITI DISCIPLINARI ENTRO IL TERMINE DI 40 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL’ATTO (d.P.R. 3/1957 art. 92, comma 2) DI SOSPENSIONE.

 IL FATTO E’ SEMPRE STATO IGNORATO  NEI GIUDIZI CIVILI  PER LA MALAFEDE DI CALCAGNI CHE HA FALSATO LA COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL CONTESTO DEI FATTI  E PER LA CONDISCENDENZA DEI GIUDICI CHE HANNO ANCHE OMESSO DI LEGGERE I DUE ATTI DI SOSPENSIONE IRROGATI DAI QUALI AVREBBERO CHIARAMENTE DESUNTO CHE  LA NORMATIVA DA APPLICARE ERA QUELLA DEL d.P.R. 3/1957 e  non quella del CCNL: AI SENSI DEL d.P.R. 3/1957  E NON AI SENSI DEL CCNL .

IL DETTATO DI LEGGE PREVALE COMUNQUE SEMPRE  SU QUALSIASI  EVENTUALE  PRONUNCIA GIUDIZIALE CONTRARIA.

La sentenza n. 1193/2008 pronunciata il 20.11.2008 dalla Corte di Appello di Torino ERA MUNITA DELLA FORMULA DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ ed é consultabile all’indirizzo correlato alla immagine che segue:

Il 27.11.2008 ho inviato, con lettera raccomandata firmata da me e dalla avv.to LESSIO Manuela, copia del dispositivo CON  RICHIESTA DI REINTEGRAZIONE IN SERVIZIO. (La data di presentazione rientrava nel periodo precedente la data di decorrenza della L. 133/2008 per cui il trattenimento in servizio era un mio diritto SENZA ALCUNA DISCREZIONALITA’ IN CAPO ALLA AMMMINISTRAZIONE).

ALLA RACCOMANDATA LA AMMINISTRAZIONE HA OMESSO RISPOSTA NASCONDENDONE, NEI GIUDIZI CIVILI, .LA SUA  ESISTENZA (La giudice LIPPI scrive  in sentenza; “Se PASINO NE AVESSE FATTO RICHIESTA AVREBBE AVUTO DIRITTO  A PERMANERE IN SERVIZIO SINO AL 30/06/2009)

Se a quella data avessi promesso di pagare la tangente, ripetutamente richiesta, vi sarebbe stata completa ottemperanza alla sentenza come é successo nel caso del pensionamento anticipato con premio di colleghi dirigenti di allora. 

Nella lettera di risposta alla Sig.ra Prefetto il Sindaco ha poi aggiunto che: Le ulteriori successive pretese …, sono state respinte dalla Corte d’AppelIo di Torino e dalla Suprema Corte di Cassazione con i seguenti provvedimenti: Corte d’AppeIIo di Torino sentenza n. 1317/2012, sentenza n. 1318/2012, sentenza 543/2016, Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 26613/2018, Ordinanza 10635/2021.

Quelle che il Sindaco indica come leulteriori successive preteseSONO CONSISTITE, VISTO IL MANCATO QUASI TOTALE COMPLETAMENTO DELLA OTTEMPERANZA AL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA N. 1193/2008, NELLA RICHIESTA AL GIUDICE DEL LAVORO DI PRECISARE QUANTO DEDOTTO E QUANTO DEDUCIBILE DAL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA N. 1193/2008 INOTTEMPERATA.

La Amministrazione civica  ha infine precisato che le pronunce dinanzi indicate costituiscono, ormai, “res iudicata” MA HA OMESSO DI CONSIDERARE CHE LA RES IUDICATA E’ QUELLA DELLA SENTENZA n. 1193/2008!

IL SINDACO SEMBRA VOLER CONCLUDERE, con la frase “cosa giudicata” su trascritta, CHE NEI GIUDIZI ELENCATI I GIUDICI DEL LAVORO AVREBBERO CONFERMATO CHE LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA TENUTO UN COMPORTAMENTO LEGITTIMO E CORRETTO E NULLA CI SAREBBE DA AGGIUNGERE.

