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GIURIS-Pag-Olt - Giurisprudenza in merito al pagamento delle retribuzioni oltre il compimento del 65esimo anno di età. 

GIURISPRUDENZA

(GIURIS03)

sul

DIRITTO

DEL DIRIGENTE PUBBLICO

A PERCEPIRE LE RETRIBUZIONI GLOBALI DI FATTO, 

ANCHE DOPO IL SUPERAMENTO DEL 65-ESIMO ANNO DI ETA'

RAGGIUNTO IN CORSO DI GIUDIZIO DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI RECESSO ILLEGITTIMO.

Superamento del 65esimo anno di età nel corso del giudizio di

impugnazione dell'atto di recesso.

Massime e Sentenze della Suprema Corte di Cassazione

Conseguenze dell'annullamento dell'atto di recesso a seguito della pronuncia della

sentenza in data successiva a quella del raggiungimento del 65esimo anno di età.

E' illegittimo, dopo la pronuncia della sentenza di annullamento di un atto di

recesso emessa dopo il compimento, in corso di causa, del 65esimo anno di età:

1 - considerare concluso automaticamente il rapporto di lavoro per il solo effetto del

raggiungimento, in corso di causa, del 65esimo anno di età;

2 – omettere la reintegrazione in servizio;

3 - limitare il pagamento del danno, dovuto ai sensi dell'art. 18, al raggiungimento

del 65esimo anno di età.

IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

NON PUO'

COSTITUIRE LIMITE AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO.

La cessazione del rapporto non è automatica (Cassazione Sezione Lavoro n. 14778 del 4 giugno 2008, Pres. Mattone, Rel. Di Nubila).

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14778 del 4 giugno 2008, Pres. Mattone, Rel. Di Nubila) ha affermato, tra l'altro,  che il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia non può costituire limite al risarcimento del danno da licenziamento. La maturazione del diritto a pensione - ha rilevato la Corte - non costituisce di per sé causa di cessazione del rapporto. La Corte ha inoltre ricordato la sua giurisprudenza secondo cui in caso di licenziamento illegittimo il danno spettante al lavoratore va commisurato alle retribuzioni perdute, e non può essere decurtato degli importi percepiti eventualmente a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende da presupposti (limiti di età e requisiti di contribuzione) stabiliti dalla legge, e prescinde del tutto dalla disponibilità e dall'impiego di energie lavorative; e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro; sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso esercitato dal datore di lavoro, si sottraggono

all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno.

SENTENZE CONFORMI

01 - Cass-19980000-n-1908

02 - Cass-20020813-n-12194-SU

03 - Cass-20030206-n-2898

04 - Cass-20030801-n-11758

05 - Cass-20040611-n-11134

06 - Cass-20040209-n-2406

07 - Cass-20070206-n-2582

08 - Cass-20070209-n-2898

09 - Cass-20070614-n-13871

10 - Cass-20080604-n-14778

11 - Cass-20120111-n-154
12 - Cass-20120202-n-1462
13 - Cass-20140314-n-6047

APPLICAZIONE AL CONTESTO DI FATTO

La dirigente incaricata della direzione del personale  alla data di pronuncia della sentnza n. 1193/08 BOCCHIO Orietta poi incaricata dal 1.12.2008 della direzione della nuova struttura "Avvocatura comunale" ha sempre sostenuto la tesi contraria a legittimità che il rappordo di lavoro si era interrotto alla data del 14.06.2007, data di compimento del 65esimo anno di età e cioè ben 17 mesi prima della pronuncia di annullamento dell'atto di recesso!

La sentenza di annullamento dell'atto di recesso ha fatto sparire dal mondo del diritto l'atto con tutte le sue conseguenze giuridiche.

Il rapporto fondamentale di lavoro E' STATO RIPRISTINATO EX TUNC IN DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI RAGGIUNGIMENTO DEL 65ESIMO ANNO DI ETA'. DOPO LA DATA DI RIPRISTINO NESSUN ATTO HA INTERROTTO IL RAPPORTO FONDAMENTALE DI LAVORO RIPRISTINATO DALLA SENTENZA IN DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI RAGGIUNGIMENTO DEL 65ESIMO ANNO DI ETA'.

La sentenza pronunciata dalla giudice LIPPI Francesca n. 131/11 il 20.04.2011 nelle more del giudizio di opposizione incardinato dalla Amministrazione comunale contro la sentenza n. 1193/08 ( e terminato con il rigetto del ricorso in Suprema Corte di cassazione il 25.07.2011), DI NEGAZIONE DEL DIRITTO A PERMANERE IN SERVIZIO PER UN BIENNIO oltre il 65esimo anno di età oltre a porsi in CONTRASTO con l'ordine della sentenza n. 1193/08 NON INTERROMPE IL RAPPORTO DI LAVORO FONDAMENTALE GIURIDICAMENTE IN CORSO!

Agg- Vin - 20190311  

 

 

 

 

 

 

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Vincenzo Pasino

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