IL SETTORE “STRATEGICO” DEL COMUNE DI ALESSANDRIA.

IL SETTORE “STRATEGICO” DEL COMUNE DI ALESSANDRIA.

Credete sia un settore pianificazione?

Sbagliato!

Leggete ed ascoltate!

PARTE PRIMA

La Corte di appello di Torino HA DICHIARATO, con sentenza n. 1193/2008 del 20.11.2008 munita di formula di immediata esecutività, ILLEGITTIMO ED ANNULLATO L’ATTO DI RECESSO CHE, NONOSTANTE IL PARERE CONTRARIO DEL SEGRETARIO GENERALE BORLA, la Sindaco di Alessandria, HA ADOTTATO il 7.04.2001.

L’atto di recesso era stato adottato dopo due sospensioni cautelari (una quinquennale discrezionale e l’altra facoltativa sino al termine del giudizio penale), irrogate il 09.11.1994 ed il 19.10.1999 ai sensi del dPR 3/1957.

Le sospensioni cautelari erano state motivate dal rinvio a giudizio penale con atti istruiti da un Procuratore politicizzato e da una ordinanza del 26.09.1994 firmata da un GIP che poi ha fatto da Presidente del collegio penale giudicante di primo grado.

Il rinvio a giudizio é stato deciso a seguito delle accuse formulate da un amministratore comunale nel 1994 in collaborazione con un ”confidente dei carabinieri ex Giovane italia”.

Le accuse del 1994 sono risultate tutte infondate all’esito giudiziale del 30.01.2001.

Per Giurisprudenza unanime l’annullamento dell’atto di recesso irrogato ad un dirigente pubblico assunto a tempo indeterminato RIPRISTINA EX TUNC IL RAPPORTO DI LAVORO FONDAMENTALE DEL DIRIGENTE CON L’OBBLIGO, IN CAPO ALLA AMMINISTRAZIONE, DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO RIVESTITO PRIMA DEL RECESSO E DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA PREGRESSA PER TUTTO IL TEMPO TRASCORSO FUORI SERVIZIO.

Nonostante la mia raccomandata, con richiesta di ripristino del rapporto DI SERVIZIO, inviata il 27.11.2008 al Sindaco ed alla dirigente del personale con allegato il dispositivo della sentenza munito di formula di immediata esecutività, i destinatari hanno IGNORATO (E NASCOSTO) LA RACCOMANDATA, SONO RIMASTI INERTI ED HANNO OMESSO DI OTTEMPERARE CAGIONANDOMI UN DANNO ENORME E PERMANENTE.

Nell’aprile del 2009 la Amministrazione ha fatto ricorso alla Corte di cassazione per l’annullamento della sentenza n. 1193/2008 e nel corso dell’anno ha richiesto per due volte alla Corte di appello di Torino la sospensione della immediata esecutività.

La Corte di appello di Torino ha respinto entrambe le richieste e la Amministrazione ha continuato ad inottemperare.

Il 3.12.2009 ho presentato denuncia-querela alla Procura della Repubblica che ha inviato la PG il 10.03.2010.

Il Segretario generale dr. Tumminello mi ha convocato per comunicarmi, in presenza del dirigente delle finanze Zaccone, che avrebbe adottato una prima determinazione di ottemperanza nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’epoca.

Alla data della pronuncia della sentenza n. 1193/2008 erano:

Sindaco FABBIO Piercarlo,

Segretario generale TUMMINELLO Antonio,

Dirigente del personale BOCCHIO Orietta,

Dirigente delle finanze ZACCONE Antonello.

Nel giugno del 2008 la amministrazione aveva istituito la nuova “Avvocatura comunale” considerata dal Sindaco “SETTORE STRATEGICO” e la Bocchio ha lasciato la direzione del personale e ne é divenuta la dirigente dal 01.12.2008.

Dopo il mio colloquio con il Segretario generale il dott. Tumminello ha comunicato alla Procura che “stava ottemperando”, ha chiesto parere alla Bocchio per il calcolo che l’ufficio stipendi diretto da PINO Antonio doveva fare ed il direttore delle finanze “ha prosciugato” il capitolo della neo-costituita avvocatura per finanziare la determina del Segretario generale.

Il Segretario generale Tumminello ha steso la determina n. 772/2010 con la quale ha ricostruito la mia carriera pregressa LIMITANDO IL RISTORO ECONOMICO E GIURIDICO A SOLO 6 ANNI A FRONTE DEI QUASI 15 DOVUTI.

La determina n. 772/2010 liquida agli enti ed a me complessivamente 458.957,18 euro PER 6 ANNI E 2 MESI DAL 07.04.2001 AL 30.06.2007 (70.000 euro lordi per ogni anno) QUANDO BOCCHIO E COMPAGNI DAL 2008 AL 2011 SI SONO LIQUIDATI STIPENDI ANNUI LORDI DI IMPORTO DOPPIO!

Ad inizio giugno 2010 la Procura ha “chiuso le indagini” mentre la Bocchio ha cominciato a “tessere relazioni” con gli avvocati della città,

CHI HA TELEFONATO AGLI AVVOCATI CHE MI AVEVANO TUTELATO IN PRIMO GRADO CON SOCCOMBENZA PER INVITARLI A PIGNORARMI LE SOMME CHE TUMMINELLO MI STAVA ASSEGNANDO?

L’anno dopo, il 14.07.2011 la Corte di cassazione ha respinto il ricorso della Amministrazione comunale e RESO DEFINITIVA LA SENTENZA N. 1193/2008 con la pubblicazione il 25.07.2011 della sentenza n. 16190/2011.