NESSUNA DELLE SENTENZE  ELENCATE DAL SINDACO

HA PERO’ MODIFICATO IL DISPOSITIVO  DELLA SENTENZA N. 1193/2008 DEL 20.11.2008, CONFERMATA DEFINITIVAMENTE DALLA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENTENZA  N. 16190 DEL 14.07.2011 PUBBLICATA IL 25.07.2011.

HO SEGNALATO CHE IL COMPORTAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE CIVICA VIOLA QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE ARRECANDOMI UN DANNO INGENTE (Il DPR 3/1957, all’art. 92, comma 2 DISPONE IL RISTORO ECONOMICO E GIURIDICO PER IL PERIODO TRASCORSO IN STATO DI SOSPENSIONE CAUTELARE) E COSTITUISCE INOTTEMPERANZA AL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA N. 1193/2008 (Violazione art. 97 Cost. e Corte Costituzionale n. 351 massima 8).

NONOSTANTE LA EVIDENZA DEI COMPORTAMENTI OMISSIVI, DI MOBBING ED IN VIOLAZIONE DI LEGGE DEI BUROCRATI PREPOSTI AI SERVIZI LEGALE E DEL PERSONALE, IL SINDACO HA “FATTO SUA LA POSIZIONE DEI DUE PREPOSTI ALLA AVVOCATURA ED AL PERSONALE” ED HA FIRMATO LA RISPOSTA ALLA SIG.RA PREFETTO SU TRASCRITTA IN CORSIVO.

Ho, per il poco che lo conosco, sempre considerato il Sindaco in carica come uomo onesto ed amante della giustizia.

LA INCONPIUTEZZA DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI di indirizzo e controllo (spettanti agli amministratori) dai poteri di gestione (spettanti ai burocrati) voluta dal legislatore degli anni 90 del secolo scorso FA COMODO AI MALFATTORI CHE HANNO LA OPPORTUNITA’ DI NASCONDERSI DIETRO LE ISTITUZIONI.

Nonostante il mio giudizio sul Sindaco, onde evitare che possa venire irretito dalla cosca burocratica che imperversa in Comune di Alessandria ed impone comportamenti omertosi ai politici A QUESTO PUNTO DOVREI INTEGRARE LA DENUNCIA PENALE GIA’ DEPOSITATA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA.

La “ricostruzione per equivalente”, reinterpretazione de “IL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE” é  la ultima invenzione di una COSCA DI BUROCRATI che, con i suoi comportamenti, nella prima decade del secolo, HA ROSO LE RISORSE PUBBLICHE E PORTATO ALLO STATO DI DISSESTO LA AMMINISTRAZIONE DELLA CITTA’.

LA CORTE  COSTITUZIONALE SUL SOLO RISTORO ECONOMICO (COME PRECISATO LIMITATO ARBITRARIAMENTE A SOLI 75 MESI A FINI CONCUSSIVI) E’ STATA CHIARISSIMA (MASSIMA 8 DELLA PRONUNCIA N. 351 DEL 26.10.2008) E LA CORTE DI APPPELLO DI TORINO HA STESO UN DISPOSITIVO DI UNA CHIAREZZA  INEQUIVOCABILE (ANNULLAMENTO ATTO DI RECESSO E CONDANNA DEL COMUNE A PAGARE LE RETRIBUZIONI DALLA DATA DEL RECESSO (RISALENTE PER GIURISPRUDENZA COSTANTE AL 10.11.1994) FINO ALLA DATA DEL RIPRISTINO DEL RAPPORTO (DI SERVIZIO, MAI RIPRISTINATO, NONOSTANTE CHE IL RAPPORTO DI LAVORO SIA STATO RIPRISTINATO DAL GIUDICE CON LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI RECESSO.  LE CONSEGUENZE   GIURIDICHE SULL’ATTO EX INPDAP DEL 2007  – prima della data della sentenza – -DI COLLOCAMENTO IN PENSIONE SONO,  DA CHI CONOSCE ANCHE SOLO POCHI ELEMENTI DI DIRITTO  FACILMENTE  INDIVIDUABILI; QUELLA  DETERMINA HA PERSO  VALIDITA’ GIURIDICA PER EFFETTO DEL RIPRISTINO  DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCORA IN ESSERE PER ASSENZA DI UN ATTO INTERRUTTIVO SUCCESSIVO ALLA DATA DELLA SENTENZA N.ro 1193/2008).

