IL SETTORE “STRATEGICO” DEL COMUNE DI ALESSANDRIA.
Credete sia un settore pianificazione?
Sbagliato!
Leggete ed ascoltate!
PARTE PRIMA
La Corte di appello di Torino HA DICHIARATO, con sentenza n. 1193/2008 del 20.11.2008 munita di formula di immediata esecutività, ILLEGITTIMO ED ANNULLATO L’ATTO DI RECESSO CHE, NONOSTANTE IL PARERE CONTRARIO DEL SEGRETARIO GENERALE BORLA, la Sindaco di Alessandria, HA ADOTTATO il 7.04.2001.
L’atto di recesso era stato adottato dopo due sospensioni cautelari (una quinquennale discrezionale e l’altra facoltativa sino al termine del giudizio penale), irrogate il 09.11.1994 ed il 19.10.1999 ai sensi del dPR 3/1957.
Le sospensioni cautelari erano state motivate dal rinvio a giudizio penale con atti istruiti da un Procuratore politicizzato e da una ordinanza del 26.09.1994 firmata da un GIP che poi ha fatto da Presidente del collegio penale giudicante di primo grado.
Il rinvio a giudizio é stato deciso a seguito delle accuse formulate da un amministratore comunale nel 1994 in collaborazione con un ”confidente dei carabinieri ex Giovane italia”.
Le accuse del 1994 sono risultate tutte infondate all’esito giudiziale del 30.01.2001.
Per Giurisprudenza unanime l’annullamento dell’atto di recesso irrogato ad un dirigente pubblico assunto a tempo indeterminato RIPRISTINA EX TUNC IL RAPPORTO DI LAVORO FONDAMENTALE DEL DIRIGENTE CON L’OBBLIGO, IN CAPO ALLA AMMINISTRAZIONE, DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO RIVESTITO PRIMA DEL RECESSO E DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA PREGRESSA PER TUTTO IL TEMPO TRASCORSO FUORI SERVIZIO.
Nonostante la mia raccomandata, con richiesta di ripristino del rapporto DI SERVIZIO, inviata il 27.11.2008 al Sindaco ed alla dirigente del personale con allegato il dispositivo della sentenza munito di formula di immediata esecutività, i destinatari hanno IGNORATO (E NASCOSTO) LA RACCOMANDATA, SONO RIMASTI INERTI ED HANNO OMESSO DI OTTEMPERARE CAGIONANDOMI UN DANNO ENORME E PERMANENTE.
Nell’aprile del 2009 la Amministrazione ha fatto ricorso alla Corte di cassazione per l’annullamento della sentenza n. 1193/2008 e nel corso dell’anno ha richiesto per due volte alla Corte di appello di Torino la sospensione della immediata esecutività.
La Corte di appello di Torino ha respinto entrambe le richieste e la Amministrazione ha continuato ad inottemperare.
Il 3.12.2009 ho presentato denuncia-querela alla Procura della Repubblica che ha inviato la PG il 10.03.2010.
Il Segretario generale dr. Tumminello mi ha convocato per comunicarmi, in presenza del dirigente delle finanze Zaccone, che avrebbe adottato una prima determinazione di ottemperanza nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’epoca.
Alla data della pronuncia della sentenza n. 1193/2008 erano:
Sindaco FABBIO Piercarlo,
Segretario generale TUMMINELLO Antonio,
Dirigente del personale BOCCHIO Orietta,
Dirigente delle finanze ZACCONE Antonello.
Nel giugno del 2008 la amministrazione aveva istituito la nuova “Avvocatura comunale” considerata dal Sindaco “SETTORE STRATEGICO” e la Bocchio ha lasciato la direzione del personale e ne é divenuta la dirigente dal 01.12.2008.
Dopo il mio colloquio con il Segretario generale il dott. Tumminello ha comunicato alla Procura che “stava ottemperando”, ha chiesto parere alla Bocchio per il calcolo che l’ufficio stipendi diretto da PINO Antonio doveva fare ed il direttore delle finanze “ha prosciugato” il capitolo della neo-costituita avvocatura per finanziare la determina del Segretario generale.
Il Segretario generale Tumminello ha steso la determina n. 772/2010 con la quale ha ricostruito la mia carriera pregressa LIMITANDO IL RISTORO ECONOMICO E GIURIDICO A SOLO 6 ANNI A FRONTE DEI QUASI 15 DOVUTI.
La determina n. 772/2010 liquida agli enti ed a me complessivamente 458.957,18 euro PER 6 ANNI E 2 MESI DAL 07.04.2001 AL 30.06.2007 (70.000 euro lordi per ogni anno) QUANDO BOCCHIO E COMPAGNI DAL 2008 AL 2011 SI SONO LIQUIDATI STIPENDI ANNUI LORDI DI IMPORTO DOPPIO!
Ad inizio giugno 2010 la Procura ha “chiuso le indagini” mentre la Bocchio ha cominciato a “tessere relazioni” con gli avvocati della città,
CHI HA TELEFONATO AGLI AVVOCATI CHE MI AVEVANO TUTELATO IN PRIMO GRADO CON SOCCOMBENZA PER INVITARLI A PIGNORARMI LE SOMME CHE TUMMINELLO MI STAVA ASSEGNANDO?
L’anno dopo, il 14.07.2011 la Corte di cassazione ha respinto il ricorso della Amministrazione comunale e RESO DEFINITIVA LA SENTENZA N. 1193/2008 con la pubblicazione il 25.07.2011 della sentenza n. 16190/2011.
Il segretario Tumminello ha disposto il pagamento delle spese con determina di liquidazione a mio nome e la Bocchio ha telefonato al mio avvocato di Roma, già pagato anticipatamente da me, per comunicargli che gli avrebbe fatto il pagamento delle spese liquidate in sentenza ed ha FATTO MODIFICARE IL BENEFICIARIO DEL BONIFICO.
Ad inizio novembre la Bocchio, mi scrive: “NULLA LE E’ PIU’ DOVUTO”!.
L’anno dopo, con la elezione della Sindaco Rossa Rita, la vertenza ha assunto toni Kafkiani!
Vin-20240413 – continua