Il segretario Tumminello ha disposto il pagamento delle spese con determina di liquidazione a mio nome e la Bocchio ha telefonato al mio avvocato di Roma, già pagato anticipatamente da me, per comunicargli che gli avrebbe fatto il pagamento delle spese liquidate in sentenza ed ha FATTO MODIFICARE IL BENEFICIARIO DEL BONIFICO.

Ad inizio novembre la Bocchio, mi scrive: “NULLA LE E’ PIU’ DOVUTO”!.

L’anno dopo, con la elezione della Sindaco Rossa Rita, la vertenza ha assunto toni Kafkiani!

Vin-20240413 – continua

LA INOTTEMPERANZA PERVICACE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALESSANDRIA ALLA SENTENZA N. 1193/2008 PRONUNCIATA DALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO

LA SENTENZA N, 1193/2008 DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO:

UNA SENTENZA INOTTEMPERATA.

Articolo sul blog dell’11.04.2024

PARTE PRIMA

Il 20 novembre 2008 la Corte di Appello di Torino ha pronunciato la sentenza n. 1193/2008 con la quale ” …in accoglimento della domanda principale, ANNULLA L’ATTO DI RECESSO E CONDANNA IL COMUNE DI ALESSANDRIA A PAGARELE RETRIBUZIONI DALLA DATA DEL RECESSO, SINO ALLA DATA DEL RIPRISTINO DEL RAPPORTO, CON INTERESSI”.

Ad inizio 1993, a causa del conflitto fra i partiti della coalizione che aveva governato il Comune, il Prefetto ha nominato Commissario il dott. Cosimo Macrì.

Io avevo vinto nel 1977 il concorso pubblico per titoli ed esami per il posto a capo del Centro Elaborazione Dati (CED) ed ero stato immesso in ruolo a tempo indeterminato dal 01.12.1977.

Nel gennaio 1993 Alessandria era considerata la terza città in Italia ad aver costruito archivi centralizzati ed integrati in una visione comune ai servizi con accesso distribuito da terminali sparsi sul territorio, nei quartieri, in questura ed in prefettura.

Nei mesi di quel 1993 il Commissario istituì il Comitato dei dirigenti apicali ed il comitato ristrutturò la organizzazione comunale adeguandola alla normativa che negli anni 90 aveva introdotto la separazione fra i poteri di indirizzo e controllo spettanti alla politica ed i poteri di gestione spettanti alla burocrazia.

Nel novembre del 1993 venne eletta una nuova amministrazione con le modalità introdotte dalla L. 81/1993 (elezione diretta del Sindaco).

Alcuni esponenti della nuova amministrazione mi convocarono il 13.01.1994 per chiedermi di “partecipare a merende” o, in alternativa, lasciare la direzione del CED e ritirarmi a scrivere progetti all’Ufficio Studi, programmazione e statistica”; avrei continuato a percepire lo stipendio di fine mese “senza problemi”.

Avevo, quel gennaio, 51 anni compiuti e per eredità familiare avevo sempre lavorato con passione in modo etico ed imparziale consapevole del ruolo che la legge aveva sancito di DIRIGENTE GARANTE DELLA RISPONDENZA ALLE NORME DELL’OPERATO DELLA POLITICA NEL SETTORE DELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

Rifiutai la proposta precisando che dal 1990 i RUOLI ERANO STATI DISTINTI ed alla Amministrazione spettava il compito di FORNIRE INDIRIZZI per il raggiungimento dei quali avrei fatto programmi e messo in atto azioni per raggiungerli. Alla Amministrazione spettava (e spetta ancora oggi) il controllo delle scelte e NON LA SCELTA.

Segretario generale e comitato dei dirigenti mi supportarono anche quando la Amministrazione mi accusò ingiustamente di aver favorito una cooperativa di registrazione dati formata da 197 giovani Alessandrini preferendola ad una ditta di Torino più onerosa e “vicina” al potere politico:

Quelli del 1994 furono mesi di conflitto continuo; a febbraio una “ricognizione dei sistemi informatico ed informativo si risolse in un riconoscimento di eccellenza del mio operato; a maggio una contestazione di addebiti per i fatti TOSAP diede avvio ad un procedimento disciplinare; fra giugno e luglio venne disposto il mio trasferimento dal 01.09.1994, “come promozione”, all’ufficio Studi, programmazione e statistica”; il 26.09.1994 un procuratore politicizzato stese gli atti solo sulle denunce della amministrazione ed un GIP, ex lotta continua, mi rinviò a giudizio penale; il 6.11.1994 le acque del Tanaro invasero la città, provocando 16 morti e distruggendo il sistema informatico centrale posto al piano interrato del palazzo comunale.

La mattina del 6 avevo fatto prelevare una copia degli archivi dalla cassaforte del CED e la avevo messa al sicuro nei nuovi uffici da me diretti posti al terzo piano del palazzo comunale.

Il 07.11.1994 Vicesindaco e Segretario generale hanno indetto una riunione del Comitato dei dirigenti proponendomi di assumere l’incarico di coordinatore delle opere diricostruzione post alluvione.

La riunione venne interrotta dall’amministratore che “voleva fare affari” ed a fronte dell’alterco sorto fra il Vicesindaco ed il collega “principale finanziatore della campagna elettorale del Sindaco” il Segretario generale sciolse la riunione senza decisioni finali.

Il pomeriggio del 9.11.1994 mi venne stato notificato l’atto di sospensione cautelare quinquennale “discrezionale” , steso dalla Segreteria generale, motivato dal rinvio a giudizio penale del 26.09.1994, adottato ai sensi dell’art. 91, comma 1, PARTE PRIMA del d.P.R. 3/1957.