LA STORIA 

Ripercorriamo la vicenda nei tratti essenziali.

Nel 1977 ho partecipato e vinto il concorsa pubblico per titoli ed esami al posto di responsabile CED.

Utilizzando le prestazioni d’opera di una cooperativa alessandrina (DATADIGIT Scrl nella quale si avvicendarono circa 190 soci) vennero registrati i dati del censimento del 1981 e completato l’impianto di numerose “basi di dati”.

A seguito della crisi del 1992 il Consiglio comunale é stato sciolto. Il CED, a quella data aveva raggiunto importanti traguardi ed il commissario prefettizio dr. Cosimo MACRI’ contribuì significativamente alla integrazione funzionale dei servizi on line al pubblico conseguente alla realizzata integrazione degli archivi.

Con il coordinamento del Commissario venne rivista la organizzazione degli uffici per adeguarla alle disposizioni legislative che hanno introdotto la separazione fra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti alla politica, e le funzioni di gestione, spettanti alla burocrazia.

Dopo le elezioni del novembre 1993 si insediò una nuova amministrazione e l’assesssore delegato al CED chiamò alla sua segreteria un dipendente del CED, suo attivista e confidente dei carabinieri.

Il 13 gennaio 1994 venni convocato dagli assessori al personale ed al CED. Mi dissero che volevano GESTIRE e che se non ero disponibile avrei dovuto “accettare” il trasferimento agli “Studi, programmazione e statistica”. RIFIUTAI ricordando loro che ERA STATA INTRODOTTA UNA SEPARAZIONE DI FUNZIONI fra politici e burocrati.

Da subito, a seguito dell’invio di ordini gestionali indirizzati al CED dalla segreteria dell’assessore,  nacque un conflitto di competenze.

Assessore e suo segretario inviarono in Procura ed alla Corte dei Conti i fascicoli delle deliberazioni istruite al CED negli ultimi 10 anni con invito a ricercare eventuali reati.

Nonostante il parere contrario del Segretario generale e del Collegio di direzione venni trasferito all’ufficio “Studi, programmazione e statistica” dal 01.09.1994.

Il 26.09.1994 il GIP Mela mi ha rinviato a giudizio “come atto dovuto” dirà.. Poi farà il Presidente del collegio penale e poi ancora il giudice del lavoro!

Il 06.11.1994 il fiume Tanaro esonda, fa 16 morti, allaga il CED e distrugge il sistema informatico.

Il 07.11.1994 Vicesindaco e Segretario generale riuniscono il collegio di direzione e mi chiedono di accettare il ruolo di coordinatore delle opere di ricostruzione. La riunione viene interrotta dall’assessore con delega al CED che, informato della riunionem entra nella  sala ed inizia a discutere animatamente  con il vicesindaco.

Il 09.11.1994 mi viene notificato l’atto del Sindaco, R.D. n. 365, steso dalla Segreteria generale, adottato ai sensi dell’art. 91, comma 1, PARTE PRIMA, del D.P.R. 3/1957, motivato dal rinvio a giudizio penale del 26,09,1994, DI SOSPENSIONE CAUTELARE QUINQUENNALE “DISCREZIONALE”.

