PERCHE’ IL SINDACO E’ RESPONSABILE DEI COMPORTAMENTI CONTRARI A LEGITTIMITA’ DEI DIRIGENTI?

DOVERE DI ADOZIONE DI ATTI DI INDIRIZZO (ART. 50 TUEL) E POTERE DI SURROGA (ART. 108 TUEL) DEL SINDACO

L’art. 50 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), D.Lgs. n. 267/2000)  prevede che il Sindaco ADOTTI  ATTI DI INDIRIZZO nei confronti dei dirigenti incaricati della gestione dei servizi. comunali E SOVRAINTENDA ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI D’UFFICIO.

Art. 50

Competenze del sindaco e del presidente della provincia
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
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10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali  e  quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagii articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

Il Sindaco ha il potere di surroga dei Dirigenti  in caso di omissione di atti d’ufficio.

L’articolo 50 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), D.Lgs. n. 267/2000, conferisce al Sindaco la potestà di sostituirsi ai dirigenti in caso di inerzia.

In particolare, il comma 4 dell’articolo 50 implica  che:

“In caso di inerzia del dirigente, il Sindaco diffida lo stesso a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina un sostituto per il compimento dell’atto.”

Quindi, il Sindaco può attivare il potere di surroga in presenza di:

  • Inerzia: Mancanza di qualsiasi atto da parte del Dirigente.
  • Rifiuto: Rifiuto esplicito del Dirigente a compiere l’atto.
  • Ritardo ingiustificato: Ritardo eccessivo e non giustificato nel compimento dell’atto.

Prima di attivare la surroga, il Sindaco deve:

  • Diffidare il Dirigente a provvedere: Inviare una comunicazione formale al Dirigente, invitandolo a compiere l’atto entro un termine specifico.
  • Attendere il termine per l’adempimento: Concedere al Dirigente il tempo necessario per adempiere alle sue funzioni.

Se il Dirigente non provvede neanche entro il termine assegnato, il Sindaco può:

  • Nominare un sostituto: Incaricare un altro soggetto, interno o esterno all’ente, di compiere l’atto omesso.
  • Provvedere direttamente: Assumere in prima persona la responsabilità di compiere l’atto.

L’esercizio del potere di surroga da parte del Sindaco è un atto amministrativo.

Pertanto, è soggetto a controllo di legittimità da parte degli organi competenti.

Inoltre, il Dirigente può impugnare il provvedimento di surroga dinanzi al giudice amministrativo.

In sintesi, il potere di surroga rappresenta uno strumento importante a disposizione del Sindaco per garantire l’efficienza dell’amministrazione comunale e il rispetto delle leggi.

L’art. 2 comma 9-bis della legge 241/1990 (introdotto dall’art. 1 comma 1 legge n. 35 del 2012, modificato dall’art. 13 comma 1 legge n. 134 del 2012 e più recentemente dal D.L. 77 del 31.05.2021) stabilisce che L’organo di governo individua un soggetto nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria”.

Il successivo comma 9-ter stabilisce che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Pertanto, in caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento, il privato può attivare il potere sostitutivo, richiedendo l’intervento del soggetto a cui è stato attribuito.

L’esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, mediante richiesta indirizzata al titolare del potere e inviata con le seguenti modalità:

Art. 147

(Tipologia dei controlli interni).
1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato

((nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni))

, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente; (83)

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente.
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
4. Nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

 

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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha disposto (con l’art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, “ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi”.