Il Sindaco ha pagato il debito al suo finanziatore con la mia “rimozione provvisoria” dalla scena.

L’anno dopo il CED e l’ufficio Studi, programmazione e statistica sono stati soppressi, e solo nel 1998 IL CED verrà ricostituito per venire esternalizzato nel 2008.

Nella imminenza della scadenza della sospensione cautelare quinquennale la Sindaco adottò, il 19.10.1999, un secondo provvedimento di sospensione cutelare di tipo facoltativo, steso sempre dalla Segreteria generale ai sensi dell’art. 92, comma 1, del d.P.R. 3/1957.

Nell’atto di sospensione facoltativa del 19.10.1999 si dava mandato al dirigente del personale (alla data BOCCHIO Orietta) di elevare contestazione di addebiti disciplinari COME DISPOSTO DAL COMMA 2 dello stesso art. 92 del d.P.R. 3/1957.

LA CONTESTAZIONE ORDINATA DAL SINDACO E DISPOSTA DALLA LEGGE VENNE OMESSA.

Nel 2000 terminano con la mia assoluzione in Corte dei conti i 3 processi avviati a seguito delle denunce del1994 ed il Segretario generale propone al Sindaco la chiusura, senza irrogazione di addebiti, del procedimento disciplinare avviato nel maggio 1994 per la vicenda TOSAP.

Il 30.01.2001 termina in Corte di cassazione il processo penale con assoluzione da tutte le denunce inoltratealla Procura dalla Amministrazione nel 1994.

Nel febbraio faccio domanda di RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI SERVIZIO e la dirigente del personale IN OMISSIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 2 DELL’ART. 92 DEL d.P.R. 3/1957 stende e fa firmare dalla Sindaco il 07.03.2001, atto di sospensione disciplinare per 30 giorni, ai sensi dell’art. 27 del CCNL con contestuale invito per sentirmi a mia discolpa:

il 20.03.2001, dopo la audizione il Segretario generale Borla esprimerà PARERE NEGATIVO ALLA ADOZIONE DI UN IPOTIZZATO ATTO DI RECESSO.

La dirigente del personale Bocchio Orietta stende e fa firmare dal Sindaco il 06.04.2001 ATTO DI RECESSO “per giusta causa”.

Il10.06.2001 sempre la Bocchio adotterà determina di “ristoro economico e giuridico” PER I SOLI 30 GIORNI DI SOSPENSIONE DISCIPLINARE OMETTENDO IL PERIODO DAL 10.11.1994 AL 07.03.2001!

Nella determina la Bocchio si arrogherà anche il POTERE DI PRIVARMI DELLA INDENNITA’ DI POSIZIONE SPETTANTE AI SENSI DEL COMMA 2, ART. 92 DEL p-D-R. 3/1957 con abuso di potere ed in danno enorme e PRMANENTE alla mia famiglia, a me ed alla popolazione (omesso versamento all’erario ed agli enti di assistenza e previdenza).

Dopo la soccombenza in giudizi di primo grado durati dal 2001 al 2007, mentre il rapporto giuridico di lavoro era quiescente, ho fatto il versamento di contributi volontari per raggiungere il minimo di anzianità per fare domanda all’INPDAP di concessione della pensione.

Poichè ik rapporto di lavoroera in stato di interruzione per effetto della esistenza giuridica dell’atto di recesso l’INPDAP mi ha concesso la pensione a decorrere dal 01.05.2007,

A settembre 2007, dopo la concessione della pensione, HO FATTO RICORSO con richiesta di annullamento dell’atto di recesso ad un collegio della Corte di appello di Torino presieduto da un MAGISTRATO COLTO ED INDIPENDENTE CHE NELLA UDIENZA DEL 20.11.2008 HA PRONUNCIATO LA SENTENZA N. 1193/2008 MUNITA DI FORMULA DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ CON LA QUALE HA DISPOSTO: “…in assorbimento di ogni altra domanda accoglie la domanda principale, ANNULLA L’ATTO DI RECESSO e condanna il Comune di Alessandria a pagare le retribuzioni dalla data del recesso sino alla data di ripristino del rapporto, con interessi”.

Con raccomandata del 27.11.2008, A FRONTE DEL RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI LAVORO CONSEGUENTE ALL’ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI RECESSO, HO CHIESTO IL RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI SERVIZIO INVIANDO COPIA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA MUNITO DI FORMULA DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’.

LA AMMINISTRAZIONE HA IGNORATO LA RACCOMANDATA REPERIBILE AL PROTOCOLLO GENERALE

continua

 

LA SENTENZA N, 1193/2008 DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO: UNA SENTENZA INOTTEMPERATA.

LA SENTENZA N, 1193/2008 DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO:

UNA SENTENZA INOTTEMPERATA.

Articolo sul blog dell’11.04.2024

PARTE PRIMA

Il 20 novembre 2008 la Corte di Appello di Torino ha pronunciato la sentenza n. 1193/2008 con la quale ” …in accoglimento della domanda principale, ANNULLA L’ATTO DI RECESSO E CONDANNA IL COMUNE DI ALESSANDRIA A PAGARELE RETRIBUZIONI DALLA DATA DEL RECESSO, SINO ALLA DATA DEL RIPRISTINO DEL RAPPORTO, CON INTERESSI”.

Ad inizio 1993, a causa del conflitto fra i partiti della coalizione che aveva governato il Comune, il Prefetto ha nominato Commissario il dott. Cosimo Macrì.