L’atto é leggibile all’indirizzo correlato alla immagine che segue:

Il 19.10.1999, nella imminenza della scadenza della sospensione cautelare quinquennale “discrezionale”, sempre la stessa Sindaco, firma un atto di sospensione cautelare facoltativa (R.D. 64), sempre preparato dalla Segreteria generale, irrogata ai sensi dell’art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 3/1957 dal 10.11.1999 sino al termine del giudizio penale alla data ancora in corso.

Lo si può consular all’indirizzo correlato alla immagine che segue

Nell’atto VIENE DATO MANDATO al dirigente del personale (alla daa BOCCHIO),   di ELEVARE LA  CONTESTAZIONE DI ADDEBITI DISCIPLINARI PRESCRITTA PER LEGGE dallo stesso D.P.R. N. 3/1957 all’ART. 92, COMMA 2, ENTRO 40 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DELL’ATTO (21.10.1999).

Il comma 2 dell’art. 92 del D.P.R. 3/1957 DISPONE: ”LA SOSPENSIONE disposta prima dell’inizio del procedimento disciplinare E’ REVOCATA, e L’IMPIEGATO HA DIRITTO alla riammissione in servizio ed ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI NON PERCEPITI, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, SE LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI, ai sensi del secondo comma dell’articolo 103, NON HA LUOGO entro quaranta giorni dalla data in cui e’ stato comunicato all’impiegato, nelle forme dell’art. 104, il provvedimento di sospensione.

Il testo di lrgge è correlato alla immagine   che segue

LA BOCCHIO  HA OMESSO DI  ELEVARE LA CONTESTAZIONE  DI ADDEBITI  ORDINATA DAL SINDACO  E DISPOSTA PER LEGGE   CON LE CONSEGUENZE ORDINATE DALL’ART. 92, COMMA 2 DEL D.P.R. N. 3/1957:.

LA BOCCHIO, PER NASCONDERE LA SUA OMISSIONE, HA POI FRAUDOLENTEMENTE FALSATO IL CONTESTO DI FATTO ED HA INDOTTO I SUOI SUBALTERNI A FARE ALTRETTANTO SINO AD OGGI,

IL DISPOSTO DELL’ART. 92, COMMA 2, DEL d,P,R, 3/1957 E’ STATO TOTALMENTE IGNORATO,

BOCCHIO E COMPAGNI HANNO FALSATO LE DATE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE INDUCENDO IN ERRORE I GIUDICI,

I GIUDICI HANNO OMESSO DI LEGGERE I PROVVGEDIMENTI DI SOSPENSIONE CAUTELARE ED HANNO APPLICATO LA NORMATIVA DEL CCNL IN LUOGO DI QUELLA DEL d.P.R. 3/1957 in violazione dell’art. 11 delle preleggi, dell’art. 25 della Costituzione e dell’art. 4 del CCNL1994-1997,

MI E’ STATO CAUSATO UN ENORME DANNO PERMANENTE E CONTINUATIVO SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANCORA OGGI FORMALMENTE INDEFINITO PER LE PERVICACI INOTTEMPERANZE DELLA BOCCHIO ANCORA OGGI INCARICATA DELLA DIREZIONE DEL PERSONALE,

UNA TRUFFA COLOSSALE!

SEI ANNI E CINQUE MESI (77 mesi) DI RETRIBUZIONI,   DI TFR  E DI ANZIANITA’ DI SERVIZIO RUBATI A ME, ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  ED AGLI ENTI PREVIDENZIALI  ED  ASSISTENZIALI!

Il 30.01.2001 termina, in Suprema Corte di Cassazione, il giudizio penale e VENGO ASSOLTO DA TUTTI I REATI ASCRITTI NEL RINVIO A GIUDIZIO DEL GIUDICE MELA DEL 26.09.1994.

