DOVERE DI ADOZIONE DI ATTI DI INDIRIZZO (ART. 50 TUEL) E POTERE DI SURROGA (ART. 108 TUEL) DEL SINDACO
L’art. 50 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), D.Lgs. n. 267/2000) prevede che il Sindaco ADOTTI ATTI DI INDIRIZZO nei confronti dei dirigenti incaricati della gestione dei servizi. comunali E SOVRAINTENDA ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI D’UFFICIO.
Art. 50
Il Sindaco ha il potere di surroga dei Dirigenti in caso di omissione di atti d’ufficio.
L’articolo 50 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), D.Lgs. n. 267/2000, conferisce al Sindaco la potestà di sostituirsi ai dirigenti in caso di inerzia.
In particolare, il comma 4 dell’articolo 50 implica che:
“In caso di inerzia del dirigente, il Sindaco diffida lo stesso a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina un sostituto per il compimento dell’atto.”
Quindi, il Sindaco può attivare il potere di surroga in presenza di:
- Inerzia: Mancanza di qualsiasi atto da parte del Dirigente.
- Rifiuto: Rifiuto esplicito del Dirigente a compiere l’atto.
- Ritardo ingiustificato: Ritardo eccessivo e non giustificato nel compimento dell’atto.
Prima di attivare la surroga, il Sindaco deve:
- Diffidare il Dirigente a provvedere: Inviare una comunicazione formale al Dirigente, invitandolo a compiere l’atto entro un termine specifico.
- Attendere il termine per l’adempimento: Concedere al Dirigente il tempo necessario per adempiere alle sue funzioni.
Se il Dirigente non provvede neanche entro il termine assegnato, il Sindaco può:
- Nominare un sostituto: Incaricare un altro soggetto, interno o esterno all’ente, di compiere l’atto omesso.
- Provvedere direttamente: Assumere in prima persona la responsabilità di compiere l’atto.
L’esercizio del potere di surroga da parte del Sindaco è un atto amministrativo.
Pertanto, è soggetto a controllo di legittimità da parte degli organi competenti.
Inoltre, il Dirigente può impugnare il provvedimento di surroga dinanzi al giudice amministrativo.
In sintesi, il potere di surroga rappresenta uno strumento importante a disposizione del Sindaco per garantire l’efficienza dell’amministrazione comunale e il rispetto delle leggi.
L’art. 2 comma 9-bis della legge 241/1990 (introdotto dall’art. 1 comma 1 legge n. 35 del 2012, modificato dall’art. 13 comma 1 legge n. 134 del 2012 e più recentemente dal D.L. 77 del 31.05.2021) stabilisce che “L’organo di governo individua un soggetto nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria”.
Il successivo comma 9-ter stabilisce che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.”
Pertanto, in caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento, il privato può attivare il potere sostitutivo, richiedendo l’intervento del soggetto a cui è stato attribuito.
L’esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, mediante richiesta indirizzata al titolare del potere e inviata con le seguenti modalità:
Art. 147
d) verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato
, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente; (83)
5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.