Io avevo vinto nel 1977 il concorso pubblico per titoli ed esami per il posto a capo del Centro Elaborazione Dati (CED) ed ero stato immesso in ruolo a tempo indeterminato dal 01.12.1977.

Nel gennaio 1993 Alessandria era considerata la terza città in Italia ad aver costruito archivi centralizzati ed integrati in una visione comune ai servizi con accesso distribuito da terminali sparsi sul territorio, nei quartieri, in questura ed in prefettura.

Nei mesi di quel 1993 il Commissario istituì il Comitato dei dirigenti apicali ed il comitato ristrutturò la organizzazione comunale adeguandola alla normativa che negli anni 90 aveva introdotto la separazione fra i poteri di indirizzo e controllo spettanti alla politica ed i poteri di gestione spettanti alla burocrazia.

Nel novembre del 1993 venne eletta una nuova amministrazione con le modalità introdotte dalla L. 81/1993 (elezione diretta del Sindaco).

Alcuni esponenti della nuova amministrazione mi convocarono il 13.01.1994 per chiedermi di “partecipare a merende” o, in alternativa, lasciare la direzione del CED e ritirarmi a scrivere progetti all’Ufficio Studi, programmazione e statistica”; avrei continuato a percepire lo stipendio di fine mese “senza problemi”.

Avevo, quel gennaio, 51 anni compiuti e per eredità familiare avevo sempre lavorato con passione in modo etico ed imparziale consapevole del ruolo che la legge aveva sancito di DIRIGENTE GARANTE DELLA RISPONDENZA ALLE NORME DELL’OPERATO DELLA POLITICA NEL SETTORE DELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

Rifiutai la proposta precisando che dal 1990 i RUOLI ERANO STATI DISTINTI ed alla Amministrazione spettava il compito di FORNIRE INDIRIZZI per il raggiungimento dei quali avrei fatto programmi e messo in atto azioni per raggiungerli. Alla Amministrazione spettava (e spetta ancora oggi) il controllo delle scelte e NON LA SCELTA.

Segretario generale e comitato dei dirigenti mi supportarono anche quando la Amministrazione mi accusò ingiustamente di aver favorito una cooperativa di registrazione dati formata da 197 giovani Alessandrini preferendola ad una ditta di Torino più onerosa e “vicina” al potere politico:

Quelli del 1994 furono mesi di conflitto continuo; a febbraio una “ricognizione dei sistemi informatico ed informativo si risolse in un riconoscimento di eccellenza del mio operato; a maggio una contestazione di addebiti per i fatti TOSAP diede avvio ad un procedimento disciplinare; fra giugno e luglio venne disposto il mio trasferimento dal 01.09.1994, “come promozione”, all’ufficio Studi, programmazione e statistica”; il 26.09.1994 un procuratore politicizzato stese gli atti solo sulle denunce della amministrazione ed un GIP, ex lotta continua, mi rinviò a giudizio penale; il 6.11.1994 le acque del Tanaro invasero la città, provocando 16 morti e distruggendo il sistema informatico centrale posto al piano interrato del palazzo comunale.

La mattina del 6 avevo fatto prelevare una copia degli archivi dalla cassaforte del CED e la avevo messa al sicuro nei nuovi uffici da me diretti posti al terzo piano del palazzo comunale.

Il 07.11.1994 Vicesindaco e Segretario generale hanno indetto una riunione del Comitato dei dirigenti proponendomi di assumere l’incarico di coordinatore delle opere diricostruzione post alluvione.

La riunione venne interrotta dall’amministratore che “voleva fare affari” ed a fronte dell’alterco sorto fra il Vicesindaco ed il collega “principale finanziatore della campagna elettorale del Sindaco” il Segretario generale sciolse la riunione senza decisioni finali.

Il pomeriggio del 9.11.1994 mi venne stato notificato l’atto di sospensione cautelare quinquennale “discrezionale” , steso dalla Segreteria generale, motivato dal rinvio a giudizio penale del 26.09.1994, adottato ai sensi dell’art. 91, comma 1, PARTE PRIMA del d.P.R. 3/1957.

Il Sindaco ha pagato il debito al suo finanziatore con la mia “rimozione provvisoria” dalla scena.

L’anno dopo il CED e l’ufficio Studi, programmazione e statistica sono stati soppressi, e solo nel 1998 IL CED verrà ricostituito per venire esternalizzato nel 2008.

Nella imminenza della scadenza della sospensione cautelare quinquennale la Sindaco adottò, il 19.10.1999, un secondo provvedimento di sospensione cutelare di tipo facoltativo, steso sempre dalla Segreteria generale ai sensi dell’art. 92, comma 1, del d.P.R. 3/1957.

Nell’atto di sospensione facoltativa del 19.10.1999 si dava mandato al dirigente del personale (alla data BOCCHIO Orietta) di elevare contestazione di addebiti disciplinari COME DISPOSTO DAL COMMA 2 dello stesso art. 92 del d.P.R. 3/1957.

LA CONTESTAZIONE ORDINATA DAL SINDACO E DISPOSTA DALLA LEGGE VENNE OMESSA.

Nel 2000 terminano con la mia assoluzione in Corte dei conti i 3 processi avviati a seguito delle denunce del1994 ed il Segretario generale propone al Sindaco la chiusura, senza irrogazione di addebiti, del procedimento disciplinare avviato nel maggio 1994 per la vicenda TOSAP.

Il 30.01.2001 termina in Corte di cassazione il processo penale con assoluzione da tutte le denunce inoltratealla Procura dalla Amministrazione nel 1994.