Residua una condanna, sospesa senza menzione, a 10 mesi per “falso ideologico” MAI DA ME COMMESSO! (Mi verrà reso noto da un legale che la condanna é il risultato di un accordo fra il mio legale di allora e l’allora avv.to della amministrazione  (al tempo Presidente dell’ordine provinciale degli avvocati).

Terminato il giudizio penale  che aveva giustificato la adozione delle sospensioni cautelari, chiedo, ad inizio febbraio 2001,  il ripristino del RAPPORTO DI SERVIZIO.

Il giorno 08.03.2001, sempre la stessa Sindaco della Amministrazione che mi aveva ingiustamente denunciato e sospeso per oltre sei anni dal servizio, mi fa notificare un ATTO DI SOSPENSIONE DISCIPLINARE PER  atto di sospensione disciplinare per 30 giorni, steso dalla dirigente del personale Bocchio che aveva omesso la contestazione di addebiti ordinata dal Sindaco il 19.19.1999, ADOTTATO AI SENSI DELL’ART. 27 DEL CCNL 1994-1997  IN VIOLAZIONE DELL’ART. 25, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE, DELL’ART. 11 DELLE PRELEGGI E DELL’ART. 46 DELLO STESSO CCNL 1994-1997, SENZA INDICARE ADDEBITI DISCIPLINARI SPECIFICI e con invito a presentarmi per “sentirmi a mia discolpa”.

Il 07.04.2001, nonostante il parere contrario dell’allora Segretario generale,  il Sindaco firma  l’atto di recesso predisposto dalla Bocchio (l’atto é stato steso su carta intestata dell’ufficio personale).

il 20.11.2008 la CORTE DI APPELLO di Torino, dopo vicende in primo grado che hanno coperto di sterco i giudici del lavoro che se ne sono occupati, HA ANNULLATO L’ATTO DI RECESSO E CONDANNATO IL COMUNE DI ALESSANDRIA A PAGARE LE RETRIBUZIONI DALLA DATA DEL RECESSO (NON DI FIRMA DELL’ATTO MA DI DECORRENZA DELLA PRIMA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL 9.11.1994) SINO ALLA DATA DEL RIPRISTINO DEL RAPPORTO (di servizio ndt) MAI, SINO AD OGGI, RIPRISTINATO.

Il mese prima della pronuncia della sentenza di annullamento dell’atto di recesso la Corte Costituzionale aveva stabilito, con la pronuncia n. 351 del 28.10.2008, che, in caso di annullamento dell’atto di recesso irrogato illegittimamente ad un dirigente pubblico assunto a tempo indeterminato, AL DIRIGENTE SPETTA LA TUTELA RIPRISTINATORIA e non solo la tutela risarcitoria (GIURIS02).

Il “Risarcimento per equivalente” consiste nel pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma di denaro. La Corte  costituzionale, con la sua  PRONUNCIA N. 351 DEL 26.10.2008 ESCLUDE CHE IL SOLO RISTORO ECONOMICO SIA ATTO A SANARE IL TORTO SUBITO (GIURIS02).

Sul diritto al   ripristino del rapporto di servizio, in assenza di sentenza di cessazione del rapporto di lavoro da parte del Giudice Ordinario  ed in omissione di atto di recesso da parte della Amministrazione civica, dopo la sentenza N. 1193/08, quanto contenuto  in giuris02 basta A cONFERMARE IL DIRITTO  A PROSEGUIRE  PER UN BIENNIO IL SERViZIO (sino al 30/06/2009) per AMMISSIONE DELLA STESSA GIUDICE LIPPI CHE IN SENTENZA SCRIVE: “Se Pasino ne avesse fatto richiesta entro … NE AVREBBE AVUTO  DIRITTO.“.

La richiesta è  stata fatta ed è contenuta nella  raccomandata a firma mia e dell’avvocato Lessio del 27/11/2008 IGNORATA E SEMPRE NASCOSTA DALLA BOCCHIO in primis!

 

(continua)

Vin- agg-20231030