Nel febbraio faccio domanda di RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI SERVIZIO e la dirigente del personale IN OMISSIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 2 DELL’ART. 92 DEL d.P.R. 3/1957 stende e fa firmare dalla Sindaco il 07.03.2001, atto di sospensione disciplinare per 30 giorni, ai sensi dell’art. 27 del CCNL con contestuale invito per sentirmi a mia discolpa:

il 20.03.2001, dopo la audizione il Segretario generale Borla esprimerà PARERE NEGATIVO ALLA ADOZIONE DI UN IPOTIZZATO ATTO DI RECESSO.

La dirigente del personale Bocchio Orietta stende e fa firmare dal Sindaco il 06.04.2001 ATTO DI RECESSO “per giusta causa”.

Il10.06.2001 sempre la Bocchio adotterà determina di “ristoro economico e giuridico” PER I SOLI 30 GIORNI DI SOSPENSIONE DISCIPLINARE OMETTENDO IL PERIODO DAL 10.11.1994 AL 07.03.2001!

Nella determina la Bocchio si arrogherà anche il POTERE DI PRIVARMI DELLA INDENNITA’ DI POSIZIONE SPETTANTE AI SENSI DEL COMMA 2, ART. 92 DEL p-D-R. 3/1957 con abuso di potere ed in danno enorme e PRMANENTE alla mia famiglia, a me ed alla popolazione (omesso versamento all’erario ed agli enti di assistenza e previdenza).

Dopo la soccombenza in giudizi di primo grado durati dal 2001 al 2007, mentre il rapporto giuridico di lavoro era quiescente, ho fatto il versamento di contributi volontari per raggiungere il minimo di anzianità per fare domanda all’INPDAP di concessione della pensione.

Poichè ik rapporto di lavoroera in stato di interruzione per effetto della esistenza giuridica dell’atto di recesso l’INPDAP mi ha concesso la pensione a decorrere dal 01.05.2007,

A settembre 2007, dopo la concessione della pensione, HO FATTO RICORSO con richiesta di annullamento dell’atto di recesso ad un collegio della Corte di appello di Torino presieduto da un MAGISTRATO COLTO ED INDIPENDENTE CHE NELLA UDIENZA DEL 20.11.2008 HA PRONUNCIATO LASENTENZA N. 1193/2008 MUNITADI FORMULA DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ CHE HA DISPOSTO: “…in assorbimento di ogni altra domanda accoglie la domanda principale, ANNULLA L’ATTO DI RECESSO e condanna il Comune di Alessandria a pagare le retribuzioni dalla data del recesso sino alla data di ripristino del rapporto, con interessi”.

Con raccomandata del 27.11.2008, A FRONTE DEL RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI LAVORO CONSEGUENTE ALL’ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI RECESSO, HO CHIESTO IL RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI SERVIZIO INVIANDO COPIA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA MUNITO DI FORMULA DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’.

LA AMMINISTRAZIONE HA IGNORATO LA RACCOMANDATA REPERIBILE AL PROTOCOLLO GENERALE

 

 

Il Consiglio di Stato e la sentenza 5270/2023. La Amministrazione civica alessandrina ha eluso e continua ad eludere la pronuncia di una sentenza definitiva del giudice del lavoro della quale ho sempre interrotto la prescrizione.

Con sentenza del 22 maggio 2023 il Consiglio di Stato ha precisato la nozione di inottemperanza a sentenza definitivamente esecutiva della quale cito la massima conseguente:

“L’inottemperanza al giudicato sussiste non solo in caso di totale inerzia della p.a. ma anche quando quest’ultima tenga comportamenti parzialmente esecutivi del giudicato, ovvero solo formalmente tali, che ne costituiscono nella sostanza un’elusione, piuttosto che una violazione; pertanto, deve ritenersi inottemperante il comune che, dopo essere rimasto inerte per anni, riavvia da capo l’istruttoria di un procedimento, senza tenere conto né delle precedenti produzioni documentali, né delle risultanze”

Nella motivazione di fatto e di diritto viene precisato che:

L. 241/90 art. 21 novies – La violazione di legge di un atto rileva in termini di illegittimità dell’atto.

La Amministrazione civica alessandrina sostiene OGGI che la determina n. 772/2010 (e quelle “correttive” di periodi, di interessi e di importi) costituisce ottemperanza alla sentenza n. 1193/2008! Il dott. Tumminello ha steso le determinazioni COME ATTI  DI  INIZIO DELLA OTTEMPERANZA PER DIMOSTRARE,  NEL MAGGIO GIUGNO 2010,  ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA CHE STAVA OTTEMPERANDO . 

Quando ne ha deciso il completamento NEL LUGLIO 2012 la Sindaco pro tempore ROSSA Rita lo ha sostituito!

La determina 772/2010 VIOLA LA LEGGE ED IN PARTICOLARE VIOLA IL DISPOSTO DI CUI  AL D.P.R. 3/1957, ART. 92, COMMA 2,  PER CUI COME PUO’ LA AMMINISTRAZIONE IN CARICA CONSIDERARE DI AVER OTTEMPERATO ALLA SENTENZA N. 1193/2008 AVENDO LA AMMINISTRAZIONE ADOTTATO UNA DETERMINA DI OTTEMPERANZA LIMITATA, IN VIOLAZIONE DI LEGGE E PERTANTO ILLEGITTIMA?

Il CALCAGNI AFFERMA IL FALSO NELLE SUE LETTERE del 10.03.2023, del 04.05.2023 e del  06.05.2023  E LA BOCCHIO RESTA, NELLA SUA DOPPIA VESTE DI DIRIGENTE DEL PERSONALE E DI SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONE, ANCORA INERTE ANCHE DOPO LA MIA ISTANZA DEL 13 FEBBRAIO 2024!

HO FATTO RICORSO AMMINISTRATIVO IL 24.03.2024 ALLA ECCELLENTISSIMA SIG,RA PREFETTO!

DEPOSITERO’ DENUNCIA PENALE CONTRO  LA AMMINISTRAZIONE (E TUTTE QUELLE PRECEDENTI) PER OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO DOVUTI LA CUI OMISSIONE HA CAUSATO E CONTINUA A CAUSARE UN DANNO INGENTE ALLA COLLETTIVITA’ ED A ME.

Vin.  20240329

PERCHE’ IL SINDACO E’ RESPONSABILE DEI COMPORTAMENTI CONTRARI A LEGITTIMITA’ DEI DIRIGENTI?

DOVERE DI ADOZIONE DI ATTI DI INDIRIZZO (ART. 50 TUEL) E POTERE DI SURROGA (ART. 108 TUEL) DEL SINDACO

L’art. 50 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), D.Lgs. n. 267/2000)  prevede che il Sindaco ADOTTI  ATTI DI INDIRIZZO nei confronti dei dirigenti incaricati della gestione dei servizi. comunali E SOVRAINTENDA ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI D’UFFICIO.

Art. 50

Competenze del sindaco e del presidente della provincia
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
::: omissis …
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali  e  quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagii articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

Il Sindaco ha il potere di surroga dei Dirigenti  in caso di omissione di atti d’ufficio.

L’articolo 50 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), D.Lgs. n. 267/2000, conferisce al Sindaco la potestà di sostituirsi ai dirigenti in caso di inerzia.

In particolare, il comma 4 dell’articolo 50 implica  che:

“In caso di inerzia del dirigente, il Sindaco diffida lo stesso a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina un sostituto per il compimento dell’atto.”

Quindi, il Sindaco può attivare il potere di surroga in presenza di:

  • Inerzia: Mancanza di qualsiasi atto da parte del Dirigente.
  • Rifiuto: Rifiuto esplicito del Dirigente a compiere l’atto.
  • Ritardo ingiustificato: Ritardo eccessivo e non giustificato nel compimento dell’atto.

Prima di attivare la surroga, il Sindaco deve:

  • Diffidare il Dirigente a provvedere: Inviare una comunicazione formale al Dirigente, invitandolo a compiere l’atto entro un termine specifico.
  • Attendere il termine per l’adempimento: Concedere al Dirigente il tempo necessario per adempiere alle sue funzioni.

Se il Dirigente non provvede neanche entro il termine assegnato, il Sindaco può:

  • Nominare un sostituto: Incaricare un altro soggetto, interno o esterno all’ente, di compiere l’atto omesso.
  • Provvedere direttamente: Assumere in prima persona la responsabilità di compiere l’atto.

L’esercizio del potere di surroga da parte del Sindaco è un atto amministrativo.

Pertanto, è soggetto a controllo di legittimità da parte degli organi competenti.

Inoltre, il Dirigente può impugnare il provvedimento di surroga dinanzi al giudice amministrativo.

In sintesi, il potere di surroga rappresenta uno strumento importante a disposizione del Sindaco per garantire l’efficienza dell’amministrazione comunale e il rispetto delle leggi.

L’art. 2 comma 9-bis della legge 241/1990 (introdotto dall’art. 1 comma 1 legge n. 35 del 2012, modificato dall’art. 13 comma 1 legge n. 134 del 2012 e più recentemente dal D.L. 77 del 31.05.2021) stabilisce che L’organo di governo individua un soggetto nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria”.

Il successivo comma 9-ter stabilisce che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Pertanto, in caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento, il privato può attivare il potere sostitutivo, richiedendo l’intervento del soggetto a cui è stato attribuito.

L’esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, mediante richiesta indirizzata al titolare del potere e inviata con le seguenti modalità:

Art. 147

(Tipologia dei controlli interni).
1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato

((nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni))

, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente; (83)

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente.
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
4. Nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

 

————-
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha disposto (con l’art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, “ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi”.

E’ POSSIBILE?

 

ALZA IL VOLUME ED AVVIA IL SONORO PER RENDERE PIU’ INTENSA L’ESPERIENZA.

 

 

E' possibile?
Riflessioni.

E’ possibile  trasformare un bambino poco appassionato dello studio in uno studente eccellente?

E’ possibile far divenire, uno sportivo mediocre, un campione straordinario?

E’ possibile apprendere in meno di 30 giorni la capacità di fare qualsiasi lavoro meglio del 98% di coloro che già lo fanno?

E’ possibile migliorare la propria salute ed il proprio aspetto aumentando  anche le aspettative di vita del 30%?

E’ possibile acquisire una straordinaria autostima ed eccellere in ogni area di attività umana?

E’ possibile diventare finanziariamente liberi? 

E’ possibile salire, nel corso della vita,  centinaia di gradini della  Scala  logaritmica della Coscienza Umana Universale, quando quasi tutti gli altri ne salgono solo 5 o 6?

E’ POSSIBILE …?​

Io ed  i miei collaboratori  di Human System’s Engineering Group ci siamo chiesti ossessivamente se fosse possibile far divenire possibile l’impossibile.

Trovare una risposta era il nostro sogno!

Quel sogno lo abbiamo fatto diventare realtà e  FAR CONOSCERE  COME  FAR  DIVENIRE  POSSIBILI  SOGNI IMPOSSIBILI è oggi lo SCOPO  di ogni nostra attività!

FACILITIAMO,

ad ogni umano che veramente lo voglia, la ACQUISIZIONE della CAPACITA’ di TRASFORMARE, ciò che credeva impossibile, in POSSIBILE,  di TRASFORMARE OGNI PROBLEMA IN UN PROGETTO!

​OGGI, PIU’ CHE IN OGNI ALTRO PERIODO DELLA STORIA UMANA, LA CAPACITA’ PIU’ IMPORTANTE DELLA VITA E’ SENZA ALCUN DUBBIO, LA CAPACITA’ DI APPRENDERE.

QUANDO SI E’ CAPACI DI APPRENDERE IN MODO ADEGUATO AL TEMPO  ED AL CONTESTO SI E’ ANCHE  CAPACI DI ACQUISIRE IN MODO STRAORDINARIAMENTE RAPIDO OGNI ALTRA CAPACITA’.

La capacità di apprendere si apprende e può venire acquisita a più LIVELLI.

Io, per Human Engineering Group HO INGEGNERIZZATO IN APP per cervelli umani UNA STRATEGIA DI APPRENDIMENTO UNICA.

Ho poi sviluppato gli INDUTTORI EV-VUTOG-APP che permettono, a chi lo vuole, di IMPIANTARE RAPIDAMENTE NEL SUO CERVELLO LE STRATEGIE DESCRITTE DALLE APP E FARLE DIVENIRE UNA CAPACITA’ DI LIVELLO MASSIMO:

LA CAPACITA’ DI META-DEUTEROAPPRENDERE!

APPRENDI A META-DEUTEROAPPRENDERE, contribuisci al NUOVO RINASCIMENTO  e ... GUADAGNI MENTRE LO FAI sino a diventare economicamente indipendente!

FAI DELLA TUA VITA UN CAPOLAVORO!

FAI UN CLICK SULLA CORONA CIRCOLARE A SPICCHI!

Vincenzo PASINO Vers- 20221210

In mancanza di innocenza e di verità le storie non sono mai come il potere le racconta.

Eccovi il messaggio che Alessandro Meluzzi mi ha inviato sabato 12 marzo. Leggetelo e riflettete senza pregiudizi.

Ciao Vincenzo

Le vicende dell’umanità, all’interno della storia, non sono mai come ce le raccontano o ce le hanno raccontate.

Un grande intellettuale francese che è stato testimone della seconda guerra mondiale e che si chiama Henri Marrou, disse cheil terzo millennio, o sarebbe stato spirituale o non sarebbe stato affatto.
Analisi che io condivido totalmente.
Alla fine del secondo conflitto mondiale disse anche chela prima vittima della guerra è l’innocenza e in conseguenza di ciò, la seconda è la verità.
In mancanza di innocenza e di verità le storie non sono mai come il potere le racconta.
Dalla guerra del Peloponneso ad oggi è stato sempre così.Le guerre sono sempre sporche, su questo non c’è dubbio.
Non esiste guerra che non porti sofferenze, morti, distruzioni e che non contenga in sé il male.
Ma la scelta di Winston Churchill di non arrendersi ad Hitler fu sicuramente una scelta benedetta, così come quella del generale russo Kutuzov di ritirarsi per lasciare Mosca a Napoleone visto che con quel gesto, una vera e propria trappola, favorì la caduta dell’impero napoleonico cambiando il corso della storia.
Se Milziade e Temistocle non avessero resistito ai persiani non avrebbero salvato la civiltà occidentale.
Persino San Tommaso e Sant’Agostino affermano che esiste una guerra giusta che difende i buoni diritti contro i cattivi diritti.

Quindi sgombriamo il campo dal pacifismo ideologico perché neanche Gandhi fu un vero pacifista, avendo insegnato che la guerra si può fare con mezzi non violenti, piegando con la Marcia del Sale l’impero britannico.
La guerra dunque la usano tutti, buoni e cattivi.Analizziamo le forze in campo.
Da una parte c’è la Russia, che da Lenin a Gorbaciov ha avuto l’impero sovietico che garantiva un equilibrio bipolare del mondo e che nel bene e nel male ha assicurato settant’anni di pace.
Quando Gorbaciov consegnò all’Occidente le chiavi della Russia causò la devastazione da parte degli oligarchi di Mosca e San Pietroburgo, che hanno svenduto di fatto la civiltà russa alle mafie finanziarie internazionali.Ricorderete molto bene la morte dei 120 sommergibilisti nel mar Baltico, con la potenza militare sovietica e russa ridotta a un cumulo di ruggine.

Da parte di Putin c’è stata una legittima reazione a tutto questo.

Del resto gli accordi siglati all’indomani della caduta del Muro di Berlino prevedevano che fra la Nato e la Russia sarebbe rimasto un cuscinetto di Stati neutrali come la Finlandia e la Svezia, e in più sarebbero dovuti restare neutrali i Paesi dell’ex Patto di Varsavia, dalla Polonia all’Ungheria fino alla Romania.
Invece la Nato progressivamente ha spinto i suoi confini fino alle porte della Russia con la possibilità per un missile di raggiungere in tre minuti Mosca.
Questo non fu accettato dagli Usa nel 1961 quando il mondo sfiorò la terza guerra mondiale di fronte alla possibilità che i sovietici potessero montare le basi missilistiche a Cuba.
Da quella crisi ci salvò il buon senso di Nikita Krusciov e di Kennedy, oltre all’appello di Giovanni XXIII.
Oggi siamo in una situazione simile.


Alessandro Meluzzi

ITALIA IN GUERRA PER VOLERE DELLA SETTA FINANZIARIA CHE GOVERNA IL MONDO OCCIDENTALE ATTRAVERSO I SUOI SERVI DISLOCATI AL POTERE DELLE NAZIONI.

Mi scrive Alessandro Meluzzi, Medico Psichiatra, Psicologo Clinico e Psicoterapeuta.

Ciao Vincenzo

Il governo Draghi ha approvato l’invio di aiuti militari all’Ucraina.
La decisione dell’esecutivo italiano si inserisce all’interno della politica complessiva dell’Unione europea.
Le sole sanzioni economiche sono state ritenute non sufficienti a sostenere Kiev contro l’offensiva russa.

La decisione dell’invio di armi rappresenta una svolta storica nella tradizionale politica estera europea improntata alla mediazione diplomatica.

La decisione del governo Draghi pone l’Italia in una situazione ibrida di status bellico non dichiarato, un confine opaco e dai contorni non definiti tra intervento diretto e sanzioni economiche.

L’invio di armi all’Ucraina espone dunque in maniera significativa gli italiani a possibili rappresaglie di Mosca.

Il Cremlino potrebbe infatti giudicare l’intervento europeo e del governo Draghi come una vera e propria dichiarazione bellica, ponendosi l’obiettivo di colpire obiettivi giudicati sensibili nella fabbricazione di armi.

L’Italia corre così il rischio di divenire parte debole di un gioco geopolitico di vaste proporzioni, il vaso di coccio tra vasi di ferro, in altre parole un’esca pronta ad essere sacrificata in vista di un conflitto voluto e deciso da poteri sovranazionali lontani da Roma.


Sono molto preoccupato per il presente perché penso che l’Italia dalla centrale di comando di questa rivoluzione planetaria di Davos sia già stata assegnata come uno scacco da sacrificare.

Lo si è visto durante il lockdown, il commissariamento del draghetto, la vaccinazione.

Noi abbiamo un potente sistema di fabbricazione di armamenti che fa capo a Fincantieri ecc.

L’amato Giorgetti in Ponzellini si lamenta che i fondi che dovevano rimpinguare le tasche degli Italiani non ci saranno, perché destinati all’esportazione di queste armi in Ucraina.

Il popolo italiano nella sua ignavia, che sfila in sostegno dell’Ucraina, non ha dimostrato neanche la resistenza del popolo francese né il carattere degli Inglesi.

Il suo destino è già stato deciso.

Se un giorno dovessero bombardare le fabbriche italiane di armamenti, i Russi avrebbero agito con un diritto notorio di guerra: se qualcuno fabbrica armi, allora la controparte potrebbe bombardare.

A quel punto, certo, la guerra sarebbe planetaria.


Lo scontro con un paese NATO produrrebbe un effetto ricaduta: una guerra europea a carattere nucleare.


È una prospettiva che i DEM americani hanno già messo in conto.

Una cosa è sicura: i Russi non si fermeranno.


È una questione che faceva dire ad Alessandro III che l’unico alleato dei Russi è la sua flotta.

Credo che è ciò che il popolo russo continui a pensare.


Nel disegno della setta finanziaria che governa il mondo il boccone poco digeribile della Russia andava digerito.


Però, andrà digerito utilizzando esche come il popolo italiano.

È una prospettiva apocalittica.

Un tempo, forse, ci sarebbe stato l’argine del Vaticano.

Spero di sbagliarmi, spero che queste siano solo preoccupazioni inutili di uno studioso che ha mal compreso i dilemmi dell’essere umano odierno, ma i piani del NWO sembrano essere proprio questi, la “distruzione creatrice” tanto attesa da Mario Draghi.

Alessandro Meluzzi

CHI SONO I CRIMINALI CHE DEVONO ESSERE ASSICURATI ALLA GIUSTIZIA PER CRIMINI CONTRO L’UMANITA?

Il dottor. Vladimir Zelenko, candidato al premio Nobel per la Pace, ha scritto:

Secondo il CDC, i bambini sani di età pari o inferiore a 18 anni hanno un tasso di guarigione del 99,998% da COVID-19 senza alcun trattamento.

Perciò non vi è alcuna necessità medica di un vaccino. Soprattutto, un’iniezione di mRNA sperimentale e non approvata che ha dimostrato di avere molti effetti collaterali pericolosi…

Qualsiasi governo o individuo che costringe o ordina che i bambini ricevano questa iniezione sperimentale è in chiara violazione del divieto della Convenzione di Ginevra contro la sperimentazione umana coercitiva.

Questi sono criminali di prim’ordine e devono essere assicurati alla giustizia per crimini contro l’umanità”.

Il dott. Zelenko, in una intervista ad America’s Frontline Doctors (AFLDS). ha dichiarato che per i minori di 18 anni :

IL CRIMINE DI STATO

(Contro il COVID-19 NdT) Non c’è necessità medica di nessun vaccino. Tanto meno c’è necessità di una iniezione di mRNA sperimentale e non sperimentata sul lungo periodo che ha dimostrato, nel breve periodo, di avere molti effetti collaterali pericolosi“.

Il dott. Zelenko ha poi concluso:

Qualsiasi governo o individuo che costringe o ordina ai bambini di ricevere questa iniezione sperimentale è in diretta violazione del divieto della Convenzione di Ginevra contro la sperimentazione umana coercitiva. Questi sono criminali di prim’ordine e devono essere assicurati alla giustizia per crimini contro l’umanità”.

Cosa dire del Governo italiano, degli eletti dal popolo e di tutti QUEI COLLABORAZIONISTI che INSISTONO NEL VOLER IMPORRE A TUTTI QUEL TRATTAMENTO GENICO CHE CHIAMANO VACCINO?

Vincenzo Pasino Vers. 20211105